La Cassazione ha esaminato la questione relativa all’inappellabilità, da parte del pubblico ministero, delle sentenze di proscioglimento per reato punito con sola pena pecuniaria o alternativa, articolo 593 comma 3 cppp, a seguito di derubricazione da parte del giudice di primo grado.
La Cassazione sezione 6 con l’ordinanza numero 3066, depositata il 27 gennaio 2025, (in allegato al post) in tema di impugnazioni, ha affermato che il pubblico ministero può proporre appello, e non ricorso per cassazione, avverso la sentenza di proscioglimento relativa a reato punito con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, emessa per effetto della derubricazione del fatto disposta dal giudice di primo grado, a condizione che contesti la diversa qualificazione e richieda il riconoscimento del reato originariamente contestato, non rientrante nella previsione di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. Presidente: E. Aprile Relatore: P. Di Geronimo, Data udienza: 20 Novembre 2024, la sentenza: 3066_01_2025_pen_oscuramento_noindex.pdf
