Appello del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento per reato punito con sola pena pecuniaria o con pena alternativa a seguito di derubricazione da parte del giudice di primo grado (Redazione)

La Cassazione ha esaminato la questione relativa all’inappellabilità, da parte del pubblico ministero, delle sentenze di proscioglimento per reato punito con sola pena pecuniaria o alternativa, articolo 593 comma 3 cppp, a seguito di derubricazione da parte del giudice di primo grado.

La Cassazione sezione 6 con l’ordinanza numero 3066, depositata il 27 gennaio 2025, (in allegato al post) in tema di impugnazioni, ha affermato che il pubblico ministero può proporre appello, e non ricorso per cassazione, avverso la sentenza di proscioglimento relativa a reato punito con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, emessa per effetto della derubricazione del fatto disposta dal giudice di primo grado, a condizione che contesti la diversa qualificazione e richieda il riconoscimento del reato originariamente contestato, non rientrante nella previsione di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. Presidente: E. Aprile Relatore: P. Di Geronimo, Data udienza: 20 Novembre 2024, la sentenza: 3066_01_2025_pen_oscuramento_noindex.pdf