Accedere a WhatsApp o Facebook dell’ex coniuge configura l’accesso abusivo ad un sistema informatico e la violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 2905 del 27 gennaio 2025 ha ricordato che in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex articolo 615-ter Cp, non rileva la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all’autore del reato, in epoca antecedente rispetto all’accesso abusivo, dallo stesso titolare delle credenziali, qualora la condotta incriminata abbia portato ad un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante l’eventuale ambito autorizzatorio.

Nel caso esaminato l’ex marito, che aveva preso cognizione della corrispondenza telematica intercorsa tra l’ex convivente ed un terzo, si era difeso sostenendo che fosse a conoscenza delle chiavi di accesso della moglie al sistema informatico in quanto era stata quest’ultima a comunicarle in passato.

Sul punto la cassazione ha ricordato che in tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex art. 615-ter cod. pen., non rileva la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all’autore del reato, in epoca antecedente rispetto all’accesso abusivo, dallo stesso titolare delle credenziali, qualora la condotta incriminata abbia portato ad un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante l’eventuale ambito autorizzatorio, cassazione sezione 5 sentenza numero 2905/2019.

Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna dell’imputato che, dopo aver acceduto al profilo “facebook” della ex moglie avvalendosi delle credenziali a lui note, aveva preso conoscenza delle conversazioni riservate della donna e aveva poi cambiato la “password” al fine di impedirle di accedere al “social network”.

Giova comunque osservare che, come gia’ affermato da questa sezione in un caso analogo al presente (Sez. 5, n. 52572 del 06/06/2017, P*** F***, non massimata), la circostanza che il ricorrente fosse a conoscenza delle chiavi di accesso della moglie al sistema informatico quand’anche fosse stata quest’ultima a renderle note e a fornire, cosi’, in passato, un’implicita autorizzazione all’accesso – non escluderebbe comunque il carattere abusivo degli accessi sub iudice.

Mediante questi ultimi, infatti, si e’ ottenuto un risultato certamente in contrasto con la volonta’ della persona offesa ed esorbitante rispetto a qualsiasi possibile ambito autorizzatorio del titolare dello ius excludendi alios, vale a dire la conoscenza di conversazioni riservate e finanche l’estromissione dall’account Facebook della titolare del profilo e l’impossibilita’ di accedervi.

Inoltre, integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 cod. pen.) e non la fattispecie prevista dall’art. 617, comma primo, cod. pen., la condotta di colui che prende cognizione del contenuto della corrispondenza telematica intercorsa tra la ex convivente e un terzo soggetto, conservata nell’archivio di posta elettronica della prima, Cassazione sezione 5 sentenza numero 12603/2017.