Violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza: la dimenticanza dell’obbligo di presentarsi alla p.g. non è causa di esclusione del dolo (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 2018/2025, udienza del 28 dicembre 2024, ha ricordato che la condivisa giurisprudenza di legittimità afferma che «ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta» (Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino, Rv. 286010; Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262).

Si tratta di orientamento che viene supportato anche con il riferimento all’ulteriore principio secondo cui «la dimenticanza dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria esclude la sussistenza del dolo generico, richiesto dal reato omissivo di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, a condizione che integri gli estremi dell’ignoranza inevitabile (in motivazione, la Corte ha precisato che la dimenticanza sull’esistenza dell’obbligo si traduce in un’ignoranza del precetto penale e, quindi, può rilevare nei limiti di cui all’art. 5 cod. pen., così come individuati dalla sentenza della Corte cost., n.364 del 1988)» (Sez. 6, n. 58227 del 30/10/2018, Bongiovanni, Rv. 274814).

In particolare, la sentenza Alessandrino, ha esaminato il caso, analogo a quello in esame, in cui il ricorrente sosteneva l’assenza dell’elemento psicologico in ragione della dimenticanza dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La Corte ha ritenuto che la «”dimenticanza” scusante è legata al presupposto di un’ignoranza inevitabile del precetto e da essa scaturisce; non si tratta certo della “smemoratezza” circa la necessità di recarsi un tal giorno presso i Carabinieri per adempiere un obbligo che è pienamente conosciuto».

Nel caso di specie, la censura si limita a dedurre che il ricorrente ha obliterato, non già, il precetto, bensì l’obbligo di presentazione in adempimento di un comportamento la cui doverosità ben conosceva.

Va, altresì, precisato che nei reati omissivi propri, l’elemento soggettivo del dolo, se condivide con il dolo commissivo un fondamento volontaristico (da identificarsi nella risoluzione sottesa alla scelta tra più possibili condotte e, in definitiva, nella determinazione di permanere nella situazione esistente anziché attivarsi in positivo per adempiere al dovere di agire), resta comunque legato a caratteri specifici che si identificano: a) nella consapevolezza del presupposto del dovere di agire (laddove il tema della conoscenza della norma che impone il dovere di agire resta disciplinato in toto dall’art. 5 cod. pen.) – presupposto qui non messo in discussione sul piano generale -, e b) nella volontà di non adempiere che può realizzarsi anche nel porsi in qualunque modo nella condizione che determina il mancato adempimento.

Alla luce di tali considerazioni, è esclusa la riconducibilità della (allegata) dimenticanza nell’area della colpa. Non essendo contestata la conoscenza dell’esistenza del dovere di presentazione, non rileva, al fine di escludere il dolo, la dipendenza dell’omissione da fattori contingenti derivanti da una sostanziale consapevole scelta di non organizzarsi per l’adempimento.