Scheda dei dati da trasmettere assieme agli atti al giudice dell’impugnazione: i termini di prescrizione ivi indicati non sono vincolanti per quest’ultimo (Vincenzo Giglio)

Secondo Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 2590/2025, udienza del 14 gennaio 2025, va escluso che la scheda ex 165-bis disp. att. cod. proc. pen. riportante l’indicazione della data di prescrizione, non essendo un provvedimento giudiziale, possa spiegare un qualche effetto vincolante o anche solo precettivo, sulle valutazioni del giudice ad quem, essendo detta compilazione un adempimento di carattere amministrativo ed a fini esclusivamente ricognitivi, la cui inosservanza non determina alcuna conseguenza né a livello giuridico né pratico sulla successiva fase di giudizio, ben potendo quelle indicazioni (ciò vale anche per le comunicazioni relative alla durata della custodia cautelare ovvero di altre misure cautelari non detentive ovvero per ogni altra indicazione di contenuto informativo), oggetto di specifico preventivo controllo da parte del magistrato di legittimità addetto all’esame preliminare del ricorso e poi del collegio giudicante, essere disattese o sconfessate in sede di giudizio anche in assenza di specifiche contestazioni delle parti.

Segue, per comodità dei lettori, il testo dell’art. 165-bis citato.

Art. 165-bis. Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell’impugnazione.

1. Gli atti da trasmettere al giudice dell’impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell’atto di impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati:

a) i nominativi dei difensori, di fiducia o d’ufficio, con indicazione della data di nomina;

b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date;

c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione;

d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga.

2. Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l’impugnazione ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera e), del codice; della loro mancanza è fatta attestazione.