L’avvocato non paga le segretarie : sospeso per mesi tre (Riccardo Radi)

Nell’ambito dei rapporti con i terzi e del relativo adempimento delle obbligazioni assunte da parte dell’avvocato (nel caso specifico con le dipendenti dello studio legale) segnaliamo la sentenza numero 313/2024 del Consiglio Nazionale Forense che non risulta avere precedenti editi in tema.

Nel caso esaminato, l’avvocato non ha corrisposto le retribuzioni e il trattamento di fine rapporto alle sue dipendenti di studio.

Il CNF ha stabilito che gli articoli 63 e 64 cdf si pongono su piani diversi nei rapporti con i terzi: l’art. 63 cdf (“Rapporti con i terzi”) impone al professionista un comportamento rispettoso e corretto con tutte le persone con le quali viene a contatto nell’esercizio della professione, ascrivibile nella più generica categoria dell’educazione, della considerazione del lavoro altrui, del decoro;

l’art. 64 cdf (“Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi”) sanziona in modo specifico la condotta dell’avvocato che non adempie alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e si pone quindi in rapporto di specialità rispetto all’art. 63 cit. pur avendo riguardo alla stessa platea di terzi con i quali il professionista può venire a contatto.

Nota: A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini.

Fatto:

Nell’esposto inoltrato al COA di Padova le predette hanno evidenziato di aver lavorato per l’Avv. [RICORRENTE] con la qualifica di impiegate inquadrate al IV livello.

Hanno lasciato l’impiego per dimissioni per giusta causa, stante la mancata corresponsione delle retribuzioni dai mesi da agosto 2016 al settembre 2017.

Inoltre, non percepivano neppure le competenze di fine rapporto indicate, quanto a TFR, in € 18.475,83 per la [BBB] e in € 27.813,09 per la [AAA].

Infine, con lo stesso esposto hanno segnalato di aver provveduto singolarmente ad instaurare il procedimento per ingiunzione di pagamento sempre nei confronti dell’Avv. [RICORRENTE] e di aver poi espletato le procedure esecutive: pignoramento presso terzi e pignoramento presso il debitore, con esiti negativi. Il CDD del Veneto ha formulato il capo di incolpazione così come sopra riportato e attraverso una completa attività istruttoria ha accertato la sussistenza di tutti i fatti riportati nell’esposto, riconosciuti pure dal ricorrente.

Le due esponenti sono state ascoltate come testimoni confermando e precisando i fatti indicati nell’esposto.

Sono stati acquisiti, altresì, i documenti relativi alle infruttuose procedure esecutive espletate nei confronti dell’Avv. [RICORRENTE].

Precisamente, per entrambe le esponenti, i ricorsi per decreto ingiuntivo con i pedissequi decreti emessi dal Tribunale di Padova, gli atti di precetto, gli atti di pignoramento presso terzi e i verbali di pignoramento presso il debitore.

Decisione:

Su tali risultanze istruttorie documentali e verbali, il CDD del Veneto ha correttamente ritenuto integrata la violazione dell’art. 9 del CDF in quanto i doveri di probità, dignità e decoro debbono essere rispettati dall’avvocato sempre, nell’esercizio ma anche al di fuori dell’attività professionale e viola il dovere di lealtà e correttezza l’avvocato che infrange l’affidamento che il terzo ripone nella sua etica professionale.

Si aggiunga che l’illecito trova anche una sua collocazione precisa e tipizzata nella norma contenuta nell’art. 64 del CDF, la cui violazione è stata contestata all’Avv. [RICORRENTE] nel capo di incolpazione.

Recita la norma richiamata: “L’Avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi.

La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi”.

La condotta prevista e sanzionata dall’art. 64 del CDF è quella attuata dal ricorrente, che si è reso inadempiente ed in modo rilevante nei confronti delle dipendenti del suo Studio professionale.

Per di più per effetto del suo inadempimento, le creditrici si sono dovute rivolgere all’Autorità Giudiziaria del luogo, Sezione Lavoro del Tribunale di Padova e poi attivarsi, sia pure infruttuosamente, con un pignoramento presso terzi notificato ad un numero rilevante di parti così da rendere l’inadempimento oggetto di conoscenza estesa anche a soggetti estranei rispetto al rapporto obbligatorio.

Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale.

Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) e ciò indipendentemente dalla natura del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. (CNF n. 34/2020).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 313 del 5 settembre 2024

Un commento

  1. .. e, finalmente, nel 2025 …viene a galla “l’acqua calda” (mi si passi la battuta!!)….una Categoria “Vergognosa”!! Erika Cioni (Foro di L’Aquila)

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