Per Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 2818/2025, udienza del 15 gennaio 2025, è semplicistica l’applicazione della circostanza aggravante della ‘minorata difesa’ (art. 61 n. 5 in collegamento con l’art. 640, secondo comma, n. 2 bis, cod. pen.) laddove individua nel mero svolgimento delle trattative per via telematica e telefonica l’indice di meritevolezza dell’aggravamento sanzionatorio della truffa nella vendita del veicolo.
Come noto, il ricorso all’interpretazione sistematica delle due norme citate aveva costituito lo strumento giurisprudenziale attraverso il quale si era inteso assicurare tutela a forme di commercio ‘dematerializzato’ sempre più diffuse, ma inevitabilmente insidiose, in quanto tendenzialmente preclusive della preliminare visione diretta del bene compravenduto e del contatto diretto con il venditore.
Pur nella varietà di casi esaminati, la giurisprudenza aveva avvertito come fosse da evitare “la generalizzazione della ricorrenza dell’aggravante in tutti i casi di truffe on line, generalizzazione per la quale si finirebbe, in realtà, per attribuire carattere “circostanziato” ad una delle possibili modalità della condotta di truffa; si richiede sempre la prova del concreto e consapevole approfittamento, da parte del colpevole, delle opportunità decettive offerte dalla rete, non potendosi escludere che nel singolo caso la truffa sia realizzata bensì con lo strumento on line, ma senza che ciò comporti una reale, specifica situazione di vantaggio per l’autore” (Sez. 2, n. 40045 del 17/07/2018).
Nel ribadire la necessità dello scrutinio caso per caso, in una vicenda simile a quella oggetto dell’odierno processo, si è affermato che è configurabile l’aggravante della minorata difesa, con riferimento all’approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l’autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione dello strumento della rete, negando la ricorrenza dell’aggravante in concreto, avendo rilevato che l’imputato aveva fornito la propria reale identità e che la vettura offerta in vendita era esistente e visionabile in un salone, pur appositamente allestito per la perpetrazione delle truffe (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021).
Pertanto, si può concludere che una valutazione concreta della maggiore pericolosità della condotta, anonimizzata dal ricorso al moderno mercato virtuale, sia comunque necessaria. Tale conclusione trova ora conferma dall’aggiunta del n. 2-ter al secondo comma dell’art. 640 cod. pen., ad opera dell’art. 16, comma 1, lettera t) della L. 28 giugno 2024, n. 90 (in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici).
Detta disposizione, attraverso l’esplicito riferimento all’uso di “strumenti informatici o telematici (e quindi non telefonici, n.d.r.) idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione”, delimita nettamente il perimetro della aggravante, escludendo implicitamente che laddove vi siano contatti ‘reali’ (cioè telefonici) o trasparenza di informazioni (fornendo i propri dati identificativi) vi possa essere la minorata difesa.
