Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 2740/2025, udienza del 16 gennaio 2025, ha ricordato che la questione relativa alla validità del titolo esecutivo si distingue da quella riguardante la richiesta di restituzione nel termine per impugnare perché la prima — alla quale è dedicata la disciplina di cui all’art. 670 cod. proc. pen. — trova la sua premessa nel difetto di conoscenza legale del provvedimento, mentre la seconda — regolata dall’art. 175 cod. proc. pen. — postula che il procedimento che deve assicurare la conoscenza legale, sia corretto e validamente concluso e che si sia creata una divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva della decisione, tale da aver ostacolato la proposizione dell’impugnazione, non riconducibile ad un atto volontario del condannato (tra le tante, Sez. 1, n. 57650 del 29/09/2017).
Al riguardo la S. C. ha osservato (Sez. 1, n. 32984 del 15/06/2010) che l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dal d. l. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge del 22 aprile 2005, n. 60, riconosce al contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare “salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione”.
La formulazione della norma esclude il rimedio previsto se risulti la conoscenza del procedimento, ovvero del provvedimento e la volontaria rinunzia riferibile alla partecipazione al primo, all’impugnazione del secondo. Ne discende che la mancanza di conoscenza del procedimento accompagnata da mancata volontaria rinunzia a comparire e la mancata conoscenza del provvedimento, a sua volta accompagnata da mancanza di volontaria rinunzia a impugnare, costituiscono condizioni che devono sussistere entrambe, in via cumulativa, per ottenere la restituzione in termini; sicché, difettando una delle due, deve essere negata la possibilità del giudizio d’impugnazione (Sez. 1, n. 57650 del 29/09/2017).
Per stabilire se vi sia stata o meno rinuncia inequivoca a comparire e a impugnare la condizione preliminare ed essenziale è verificare se l’imputato abbia avuto conoscenza, non soltanto della possibilità di un procedimento a suo carico, ma dell’esistenza effettiva di un processo e del contenuto dell’accusa sulla quale era chiamato a difendersi in giudizio.
Inoltre, occorre che tale conoscenza sia stata effettiva, nel senso che il destinatario deve avere ricevuto sicura notizia del processo, fornitagli mediante un atto giuridico rispondente a precise condizioni, formali e sostanziali, idonee a consentirgli l’esercizio concreto dei suoi diritti.
È noto, poi, che, secondo la più autorevole giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric) le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’istanza di restituzione nel termine proposta dall’imputato dichiarato assente ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen., non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione, di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022), nonché attesa l’eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021).
