Non sarà che, anche per queste sentenze della sezione disciplinare del CSM, la fiducia nella magistratura è ai minimi termini?
Giurisprudenza della Sezione disciplinare
…Sentenza n. 40/2024, RG n. 67/2022 (presidente Pinelli, estensore D’Ovidio)
“In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, integra l’illecito nell’esercizio delle funzioni dell’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato, la condotta del magistrato di sorveglianza che invia al PM titolare del procedimento a carico di sua moglie una mail contenente una ricostruzione giuridica del fatto, dandone una propria interpretazione, tesa a ritenere il reato non configurabile.
Tale condotta può tuttavia reputarsi priva di sostanziale offensività, tenuto conto delle modalità in cui si è estrinsecata, nonché del carattere meramente occasionale dell’episodio e dell’assenza di clamore in ordine al caso, trovando pertanto applicazione l’art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006”.
…commento
Si riconosce da un lato che l’incolpato ha interferito in modo ingiustificato nell’attività di un altro magistrato e per ciò stesso si attesta la materialità dell’illecito disciplinare previsto dall’art. 2, comma 1, lett. e), d. lgs. n. 109/2006 (Ordinamento disciplinare dei magistrati), ma, dall’altro, se ne banalizza la portata ricorrendo a parametri eccentrici che – si può star certi – sarebbero considerati risibili in un giudizio penale: l’occasionalità dell’episodio, come se la gravità potesse essere ricavata solo dalla serialità di condotte analoghe, e l’assenza di clamore, quasi a premiare la segretezza che, a quanto pare, deve avere circondato il fatto.
… nota finale
Per approfondire, ma con parsimonia per evitare che possa partire l’embolo:
