Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 40338/2024, udienza del 13 giugno 2024, ha affermato che, in tema di intercettazioni telefoniche, l’inutilizzabilità ex art. 270, comma 1, cod. proc. pen., dei risultati probatori conseguiti con tale specifico mezzo di prova non comporta l’inutilizzabilità delle prove dichiarative e documentali riportanti gli accadimenti a cui si riferiscono quelle stesse conversazioni.
Il collegio ha dunque ritenuto corretta la decisione con la quale i giudici d’appello, affermata l’inutilizzabilità dell’intercettazione, hanno condannato gli imputati sulla base del narrato reso, in sede di interrogatorio, dal correo in merito non già al contenuto della conversazione telefonica, ma al racconto dei conversanti nel quale la conversazione telefonica si inseriva.
