Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 41534/2024, udienza del 9 ottobre 2024, ha trattato la questione del potere del giudice di legittimità, a fronte dell’impugnazione del solo imputato, di attribuire al fatto una qualificazione giuridica più grave.
Il collegio decidente ha chiarito che in tale condizione il giudice di legittimità è legittimato a dare al fatto, nel rispetto del principio del giusto processo di cui dell’art. 6 della Convenzione EDU, una diversa e più grave qualificazione giuridica, a condizione che la stessa sia prevedibile e che l’imputato sia stato messo in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica della vicenda.
È irrilevante a tal fine che alla riqualificazione peggiorativa consegua anche una modifica sfavorevole della durata dei termini di prescrizione poiché il divieto di reformatio in peius impedisce soltanto un trattamento sanzionatorio deteriore per l’imputato.
Nel caso in esame il Procuratore generale aveva depositato una requisitoria chiedendo che le lesioni causate dall’imputato alla vittima con la conseguente perdita di un organo, fossero riqualificate da gravi a gravissime.
Il collegio decidente, accertato che la requisitoria del PG era stata ricevuta dalle parti, ha accolto la sua richiesta e proceduto alla riqualificazione.
