Misura cautelare cessata: non è impugnabile, per difetto di interesse, al solo scopo di evitare conseguenze extrapenali sfavorevoli (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 42857/2024, udienza del 26 settembre 2024, ha affermato che, in tema di impugnazioni cautelari, non sussiste l’interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento “de libertate” nel caso di avvenuta cessazione della misura, quand’anche il gravame tenda esclusivamente ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli.

Il collegio ha chiarito a tal fine che l’autonomia delle distinte valutazioni che debbono essere svolte in sede penale ed in sede disciplinare esclude, tanto più in sede ancora cautelare come nel caso in esame, l’esistenza di un rapporto di effettiva pregiudizialità rispetto alle decisioni, aventi precisa natura di provvedimento amministrativo, eventualmente assunte dagli organi disciplinari dell’ente presso il quale il ricorrente prestava la sua attività lavorativa.

Ne consegue che tale situazione rende non accoglibile la pretesa avente ad oggetto la persistenza, sotto il profilo dedotto, di un attuale interesse alla decisione del ricorso da cui è originato il presente giudizio.

Nella medesima prospettiva, si è mossa Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 51491/2023, udienza del 21 novembre 2023.

Nell’opinione del collegio della quinta sezione penale, l’inaccoglibilità suddetta è coerente con la nozione di interesse ad impugnare tratteggiata dalle Sezioni unite penali (tra tutte, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj) le quali hanno chiarito che l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità dell’impugnazione deve contraddistinguere anche quella cautelare, deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell’attualità e deve sussistere non soltanto all’atto della proposizione dell’impugnazione, ma deve persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere «una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell’impugnazione».

Ed è proprio questa definizione che coglie l’essenza del concetto di interesse e che lascia escludere che possano essere utilmente perseguiti interessi extrapenali, ontologicamente estranei alla situazione giuridica sottoposta al giudice dell’impugnazione.

Come pure si legge nella sentenza Marinaj, «L’interesse ad impugnare deve essere colto nella finalità, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere lo svantaggio processuale e, quindi, il pregiudizio derivante da una decisione giudiziale ovvero deve essere individuato – il che non muta il risultato – facendo leva sul concetto positivo di utilità che la parte mira a conseguire attraverso l’esercizio del diritto di impugnazione e in coerenza logicamente con il sistema legislativo. Sono questi gli elementi qualificanti dell’interesse ad impugnare, e il criterio di misurazione dello stesso, visto sia in negativo (rimozione di un pregiudizio) che in positivo (conseguimento di una utilità), è un criterio comparativo tra dati processuali concretamente individuabili: il provvedimento impugnato e quello che il giudice ad quem potrebbe emanare in accoglimento dell’impugnazione».

L’interesse della parte, quindi, non può muoversi al di là della corrispondenza tra provvedimento impugnato e provvedimento cui l’impugnante ambisce, corrispondenza che ne costituisce il limite, il che esclude qualsiasi interpretazione che espanda il concetto di interesse fino a ricomprendervi finalità estranee al procedimento penale in cui si innesta lo strumento impugnatorio specificamente prescelto, evitando, così, possibili strumentalizzazioni dei rimedi impugnatori per scopi diversi da quello della riforma del provvedimento impugnato e degli effetti penalistici che ne conseguono.