Giudizio di appello: il giudice può riqualificare il fatto in sentenza anche se l’imputato non abbia avuto modo di interloquire preventivamente sul punto (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 42635/2024, udienza del 10 settembre 2024, ha affermato che il giudice di appello nella sentenza può qualificare il fatto diversamente dall’imputazione anche se l’imputato non abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, senza per questo violare il contraddittorio, così come interpretato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 9 novembre 2023, C-175/22, B.K., purché gli sia assicurata comunque  la possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione la quale, ove ritenga che la nuova qualificazione dell’addebito abbia inciso sulle strategie difensive, dovrà restituire l’imputato nella facoltà di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche attraverso la proposizione di richieste di prova rilevanti in relazione al diverso contenuto dell’accusa.

Una lettura unitaria degli artt. 516, 519, 520 e 521, cod. proc. pen., impone di ritenere che, da un lato, le modifiche fattuali devono essere formalmente contestate all’imputato, prima della sentenza del giudice, e, ove sia il giudice a riscontrare la diversità del fatto al momento della deliberazione della sentenza, deve disporre la restituzione degli atti al PM; viceversa, in ipotesi di diversa qualificazione giuridica del fatto, non è imposto al giudice l’onere di darne preventiva informazione all’imputato, essendo possibile che la riqualificazione giuridica avvenga direttamente con la pronuncia della sentenza (essendo previsto un onere di preventiva informazione soltanto per la Suprema Corte ai sensi dell’art. 611, comma 1-sexies, inserito dall’art. 35, comma 1, lett. a), n.2) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e successive modifiche).

La giurisprudenza della Corte EDU

La Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza 11 dicembre 2007, Drassich contro Italia, ha censurato tale assetto asimmetrico che accomuna il mutamento in iure dell’imputazione a quello in facto, sotto il profilo delle garanzie difensive da riconoscere all’imputato ai sensi dell’art. 6, paragrafi 1 e 3, lettere a) e b), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), considerando, in particolare, come il diritto dell’accusato ad essere informato del contenuto dell’accusa rappresenti una condizione essenziale dell’equità del processo e debba comprendere non solo la conoscenza dei motivi dell’accusa, ossia dei fatti materiali che gli vengono attribuiti, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti, ponendo l’accento sull’importanza della informazione e sulla opportunità che gli imputati abbiano avuto di esercitare i loro diritti di difesa su questo punto in maniera concreta ed effettiva (ex plurimis anche Corte EDU, sentenza 7 novembre 2019, Gelenidze contro Georgia; sentenza 15 gennaio 2015, Mihelj contro Slovenia; sentenza 24 luglio 2012, D.M.T. e D.K.I. contro Bulgaria; sentenza 3 maggio 2011, Giosakis contro Grecia).

Nel caso Drassich, tuttavia particolare, la riscontrata violazione dell’art. 6, paragrafi 1 e 3, lettere a) e b), CEDU era stata ritenuta in relazione ad una riqualificazione del fatto — da corruzione semplice (art. 519 cod. pen.) a corruzione in atti giudiziari (art. 519-ter cod. pen.) — operata, “a sorpresa” dalla Corte di cassazione direttamente con la sentenza definitiva, senza, dunque, che l’imputato avesse avuto alcuna possibilità di interloquire su tale diversa possibile qualificazione giuridica della sua condotta: situazione alla quale il legislatore risulta oggi avere ovviato, come detto, con la previsione contenuta nel comma 1-sexies dell’art. 611 cod. proc. pen., inserito dall’art. 35, comma 1, lett. a) n. 2), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150.

La giurisprudenza costituzionale

A partire dalla sentenza Drassich, la Corte costituzionale è intervenuta sul tema ritenendo inammissibili le relative questioni, di volta in volta sollevate con riferimento, agli artt. 3, 24, 111, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., rilevando, dapprima con la sentenza n. 103 del 2010 e successivamente con la sentenza n. 192 del 2020, come le eccezioni sollevate tendessero ad ottenere una pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata, in materia riservata alla discrezionalità del legislatore e sottolineando, infine, come l’omologazione del sistema ai dicta della giurisprudenza europea debba ritenersi affidata all’attività interpretativa della giurisprudenza nazionale ordinaria.

La giurisprudenza di legittimità

Secondo il prevalente orientamento della S.C., è possibile che l’informazione in ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto sia anche non preventiva, perché prevedibile e che possa essere effettuata direttamente in sentenza senza essere causa di nullità, in quanto l’imputato può difendersi impugnando la decisione (Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019; Sez. 6, n. 49054 del 23/06/2017).

In particolare, è stato ritenuto che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è configurabile la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia, conformemente all’art. 111 Cost. e all’art. 6 CEDU, come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile.

La prevedibilità in concreto del diverso nomen iuris della condotta ascritta e la mancanza di pregiudizio per le prerogative della difesa definiscono il perimetro entro il quale deve mantenersi il rapporto tra accusa e sentenza nei termini consentiti dall’art. 521 cod. proc. pen., dovendosi escludere la violazione del principio di correlazione «qualora il nucleo essenziale del fatto contestato non abbia subito un significativo mutamento e la possibilità di una diversa qualificazione giuridica sia stata nota o, comunque, prevedibile per l’imputato e non abbia determinato in concreto alcuna lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da tale modifica scaturiscono» (Sez. 3, n. 18146 del 10/03/2021) e a condizione che «l’imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell’imputazione, anche attraverso l’ordinario rimedio dell’impugnazione» (Sez. 2, n. 46786 del 24/10/2014; Sez.6, n. 11956 del 13/03/2017; pure Sez. 4, n. 49175 del 13/11/2019).

Di contro, è prospettabile una lesione dei diritti della difesa solo quando sia configurabile «un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell’addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti» (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci).

In definitiva non è fondata la doglianza legata alla prospettazione di una possibile violazione del principio del fair trial così come declinato dall’art. 6 CEDU.

Anche per la Corte europea dei diritti dell’uomo, in definitiva, è possibile e consentita la riqualificazione giuridica del fatto quando non risulti la necessità di disporre una rinnovazione totale o parziale dell’istruttoria dibattimentale, sempre che:

a) sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell’accusa inizialmente formulata;

b) la riqualificazione giuridica non comporti una modifica “in peius” del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione;

c) il condannato sia stato messo in grado di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto (Sez. 2, n. 38049 del 18/07/2014; Sez. 2, n. 2884 del 16/1/2015; Sez. 4, n. 23186 del 13/4/2016; Sez. 2, n. 39961 del 19/7/2018).

Caratteristiche del caso in esame

Tutte le superiori condizioni sono rispettate nel caso in esame, in cui la Corte territoriale ha proceduto ad una riqualificazione giuridica della condotta ritenendola integrare la fattispecie di bancarotta semplice documentale, anziché quella di bancarotta fraudolenta documentale, tenuto conto della materialità della condotta che rende “prevedibile” la diversa, e meno grave, qualificazione giuridica come possibile epilogo decisorio rispetto all’iniziale accusa. Invero, nel rispetto della regola di sistema desumibile dalla pronuncia della Corte EDU Drassich c. Italia del 11 dicembre 2007 ( in tema di correlazione tra accusa e sentenza), la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non ha determinato alcun vulnus delle prerogative difensive né alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, essendo rimasto consentito all’imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione, ed avendo, infine, la diversa qualificazione giuridica comportato, in definitiva, un trattamento in melius (Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019; Sez. 5, n. 19380 del 12/2/2018; Sez. 2, n. 17782 del 11/4/2014; Sez. 3, n. 2341 del 7/11/2012, dep. 2013).

Infine, il ricorso non ha neppure indicato quale concreto pregiudizio sarebbe stato subìto dalla linea di difesa.

Assenza di contrasto con la sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. del 9.11.2023, BK (causa C175/22)

Non è fondata neppure la doglianza concernente la presunta nullità della sentenza impugnata, per contrasto della stessa con l’affermazione contenuta nella sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. del 9.11.2023, BK (causa C175/22) secondo cui «l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE deve essere interpretato nel senso che osta a una giurisprudenza nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero senza informare tempestivamente l’imputato della nuova qualificazione prospettata in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propria difesa e, pertanto, senza offrire a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione a tale nuova qualificazione»; essendo stata, inoltre, ritenuta non rilevante la circostanza che «detta qualificazione non sia tale da comportare l’applicazione di una pena più severa rispetto al reato per il quale la persona era inizialmente perseguita» (punto n.50).

La medesima sentenza afferma, anche, tuttavia, che « una norma nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di riqualificare il reato non è idonea, di per sé, a mettere in discussione la presunzione di innocenza garantita all’articolo 3 della direttiva 2016/343, o l’imparzialità di tale giudice ai sensi dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, e ciò neanche qualora la nuova qualificazione sia stata adottata di sua iniziativa» ( punto 55) e che «gli articoli 3 e 7 della direttiva 2016/343 nonché l’articolo 47, secondo comma, della Carta devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare, di propria iniziativa o su proposta dell’imputato, una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero, purché tale giudice abbia tempestivamente informato l’imputato della nuova qualificazione prospettata, in un momento e in condizioni che gli hanno consentito di predisporre efficacemente la propria difesa, e abbia quindi offerto a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione alla nuova qualificazione così adottata » (punto 61).

Il giudizio sulla conformità del diritto nazionale alla direttiva europea viene incentrato sulla possibilità offerta alla persona “di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione alla nuova qualificazione così adottata” e tale conclusione rinvia all’indirizzo consolidato della S.C. secondo cui «quando il fatto venga diversamente qualificato dal giudice di appello senza che l’imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio – prevista dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU così come interpretato dalla Corte EDU – resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione e, qualora la nuova qualificazione dell’addebito abbia inciso sulle strategie difensive, l’imputato dovrà essere restituito nella facoltà di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche attraverso la proposizione di richieste di prova rilevanti in relazione al diverso contenuto dell’accusa» (Sez. 2, n. 47413 del 17/10/2014).

Nel caso in esame, peraltro, la difesa si è limitata a prospettare, in termini astratti, un contrasto tra la sentenza impugnata e la sentenza della Corte Giustizia dell’U.E. del 9.11.2023, BK (causa C-175/22) senza evidenziare al contempo una specifica e concreta lesione delle prerogative difensive.

D’altra parte, la stessa Corte di Giustizia dell’U.E., con sentenza del 13.6.2019, Moro, C-646/17 aveva, in precedenza, considerato che la nozione di equità del procedimento concerne l’esame del procedimento penale considerato nel suo complesso, alla luce delle specifiche caratteristiche e circostanze del caso, sicché non tutti gli eventi che si verificano nell’ambito di un procedimento penale comportano una violazione dell’equità del procedimento.

Pur rappresentando gli specifici obblighi di cui alla direttiva 2012/13/UE una specifica espressione di come debba essere garantita l’equità del procedimento, tuttavia l’articolo 6, paragrafo 4 o altre disposizioni della direttiva non potrebbero essere interpretate in modo così estensivo da ammettere il riesame di ogni singolo aspetto della procedura penale, anche se distante dallo specifico obbligo sancito dalla stessa direttiva 2012/13/UE, in quanto, in tal modo, la stessa direttiva cesserebbe di essere uno strumento di armonizzazione minima di specifici elementi dei diritti della difesa, con il rischio di aprire al riesame di qualsiasi profilo della procedura penale nazionale.