Mentre si inaugura l’anno giudiziario che verrà, il Consiglio Superiore della Magistratura ha pubblicato la Raccolta delle massime delle decisioni della Sezione disciplinare dell’anno 2024.
Una sorta di libro delle meraviglie da cui trarre, con parsimonia, delle perle di ponderazione.
Oggi leggiamo del Giudice delle indagini preliminari che emette misure cautelari ove la sua valutazione critica, della richiesta del pubblico ministero, si può raccogliere in una noce o in maniera più forbita “in nuce”.
Con la sentenza numero 7 del 2024, leggiamo che “in tema di illeciti disciplinari dei magistrati, non integra la fattispecie della emissione di provvedimenti privi di motivazione la condotta del giudice per le indagini preliminari che abbia emesso ordinanze cautelari quasi per intero ripiene e sostenute dal contenuto della richiesta cautelare, con una motivazione incompleta, non esaustiva, non adeguatamente esplicitata, laddove le stesse contengono, seppur in nuce ed in modo (oltremodo) sintetico, l’esistenza di chiari elementi sintomatici del tutto rivelativi ed indicativi del fatto che il magistrato incolpato abbia compiuto, in relazione ad ogni singolo provvedimento cautelare da lui emesso, un’autonoma valutazione delle risultanze istruttorie in atti”
Quindi è sufficiente una sorta di pensiero embrionale, espresso “in modo oltremodo sintetico” per dimostrare che, aggiungiamo noi, la separazione delle carriere è necessaria.
Riferimenti normativi: Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 Decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1 lett. l) Massime precedenti conformi Vedi: N. 22 del 2022; N. 172 del 2022.
Presidente: PINELLI Estensore: LAGANA’
Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Diligenza – Laboriosità – GIP – Emissione di provvedimenti privi di motivazione – Ordinanze di applicazione di misura cautelare personale – Motivazioni incomplete, non esaustive – Illecito disciplinare – Insussistenza.
