Pubblicazione su un quotidiano nazionale nell’edizione “online” di una sentenza in materia di violenza sessuale senza oscurare i dati della persona offesa.
La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 818/2025 ha indicato le differenze tra il reato contravvenzionale di cui all’art. 734-bis cod. pen. e il reato omissivo proprio di cui all’art. 57 cod. pen.
La Suprema Corte ha stabilito che la contravvenzione di divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale, di cui all’art. 734-bis cod. pen., richiede, a tutela della riservatezza della medesima, una condotta commissiva a forma libera, realizzabile da chiunque, compatibile, come tale, col disposto di cui all’art. 40, comma secondo, cod. pen., distinguendosi, pertanto, dalla fattispecie di reato di cui all’art. 57 cod. pen., che è ascrivibile solo al direttore o al vice-direttore del periodico e che postula una responsabilità per fatto proprio omissivo, derivante dal mancato controllo contenutistico volto a impedire la commissione di reati con il mezzo della stampa.
Fattispecie relativa alla pubblicazione, nell’edizione “online” di un quotidiano nazionale, di una sentenza in materia di violenza sessuale, non oscurata nelle parti relative ai dati della persona offesa.
