Un’interessante sentenza in tema di ne bis in idem (Ennio Tinaglia e Paolo Grillo)

La sentenza oggetto di questo post è allegata in calce in versione anonimizzata.

Un medico veniva chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo.

Gli veniva contestato di avere perforato, nel corso di un intervento chirurgico eseguito in endoscopia, una grossa arteria uterina con conseguente shock emorragico che aveva procurato il decesso di una paziente. Nel corso del processo, svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato, il GUP disponeva una perizia che accertava che non vi era stata alcuna lesione di arteria, e che l’emorragia si era verificata per circostanze non addebitabili al medico. La perizia concludeva affermando però che la paziente non doveva essere sottoposta ad intervento chirurgico e che la patologia (fibroma uterino) doveva essere curata con una terapia farmacologica. Da questo punto di vista, la condotta del medico, che aveva optato per la rimozione del fibroma con intervento chirurgico, doveva considerarsi negligente.

Il GUP assolveva l’imputato dal reato di omicidio colposo e disponeva rimettersi gli atti al PM, ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., sul rilievo che il differente profilo colposo individuato dalla perizia, rappresentava un fatto diverso da quello descritto nel capo di imputazione, non contestato all’imputato.

Il PM esercitava una nuova azione penale contestando all’imputato il reato di omicidio colposo, perché, disattendendo le raccomandazioni delle linee guida che consigliavano un trattamento farmacologico, effettuava un intervento chirurgico, esponendo la paziente al rischio di complicanze, poi verificatesi, e così cagionandone il decesso.

In sede di udienza preliminare il GUP rilevava che, una volta accertata la diversità del fatto, il primo giudice non avrebbe dovuto emettere sentenza, ma avrebbe dovuto limitarsi a disporre la trasmissione degli atti al PM.

La scelta del primo giudice di assolvere l’imputato per il fatto contestato, e trasmettere gli atti al PM per il fatto diverso, aveva esaurito, ad avviso del GUP, le opzioni della giurisdizione penale sul fatto. Rilevava che l’azione penale non doveva essere iniziata essendo stata emessa, nei riguardi dell’imputato, sentenza definitiva di assoluzione per il medesimo fatto.

Dichiarava pertanto il non luogo a procedere nei confronti dell’imputato.