Segnaliamo che con ordinanza del 9 dicembre 2024 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di H. C.. è stata sollevata questione di incostituzionalità del reato di furto con strappo per mancata previsione che la pena comminata e’ diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalita’ o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuita’ del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita’. – Codice penale, art. 624-bis, secondo comma.
Dispositivo:
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 seguente della legge n. 87/1953, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata. Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale - per violazione degli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione – della norma di cui all'art. 624-bis, comma 2, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'. Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento.
L’ordinanza è stata pubblicata in (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.4 del 22-1-2025)
