Furto con strappo e trattamento sanzionatorio alla Consulta (Redazione)

Segnaliamo che con ordinanza del 9 dicembre 2024 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di H. C.. è stata sollevata questione di incostituzionalità del reato di furto con strappo per mancata previsione che la pena comminata e’ diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalita’ o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuita’ del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita’. – Codice penale, art. 624-bis, secondo comma.

Dispositivo:

Visti gli articoli 134  della  Costituzione,  23  seguente  della legge  n.  87/1953,   ritenuta   la   questione   rilevante   e   non manifestamente infondata. 
Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale -  per violazione degli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione – della norma di cui all'art. 624-bis, comma  2,  del  codice  penale,  nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata  e'  diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la  specie,  i mezzi,  le  modalita'  o  circostanze  dell'azione,  ovvero  per   la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il  fatto  risulti  di lieve entita'. 
Sospende  il  giudizio  in  corso,  ed  i  relativi  termini   di prescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di legittimita' costituzionale. 
Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della presente ordinanza e degli atti del procedimento.

L’ordinanza è stata pubblicata in  (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.4 del 22-1-2025)