Misura cautelare personale e mancata valutazione degli elementi forniti dalla difesa ex art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen. (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 47593/2024 ha stabilito che in tema di misure cautelari personali, rientrano nella nozione di “elementi forniti dalla difesa”, da valutare nell’ordinanza genetica a pena di nullità ex art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., i soli dati di natura oggettiva e concludente ai fini decisori, essendo escluse, invece, le mere posizioni difensive negatorie, le prospettazioni di tesi alternative, le diverse interpretazioni degli elementi indiziari e gli assunti defatigatori, che restano assorbiti nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della cautela.

La Suprema Corte ha prmesso che l’ordinanza impugnata, per quanto si evince dalla sua motivazione, ha, con riguardo alle allegazioni dalla difesa mediante memoria nel corso delle indagini, distinto tra elementi forniti dalla difesa che il G.i.p. non ha esaminato, elementi forniti dalla difesa che il G.i.p., sia pure senza espresso riferimento alla memoria, ha invece esaminato, e mere prospettazioni difensive.

Ciò premesso, in considerazione dei fatti processuali rilevati, il quesito da esaminare concerne l’individuazione della nozione di elementi forniti dalla difesa a norma dell’art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen..

La cassazione ritiene di dover muovere dai principi costantemente espressi in giurisprudenza in ordine alla nozione di elementi favorevoli alla difesa a norma dell’art. 292 cod. proc. pen.

Invero, si è più volte precisato che, in tema di misure cautelari, nella nozione di “elementi a favore” che devono essere valutati dal giudice a pena di nullità dell’ordinanza, rientrano soltanto elementi di natura oggettiva e concludente, rimanendo escluse le mere posizioni difensive negatorie, le semplici prospettazioni di tesi alternative e gli assunti chiaramente defatigatori, così come non vi rientrano le interpretazioni alternative degli elementi indiziari, che restano assorbite nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della libertà (Sez. 5, n. 44341 del 13/05/2019, Paris, Rv. 277127 – 01, e Sez. 6, n. 12442 del 09/03/2011, Di Pietro, Rv. 249641 – 01).

E che la disposizione di cui all’art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen., in base alla quale l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a favore dell’imputato, non impone al giudice l’indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, né tantomeno gli prescrive – in sede di riesame – la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l’irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l’obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori: invero, nella nozione di “elementi di favore” rientrano solo i dati di natura oggettiva aventi rilievo concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie o le prospettazioni di tesi interpretative alternative, le quali sono assorbite nell’apprezzamento complessivo cui procede il giudice de libertate (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 13500 del 13/03/2008, Palermiti, Rv. 239760 – 01, e Sez. 4, n. 34911 del 10/06/2003, Hernandez, Rv. 226289 – 01).

Più in generale, ma sempre nella medesima prospettiva, si è affermato che l’art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. non impone al giudice del riesame l’indicazione di qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore, né la confutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l’irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l’obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, essendo gli ulteriori elementi assorbiti nella valutazione complessiva del giudice che, rilevati i gravi indizi, applica la misura cautelare (così, tra le tante, Sez. 1, n. 8236 del 16/11/2018, dep. 2019, Brandimarte, Rv. 275053 – 01, e Sez. 6, n. 3742 del 09/01/2013, Ioio, Rv. 254216 – 01, la quale ha escluso l’obbligo di motivazione con riguardo alle deduzioni dirette a proporre ricostruzioni alternative della vicenda).

Ovvero, che l’obbligo di trasmissione al giudice, unitamente alla richiesta di misura cautelare, oltre che degli elementi posti a base della richiesta, di tutti gli elementi favorevoli all’imputato, ha riguardo soltanto a quegli elementi che hanno un’oggettiva natura favorevole e non anche a quelli che possano apparire favorevoli in forza di argomentazioni o ricostruzioni logiche (vds., in particolare, Sez. 1, n. 57839 del 04/10/2017, Navarria, Rv. 271919 – 01, e Sez. 4, n. 27379 del 22/04/2010, Di Donato, Rv. 247854 – 01).

In linea con queste indicazioni, appare ragionevole concludere che gli «elementi forniti dalla difesa», in ordine ai quali l’ordinanza applicativa di misura cautelare deve motivare a pena di nullità a norma dell’art. 292, comma 2, lett. cbis), cod. proc. pen., sono i soli dati di natura oggettiva aventi rilievo diretto e concludente ai fini della decisione.

E, di conseguenza, che, aditi in sede di impugnazione per verificare la sussistenza della nullità di cui all’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., il Tribunale del riesame e la Corte di cassazione possano valutare se l’omessa valutazione censurata attenga a dati che abbiano tale natura e consistenza.