Non sarà più la polizia giudiziaria a stabilire la rilevanza per le indagini delle conversazioni intercettate?
Si segnala la proposta di legge numero 2024, pubblicata il 21 gennaio 2024 dalla Camera dei deputati, che prevede che la polizia giudiziaria, prima della richiesta di proroga delle intercettazioni e, comunque, al termine delle operazioni, rediga una specifica informativa con la quale riporta al pubblico ministero procedente il contenuto delle conversazioni ritenuto non rilevante, l’oggetto specifico degli argomenti e l’identità dei soggetti captati.
Il pubblico ministero, dopo aver verificato la rilevanza delle conversazioni contenute nella informativa, provvede all’acquisizione delle sole comunicazioni ritenute rilevanti, disponendo, quanto alle altre, la custodia presso gli archivi.
L’estrazione delle comunicazioni non rilevanti è ammessa solo per comprovate ragioni indicate dalla difesa e previa autorizzazione del giudice per le indagini preliminari.
In buona sostanza, con la presente proposta di legge non sarà più possibile attribuire esclusivamente alla polizia giudiziaria il potere di stabilire quale conversazione sia rilevante ai fini dell’indagine giudiziaria e quale, invece, non lo sia.
Invero, la difesa nell’attuale sistema processuale è in condizione di procedere all’ascolto delle conversazioni non rilevanti soltanto dopo l’attivazione della procedura di cui al comma 6 dell’articolo 268 del codice di procedura penale e quindi, nella maggioranza dei casi, quando le indagini sono già chiuse e potrebbe essere stato già emesso un provvedimento restrittivo.
Ne deriva che anche il pubblico ministero rimane ignaro e deve effettuare le sue valutazioni esclusivamente sul materiale probatorio portato a conoscenza dalla polizia giudiziaria.
Nell’ottica di coniugare in modo ottimale le esigenze probatorie, il diritto di difesa e la tutela della riservatezza, si prevede, poi, nella fase della selezione delle conversazioni ritenute rilevanti a fini di prova, con conseguente stralcio di quelle inutilizzabili, la facoltà per la difesa, in aggiunta a quella di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, di indicare quelle ritenute rilevanti, con conseguente dovere del giudice di provvedere alla loro acquisizione.
Infine, in conformità ai dettami costituzionali, si prevede che il giudice possa disporre l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche aventi a oggetto conversazioni di natura privata o familiare, soltanto nei casi in cui il difensore li abbia indicati come rilevanti ai fini delle indagini, fornendone le motivazioni.
Il link della proposta di legge: leg.19.pdl.camera.2024.19PDL0105360.pdf
