Comunicazioni del Ministro della Giustizia sull’amministrazione della giustizia (redazione)

La Relazione del Ministro Nordio, anticipata alla stampa, con l’indicazione che il Ministro opererà dei tagli al discorso che svolgerà oggi mercoledì 22 gennaio 2025

Al Senato della Repubblica – ore 10

Alla Camera dei deputati – ore 16.15

Signor Presidente, gentili senatori (onorevoli deputati),

la legge sull’Ordinamento giudiziario prevede che, all’inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia renda comunicazioni alle Camere sull’amministrazione della giustizia nel precedente anno nonché sugli interventi da adottare ai sensi dell’articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l’anno in corso.

Mi accingo pertanto volentieri ad adempiere a tale dovere istituzionale, il terzo dall’inizio del mio mandato ministeriale.

Preliminarmente, mi sia consentito a titolo personale di ringraziare per il lavoro svolto i colleghi che mi hanno coadiuvato nell’indirizzo politico del Ministero della Giustizia, e cioè il Vice Ministro Francesco Paolo Sisto, e i Sottosegretari Delmastro Delle Vedove e Ostellari, insieme a tutte le strutture ministeriali di diretta collaborazione, ai Dipartimenti, agli Uffici tutti. Il ringraziamento va naturalmente esteso anche a tutti i rappresentanti degli organi istituzionali operanti nel campo della Giustizia, dal CSM a quelli di tutti gli Uffici giudiziari e alla Scuola della Magistratura, e a tutti i soggetti rappresentativi delle professioni, a partire dall’Avvocatura, nonché di tutte le associazioni di categoria che in qualunque modo hanno collaborato con l’attività del Ministero.

Il primo mio intervento, nel 2023, a pochi mesi dall’insediamento del Governo presieduto da Giorgia Meloni, aveva un valore eminentemente programmatico, in coerenza con gli impegni assunti con gli elettori. Il secondo, nel 2024, ha consentito di fare un primo bilancio dopo un anno di Governo, in cui sono state avviate molte misure importanti, in una prospettiva di medio e lungo termine. Quello odierno è il terzo, e si colloca pressoché a metà della legislatura che questo Governo ha l’ambizione di accompagnare in carica per tutta la sua durata, circostanza mai verificatasi finora lungo l’arco di quasi ottanta anni di storia repubblicana.

Premessa: la stabilità del Governo in carica

La permanenza in carica di un Governo per l’intera durata prevista è unanimemente considerata un fattore di stabilità che conferisce valore e forza all’intero sistema politico ed economico.

La stabilità è intesa come prevedibile capacità di un sistema di durare nel tempo; essa è un’aspirazione che pervade tutti i sistemi istituzionali e che, ingenerando affidamento, corrobora la certezza del quadro giuridico in cui sono chiamati a muoversi cittadini e imprese, tanto più nei complessi scenari del mondo moderno, sempre più globalizzato.

Le condizioni più importanti della stabilità, secondo la scienza politica, sono la legittimità e l’efficacia decisionale.

Sulla legittimità in un sistema democratico è inutile soffermarsi: si fonda sul mandato conferito dagli elettori; l’efficacia decisionale è la proprietà caratteristica di un sistema politico capace di prendere ed eseguire con prontezza decisioni rilevanti per rispondere a sfide politiche. È l’insegnamento di Edward Gibbon: il cervello per comprendere, il cuore per risolversi, e il braccio per eseguire. La recente conclusione, provvisoria ma significativa, sulla riforma costituzionale della separazione delle carriere e del CSM, ne è una convincente dimostrazione.

Da questo punto di vista, l’azione del Ministero di cui porto la responsabilità nell’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia è stata molto intensa e si realizza su una pluralità di piani che si proiettano nel tempo, nella sua scansione nota agli antichi Greci: Chronos indicava la misura quantitativa nella sua durata, attraverso lo scorrere dei minuti, delle ore, dei giorni; e il Kairos che ne indicava la misura qualitativa, e cioè la capacità di fare la cosa più opportuna al momento giusto, cogliendo lo spirito stesso del Tempo.

Le principali misure normative del 2024 in tema di Giustizia

In tale solco si inseriscono le altre misure normative già adottate nel 2024 o in corso di adozione in Parlamento, ispirate dalla esigenza di introdurre nuove forme di protezione a beni giuridici primari della collettività, come ad esempio la sicurezza e il contrasto all’immigrazione clandestina, o di aggiornarne la tutela in modo più aderente al mutato quadro delle istanze politiche e sociali, rafforzando al contempo le garanzie processuali dei soggetti sottoposti a indagini penali. Tra le più significative mi limito a citare la legge n. 14/2024 per la ratifica del Protocollo tra Italia e Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria; la legge n. 90 del 2024 per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale e per la tutela di beni finali afferenti alla persona e al patrimonio più esposti alla criminalità informatica; il decreto legge n. 92/2024 in materia penitenziaria, prevendendo un commissario straordinario per l’edilizia carceraria, di giustizia penale e civile e di personale del ministero della Giustizia; la legge n. 114/2024 con cui è stata finalmente disposta l’abrogazione del delitto di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p. e si sono rafforzate le garanzie degli indagati e dei terzi nel delicato settore delle intercettazioni e delle misure cautelari, prevedendo tra l’altro la limitazione della pubblicazione del contenuto di intercettazioni rimaste prive di rilevanza in sede processuale; il decreto legge n. 131/2024, con cui – nel far fronte a procedure di infrazione pendenti in sede europea nei confronti dello Stato italiano sono state finalmente riconosciute alla magistratura una serie di coperture in campo previdenziale e assicurativo e si è intervenuti altresì per la riduzione dei tempi di pagamento per servizi di intercettazione nelle indagini penali, potenziando le articolazioni deputate alla gestione amministrativo contabile degli uffici giudiziari, e per migliorare le garanzie dei minori indagati o imputati in procedimenti penali; il decreto legge n. 145/2024, che in tema di procedimenti giurisdizionali relativi alla gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, ha tra l’altro trasferito alle Corti d’appello le competenze in tema di convalida e proroga del trattenimento dei richiedenti asilo e in cui sono confluite in sede di conversione le disposizioni legislative in tema di “Paesi sicuri” e di aggiornamento periodico del relativo elenco con atto avente forza di legge; il decreto legge 178/2024, contenente interventi sul personale della magistratura ordinaria e onoraria, sul commissario straordinario alle carceri e sul cd. braccialetto elettronico.

Tra gli atti normativi del Governo segnalo in particolare, i cd. “correttivi” della riforma sia nel campo del processo penale sia nel campo del processo civile, nell’esercizio delle rispettive deleghe, nonché i decreti legislativi sull’ordinamento giudiziario, sul collocamento fuori ruolo dei magistrati, sui correttivi al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in un settore considerato particolarmente strategico per le imprese e monitorato con attenzione dalla Commissione UE.

Nella stessa logica si muovono le iniziative normative in corso di adozione in sede primaria e secondaria, con una particolare attenzione al personale delle forze di polizia, e alla sua tutela, in particolare la polizia penitenziaria, nonché la disciplina della magistratura onoraria del contingente a esaurimento, attualmente in corso di esame alle Camere.

Una prospettiva ulteriore è stata offerta dall’attività degli Osservatori e della Commissioni istituite presso il Ministero. Nel quadro della collaborazione con gli ordini professionali, non solo quelli vigilati dal Ministero della Giustizia – ricordo l’importanza del periodico monitoraggio sull’attuazione della legge n. 49 del 2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ovvero quello sulla violenza di genere che hanno lavorato efficacemente nella stessa ottica di monitoraggio e proposta, al pari delle numerose Commissioni di studio.

Infine, mi sia consentito in questa sede di fare presente la massima disponibilità sin qui manifestata dal Ministero della Giustizia – e che permarrà in futuro – a rispondere con completezza e tempestività a i numerosi atti di sindacato ispettivo ad esso rivolti da senatori e deputati, con percentuali di risposta molto superiori rispetto agli standard di tutti i Governi precedenti.

Permettetemi ora una considerazione sull’idea del Tempo come fattore rilevante della Politica, oltre che del Diritto, e come coordinata essenziale che rende solido il Paese dentro e fuori i suoi confini. Lo scorso anno l’Italia ha come noto assunto la presidenza di turno del G7: dopo il primo incontro, avvenuto a Berlino due anni fa, sono cambiati pressoché tutti i ministri omologhi degli altri Paesi che partecipano al celebre format intergovernativo, cosicché, nella prossima riunione, parteciperò come “decano”, per così dire, di questo esclusivo club.

Non mi riferisco, ovviamente, alla modesta mia persona, ma al connotato di stabilità e serietà che sarà apprezzata dai nostri interlocutori. La successione di Governi di durata limitata, spesso tecnici, per effetto di contingenze o formule politiche della più varia natura, ha infatti rappresentato frequentemente un fattore di rischio o di minor forza del sistema, anche in sede di negoziazione o attuazione di accordi. Ora si è dimostrato pagante in tutte le interlocuzioni. Per fare un esempio, i dubbi iniziali manifestati sull’abolizione del reato di abuso di ufficio, sono stati superati proprio per l’autorevolezza e la fermezza della nostra posizione.

L’attuazione del PNRR nel 2024 e gli obiettivi raggiunti

Sotto questo profilo, il punto centrale è rappresentato, come già negli anni passati, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che come noto traguarderà il suo completamento a metà del prossimo anno e la cui attuazione ha innervato la gran parte delle misure organizzative per l’efficienza dei servizi giudiziari.

A tal proposito, sottolineo, come riconosciuto dalla Commissione europea in occasione del pagamento della Sesta rata del PNRR e ampiamente riportato dagli organi di informazione, che l’Italia è al primo posto in Europa per finanziamenti ricevuti, a conferma dell’impegno nell’attuazione del Piano che procede nei tempi previsti e nel rispetto degli obiettivi concordati.

In tale ambito, nel 2024 il Ministero della giustizia ha positivamente raggiunto tutte le milestone e i target PNRR previsti, al pari di quanto accaduto negli anni precedenti, conseguendo tutti i quattro obiettivi previsti per il 2024, e cioè la Quinta e la Sesta rata del PNRR.

I numeri sono eloquenti, e sono ampiamente contenuti nella relazione da me depositata presso le Presidenze delle due Camere, secondo una consolidata prassi, contestualmente allo svolgimento delle presenti comunicazioni sull’amministrazione della giustizia nell’anno appena trascorso.

Per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione dell’arretrato civile pendente al 2019, a fronte di un target atteso di – 95% da raggiungere entro dicembre 2024, al 31 ottobre 2024, presso le Corti di Appello è stata registrata una riduzione del -99,1%, mentre presso i Tribunali ordinari è stata registrata una riduzione del -91,7%.

Per quanto concerne il rilevante investimento in capitale umano, l’obiettivo relativo all’assunzione di personale presso gli Uffici giudiziari (addetti UPP e personale tecnico), e al mantenimento in servizio di almeno 10.000 unità, è stato conseguito. Infatti, al 30 giugno 2024, risultavano in servizio 11.999 unità di personale PNRR.

Nel corso del 2024 è stato implementato il sistema degli incentivi per gli Uffici giudiziari, prorogando i contratti in essere del personale PNRR in servizio e prevedendo un incentivo di 80 milioni di euro connesso alla riduzione delle pendenze civili per tutto il personale amministrativo in servizio presso la Suprema Corte di Cassazione, le Corti di Appello e i Tribunali. Per supportare gli Uffici giudiziari più in difficoltà, il CSM ha completato la procedura per l’applicazione extra-distrettuale di 19 magistrati presso 16 tra Corti di Appello e Tribunali.

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento della spesa per gli investimenti di cui il Ministero della giustizia è titolare, al 31 dicembre 2024 è stato pagato il 47,77% del finanziamento PNRR per l’investimento in capitale umano (circa 1 miliardo e 100 milioni di euro su 2 miliardi e 268 milioni), mentre per l’investimento in edilizia giudiziaria è stato pagato il 27,95% del finanziamento PNRR (circa 115 milioni su 411).

Naturalmente, restano gli obiettivi ancora da raggiungere, per i quali occorre procedere con la medesima determinazione e immutato impegno, attuando tutte le iniziative di competenza del Ministero per garantire il conseguimento degli obiettivi del PNRR Giustizia in scadenza nel biennio 2025-2026.

Per quanto riguarda gli obiettivi di riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti civili e penali (disposition time) i dati disponibili indicano nel primo semestre del 2024 una riduzione del disposition time del – 22,9% nel settore civile e del -32,0% in quello penale.

Per i procedimenti civili pendenti al 31 dicembre 2022, da ridurre del 90%, gli ultimi dati disponibili, relativi a ottobre dello scorso anno, segnalano una riduzione del –70,3% per i Tribunali ordinari e una riduzione del –66,8% per le Corti di Appello, a conferma del positivo trend finora registrato, ma da attenzionare costantemente nell’ambito del continuous monitoring che accompagna l’attuazione delle misure e la loro rendicontazione in sede europea. Tutti gli obiettivi dovranno essere conseguiti entro giugno 2026, per poter incassare la Decima e conclusiva rata del PNRR. Questi risultati straordinari sono stati ovviamente possibili anche e soprattutto per l’impegno duraturo ed efficiente della magistratura, alla quale vanno il riconoscimento e il ringraziamento di tutti noi, e in particolare mio personale.

Per quanto riguarda l’obiettivo di riqualificazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione giudiziaria da conseguire entro marzo 2026, tutte le gare relative alla realizzazione di 61 interventi sono state aggiudicate. Al 31 dicembre 2024, risultano iniziati i lavori per 58 interventi, per una superficie complessiva di oltre 300.000 mq, superiore rispetto al target previsto di 289.000 mq. Dei restanti tre progetti (pari al 5%) dopo l’aggiudicazione della gara per i lavori o di appalto integrato, avvenuta entro il 2023, uno è in fase di consegna lavori e gli altri due sono in fase di progettazione definitiva ed esecutiva.

Per quanto riguarda gli obiettivi in materia di digitalizzazione del processo penale di primo grado, da conseguire entro dicembre 2025, ai fini del pagamento della Ottava rata PNRR, il Ministero ha definito il cronoprogramma attuativo del Processo Penale Telematico, su cui mi soffermerò più in dettaglio a breve in relazione alle notorie criticità che ne sono derivate.

A ottobre 2024 sono state assegnate al Ministero le ulteriori risorse finanziarie riconosciute per il conseguimento di tale obiettivo, pari a 36 milioni di euro.

Inoltre, al 15 ottobre 2024 il Ministero ha già completato la digitalizzazione di 5.793.933 fascicoli giudiziari rispetto all’obiettivo di 7.750.000 fascicoli digitalizzati e sta procedendo alla creazione del Data Lake corredato di sei sistemi di conoscenza; entrambi gli interventi saranno realizzati entro giugno 2026.

Per quanto riguarda l’attuazione del Piano Nazionale Complementare al PNRR, al 30 novembre 2024, sono state aggiudicate le procedure di esecuzione lavori per 11 interventi su 12 relativi alla realizzazione di padiglioni detentivi presso strutture penitenziarie e minorili.

Colgo inoltre l’occasione – nella prospettiva diacronica verso la quale è orientata la presente illustrazione – per rimarcare che lo sforzo realizzato del Ministero della giustizia per l’attuazione delle riforme e degli investimenti PNRR non si esaurirà nel 2026. Nell’ambito del Piano Strutturale di Bilancio di Medio Termine, infatti, il Governo ha identificato specifici obiettivi da realizzare entro il 2029, ovvero anche nel triennio successivo alla data prevista di conclusione del PNRR. Al netto di futuri aggiustamenti eventualmente possibili, tali obiettivi prevedono, in particolare, di semplificare le procedure nell’ambito del processo civile e incoraggiare le forme alternative di risoluzione delle controversie, ridurre la durata delle procedure fallimentari e promuovere l’uso degli strumenti stragiudiziali, ridurre ulteriormente l’arretrato civile e la durata dei processi civili, garantire risorse umane adeguate nel sistema giudiziario mantenendo in servizio 6.000 unità di personale, ovvero almeno la metà di quelle attualmente assunte a tempo determinato nell’ambito del PNRR.

La prospettiva del tempo, e dei tempi in cui viviamo, rende indispensabile soffermarsi ulteriormente sulle fondamentali iniziative per la transizione digitale e per i processi di informatizzazione, passaggio strategico fondamentale nel percorso di rinnovamento del sistema giudiziario. Tale percorso è più che un impegno – sarebbe meglio dire un destino – per realizzare una giustizia capace di coniugare modernità, inclusione ed efficienza, rispondendo in modo proattivo e trasparente ai bisogni degli operatori professionali, in primis magistrati ed avvocati, dei cittadini, delle imprese. Tale impegno ha tratto un particolare vigore, e risorse, dall’opportuno inserimento tra gli obiettivi del PNRR, quattro anni fa, della riforma del processo penale anche con la necessaria realizzazione della sua progressiva digitalizzazione, con lo scopo di ridurne la durata e aumentarne l’efficienza, eliminando “tempi morti” e aggravi burocratici.

Il Processo Penale Telematico

In tale ottica, le scadenze legate al PNRR hanno imposto all’introduzione del Processo Penale Telematico (PPT) in primo grado una tempistica obiettivamente ristretta, soprattutto se paragonata ai ben più lunghi e pluriennali tempi di introduzione del Processo Civile Telematico (PCT), la cui evoluzione è stata diluita nel tempo, graduale e accompagnata da lunghe sperimentazioni, e che ciononostante, allorché fu reso obbligatorio, si accompagnò comunque a difficoltà applicative e a inevitabili resistenze culturali.

Nel rinviare alla documentazione depositata per la generale descrizione degli obiettivi, delle funzionalità e delle specifiche tecniche del nuovo applicativo digitale, intendo soffermarmi, senza sottrarmi, a una disamina delle criticità emerse.

Nel settore penale si sono infatti registrate difficoltà relative alla funzionalità di APP (Applicativo Processo Penale), la piattaforma per la gestione del processo penale telematico, nel cui ambito si è proceduto alla digitalizzazione in un primo tempo dei flussi procedurali fino all’udienza preliminare e, successivamente, a quelli del dibattimento, in linea con gli obiettivi PNRR dopo gli interventi dello scorso anno dedicati soprattutto al sub-procedimento dell’archiviazione della notizia di reato ai sensi degli artt. 408 e ss. c.p.p..

Come noto, a partire da questo mese di gennaio, a seguito della recentissima entrata in vigore di nuove norme di forte impatto applicativo, che hanno generato problematiche rilevate da numerose Procure della Repubblica, e segnalate con preoccupazione anche dal Consiglio Superiore della Magistratura, i responsabili di molti uffici giudiziari – circa un centinaio tra tribunali e procure – hanno adottato provvedimenti di sospensione temporanea dell’obbligatorietà delle nuove modalità di deposito telematico degli atti, proseguendo per il momento anche con le tradizionali modalità cartacee.

Il Ministero per il momento ha preso atto dell’adozione di tali determinazioni, che sono state assunte dai titolari degli uffici giudiziari nella loro responsabilità di direzione. Il relativo presupposto è stato individuato per lo più in “malfunzionamenti” del sistema, e gli uffici ministeriali si sono immediatamente attivati avviando le opportune verifiche per riscontrare le problematiche, identificarne le cause e individuare i rimedi, all’interno di una fase prevista di monitoraggio, assistenza e manutenzione, correttiva ed evolutiva, nel primo periodo di applicazione.

A tale proposito, osservo in primo luogo che è stata ricondotta al concetto di malfunzionamento – ipotesi che è effettivamente contemplata dalle norme recentemente entrate in vigore – una casistica di problematiche in realtà di varia natura e diversa origine, non solo squisitamente tecnica.

In sede di analisi che doverosamente espongo in questa sede, dopo aver già risposto alle prime interrogazioni parlamentari, che verosimilmente perverranno anche nel prossimo futuro, provo a effettuare una disamina di tali innegabili criticità che derivano da un duplice ordine di fattori, a carattere oggettivo e soggettivo.

Sotto il profilo oggettivo, va rilevato anzitutto, ancora una volta, l’importanza del fattore temporale. L’assunzione in ambito PNRR dell’impegno alla digitalizzazione del processo penale di primo grado entro la fine del 2025 è stata senza dubbio molto ambiziosa, sia sotto il profilo culturale sia sotto il profilo realizzativo e dei costi. Il profilo culturale, per quanto persino ovvio e di senso comune, richiede tempo e va tenuto in debito conto in ogni occasione di trasformazione profonda in cui vanno acquisite nuove competenze, cambiate abitudini, presa confidenza con strumenti nuovi che, nella fase di prima applicazione, sono quasi sempre meno performanti, sul breve periodo, di strumenti più sviluppati e consolidati da procedure e prassi in vigore da decenni, come avviene spesso con le nuove tecnologie. Sotto questo aspetto, una parte delle difficoltà può considerarsi fisiologica ed era del tutto attesa, nonostante le interlocuzioni comunque effettuate e le presentazioni avvenute, sia pure in un periodo compresso e a ridosso dell’entrata in vigore.

Il profilo realizzativo, parimenti, si è dovuto accompagnare alla introduzione di una struttura dipartimentale – l’attuale Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia – di nuova concezione all’interno delle articolazioni amministrative del Ministero, che è ovviamente fatta di persone, procedure, strutture, le quali si sono dovute insediare e coordinare alquanto rapidamente. La prima fase di realizzazione del Processo Penale Telematico è stata dunque caratterizzata soprattutto dai profili tecnici di progettazione, in termini di ingegneria informatica, della nuova infrastruttura digitale a servizio del processo penale. Questa fase ha richiesto e richiederà un notevole sforzo finanziario, che ha finalmente ricevuto un fondamentale sostegno integrativo con il reperimento in ambito PNRR di risorse pari a 36 milioni di euro, giunte solo a ottobre scorso. Il completamento di questa fase più tecnica è stato seguito, di recente, da una diversa configurazione del Dipartimento, a soli tre anni dalla sua istituzione (e con una nuova denominazione rispetto alla precedente, riferita alla “transizione digitale”), riferita in particolare alla direzione generale competente per la digitalizzazione, prima con la legge di bilancio per il 2024 e poi il DPCM attuativo a maggio scorso.

Insieme a una più funzionale organizzazione, si prevede di evolvere efficacemente verso una rapida attribuzione di nuovi ruoli direttivi – di imminente nomina – in cui sia potenziata la presenza di magistrati, rispetto a quella del personale tecnico e ingegneristico, per svolgere al meglio la fase per così dire di tailoring dell’applicativo, per adattare al meglio la necessaria impostazione tecnica alle esigenze di magistrati, personale amministrativo e avvocati, favorendo le interlocuzioni tra soggetti con la stessa cultura professionale, nei diversi ruoli di responsabilità tra Ministero e Uffici giudiziari.

Tali interlocuzioni, e la progressiva “posa in opera” delle infrastrutture e la piena messa in esercizio dei Portali richiedono un fattivo impegno da parte di tutti gli utilizzatori, che porterà anche a un nuovo dimensionamento delle funzioni di magistrati e personale amministrativo, che sarà sempre più declinato attraverso il sistema informatico.

Sotto il profilo soggettivo, si prevede di rinnovare e potenziare la campagna informativa nei confronti dei responsabili organizzativi degli uffici in merito al compimento dei necessari adempimenti, richiesti agli interessati, per una generale “profilatura” di tutti gli utenti ai fini del corretto funzionamento del sistema. Allo stesso modo, si prevede di agire anche insieme alla Scuola della Magistratura per una ampia e approfondita azione di formazione dei magistrati attraverso un’adeguata offerta di corsi e workshop in sinergia con il Ministero, che curerà anche quella per il personale amministrativo.

Confido dunque che, grazie alla fattiva e leale collaborazione tra il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari – pragmaticamente orientata alla soluzione dei problemi e scevra da pregiudizi culturali o vischiosità amministrative – si potrà registrare presto il completo venir meno delle ragioni che hanno comportato l’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’obbligatorietà del processo penale telematico.

Ciò sul presupposto che in tempi molto brevi venga fatto il punto della situazione per verificare sia le condizioni effettive dei sistemi e delle infrastrutture sia la formazione degli operatori e la preparazione degli utilizzatori, per risolvere le criticità riscontrate e accompagnare le ulteriori fasi di sviluppo, unitamente ad un processo di formazione dei magistrati e del personale sugli aggiornamenti del sistema, in modo che l’applicativo del Processo penale telematico diventi, progressivamente ma in tempi rapidi, la dorsale delle comunicazioni e della trattazione dei contenuti processuali.

Le ulteriori interlocuzioni e gli affinamenti delle progettualità raccolte presso gli uffici, con modalità non dissimili da quelle che tutti noi utenti di servizi informatici di ogni genere viviamo nel quotidiano, daranno luogo ad un insieme più coordinato che si evolverà rapidamente attraverso il rilascio di nuove versioni degli applicativi di giustizia.

Si tratta di un processo di progressivo “upgrade” che nel medio periodo terrà inoltre i sistemi al passo con le esigenze di canali di comunicazione e requisiti che l’evoluzione degli apparati richiede in modo indispensabile, anche per rispondere anche alle esigenze di sicurezza che sempre più contraddistinguono, per unanime consapevolezza, anche il settore informatico e cibernetico.

Intelligenza Artificiale nel campo della Giustizia

Analogamente, l’aspirazione alla lungimiranza che si fonda sulla stabilità politica ci ha indotto ad affrontare subito – probabilmente tra i primi in Europa – il “cimento” della regolamentazione degli effetti dell’Intelligenza Artificiale (IA) nel campo giuridico, un tema con il quale siamo tutti chiamati a confrontarci concretamente perché appartiene già al tempo presente molto più che al prossimo futuro.

Il Governo si è già convintamente impegnato con l’adozione di specifico disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica e presentato al Senato (AS 1146), che contiene una norma apposita sull’uso dell’Intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria, con cui si prevede che “i sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale. (…) È sempre riservata al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento”.

L’Italia, inoltre, ha inteso mettere questo delicatissimo argomento al centro dell’agenda del G7 Giustizia svoltosi a Venezia a maggio 2024. Da quel vertice è nato il “Venice Justice Group” per rafforzare e coordinare le iniziative dei paesi membri del G7 insieme all’Italia nel far fronte alle nuove sfide globali nel campo della Giustizia e della difesa dello Stato di diritto; a novembre scorso c’è stato un grande evento organizzato dal Ministero della giustizia con i massimi esperti mondiali di Intelligenza Artificiale da cui sono emersi contributi e spunti di estremo interesse, che in estrema sintesi si può dire che siano orientati dall’idea che è indispensabile conciliare la libertà della ricerca scientifica e tecnologica con la necessità di regolamentarne l’impiego in modo sicuro e responsabile, mantenendo e garantendo l’indispensabile centralità della decisione umana.

Anche l’Unione Europea si è attivata tempestivamente e ha adottato pochi mesi or sono il primo atto normativo al mondo oggi in vigore che disciplina la IA, promuovendone l’impiego e lo sviluppo, disciplinandone i rischi dell’uso e le responsabilità.

Più che una sfida, l’impiego di strumenti tecnologici sempre più avanzati e potenti è infatti un destino, che inevitabilmente sarà portato a compiersi – lo viviamo già tutti i giorni – in ogni campo della vita umana, compreso il diritto. Come tale, è un processo inarrestabile che va guidato, più che ostacolato; le energie collettive vanno impiegate in una proiezione generale non per combattere il fenomeno, ma per governarlo con progetti e programmi il più possibile condivisi, frutto di una riflessione ampia che deve però trovare una sintesi in termini decisionali e di rule of law, dotati di legittimità democratica a livello nazionale e globale.

Si tratta di un percorso in continua evoluzione che impone capacità di adeguamento rapido; e colgo l’occasione per annunciare che lo stesso disegno di legge governativo presentato lo scorso anno sarà oggetto a breve di un intervento di perfezionamento alla luce della nuova normativa europea intervenuta nelle more della sua approvazione in Parlamento, con cui bisognerà evidentemente coordinarsi in sede normativa nazionale.

A tale proposito si prevede di rafforzare l’impianto normativo relativo all’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria intorno alla pietra angolare della assoluta riserva al magistrato di ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti. Il Ministero della Giustizia disciplinerà gli impieghi della IA per l’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e sull’adozione dei provvedimenti.

Sul versante importantissimo dei profili di responsabilità, si prevede inoltre di disciplinare al meglio, attraverso una delega al Governo, i casi di realizzazione e di impiego illeciti dei suddetti sistemi, sia in ambito penale attraverso criteri direttivi – per inibire la diffusione di contenuti illecitamente generati con la AI, introdurre autonome fattispecie dolose o colpose e precisare i criteri di imputazione della responsabilità – sia in ambito civile, per prevedere adeguati strumenti di tutela del danneggiato intervenendo sui criteri di riparto dell’onere della prova.

Le politiche del personale, gli organici dei magistrati ordinari e onorari e i concorsi per l’accesso in magistratura

Sul versante dell’organizzazione giudiziaria, le politiche del personale sono state orientate verso una serie di interventi di potenziamento, al rinnovamento e alla formazione delle risorse umane su cui può contare il sistema giustizia, con particolare riguardo al reclutamento del personale di magistratura.

Durante il 2024 si sono infatti svolte ben 4 procedure di concorso, circostanza sino ad ora assolutamente mai verificatasi e che ha comportato uno sforzo organizzativo fuori dall’ordinario per il quale desidero ringraziare in modo particolare il personale del Dipartimento per l’organizzazione giudiziaria a ciò preposto.

A settembre scorso si è concluso il concorso a 500 posti, con l’assunzione di 599 nuovi magistrati in virtù dell’ampliamento delle prerogative assunzionali del Ministro previste dall’art. 10 del decreto legge n. 13/2023. Il concorso a 400 posti bandito con D.M. 18 ottobre 2022 è arrivato alla fase delle prove orali e i vincitori potranno verosimilmente prendere servizio prima dell’estate prossima. A novembre scorso si sono invece concluse le operazioni di correzione delle prove scritte per il concorso a 400 posti bandito con D.M. 9 ottobre 2023; parimenti è in corso la correzione delle prove scritte relative al concorso a 400 posti bandito con D.M. 8 aprile 2024; infine con D.M. 10 dicembre 2024 è stato recentemente bandito nuovo concorso a 350 posti.

Nel complesso, le procedure hanno contemplato il reclutamento circa 2.000 nuovi magistrati ordinari in tempi assolutamente celeri e orientati al massimo rafforzamento degli organici.

Sul versante del personale amministrativo a tempo determinato si è già detto del raggiungimento del target previsto in sede di rimodulazione degli impegni PNRR che imponeva l’assunzione, entro il 30 giugno 2024, di 10.000 unità di personale tra addetti all’Ufficio per il Processo (UPP) e personale tecnico amministrativo. Tale obiettivo è stato realizzato entro giugno 2024 attraverso la procedura per il reclutamento di 3.946 addetti UPP e lo scorrimento delle graduatorie di merito ancora capienti, nonché la proroga al 30 giugno 2026, con provvedimento del 25 marzo 2024, di tutti i contratti di tutto il personale PNRR con scadenza anteriore. Al 31 dicembre scorso il totale del personale PNRR effettivamente in servizio, reclutato con le procedure del 2021 e del 2024 e al netto delle uscite, è pari a complessive 11.445 unità, di cui 8.421 addetti UPP.

Un generale impegno nei confronti del personale amministrativo si è registrato poi sul versante della formazione, e si è avviato un progetto per il raggiungimento dell’obiettivo di offrire a tutti i dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria l’opportunità di accrescere le proprie competenze linguistiche, mentre sono stati pubblicati o sono in via di pubblicazione nuovi bandi per diversi profili amministrativi, tra cui uno pubblicato ad agosto scorso per 1.000 unità di personale non dirigenziale dell’area Assistenti.

La magistratura onoraria è stata parimenti destinataria delle misure connesse al peculiare status di tale tipologia di lavoratori contenute nel decreto legge n. 131 del 2024, nelle more del completamento dell’iter di discussione del disegno di legge governativo, che è una priorità del Governo testimoniata anche dal collegamento alla manovra di finanza pubblica, di disciplina della magistratura onoraria del contingente a esaurimento. In tale contesto il Ministero ha curato il pagamento del trattamento economico di magistrati onorari confermati ed ha gestito il definitivo inquadramento del personale della magistratura onoraria per un totale di circa 3.000 partite stipendiali sull’intero territorio nazionale.

Un grosso sforzo organizzativo è stato rivolto all’attuazione del cd. Protocollo Albania: è stato disposto l’ampliamento a dieci posti della pianta organica del Tribunale di Roma, disposto per fronteggiare il carico di lavoro derivante dalla nuova competenza della sezione specializzata in materia di protezione internazionale, in attuazione della l. n. 14/2024 di ratifica del Protocollo, che ha richiesto anche la realizzazione di 10 aule civili in Albania e relative dotazioni, nonché il riadattamento degli spazi degli uffici giudiziari del Tribunale e del giudice di pace di Roma.

Un analogo impegno organizzativo si prefigura nell’ambito delle attività connesse all’istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (TPMF), istituito con i decreti legislativi 10 ottobre 2022, nn. 149 e 151, in attuazione della legge 26 novembre 2021, la cui entrata in vigore è stata riprogrammata di fatto al 2025 per effetto del decreto legge n. 92/2024. La riforma, oltre al piano processuale, presenta un rilevante impatto organizzativo anche per effetto dell’articolazione distrettuale. Il Consiglio Superiore della Magistratura è stato quindi opportunamente coinvolto in sede di determinazione delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo del TPMF, che in base alla legge devono essere determinato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il CSM ha formulato incisive osservazioni sull’analisi condotta e sulla metodologia seguita, che saranno oggetto di approfondito esame ai fini della definizione del seguito dell’iter di determinazione delle piante organiche del TPMF.

Nel campo dell’edilizia giudiziaria: nel 2024 è proseguita la politica di gestione delle risorse per il conseguimento di significativi risparmi di spesa, con programmazione della sostituzione graduale di immobili locati con edifici di proprietà demaniale, anche sotto forma di Cittadelle Giudiziarie, iniziative queste con inevitabili ricadute favorevoli di valorizzazione di intere aree cittadine; a giugno scorso è infine divenuta operativa a Milano prima la Divisione Locale e poi quella centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti, che è stato un successo diplomatico che ha consentito di portare in Italia una delle tre sedi dell’importante ufficio giudiziario internazionale.

Un’azione importante è stata svolta poi per la riduzione tempi di pagamento dei crediti commerciali, inserita tra gli obiettivi PNRR e oggetto tra l’altro di una richiamata procedura di infrazione europea: da una recente rilevazione statistica risulta che nel 2024 i tempi di pagamento dei debiti commerciali si sono ridotti di ben 15 giorni rispetto ai tempi medi registrati nel 2023.

Progetto “Pinto paga”

In materia di efficientamento dei servizi della giustizia e di contrasto al ritardo dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, è inoltre da segnalare il positivo avvio del progetto “Pinto Paga” in collaborazione con Formez PA, che attraverso l’utilizzo di professionalità dedicate e di una specifica piattaforma digitale, consentirà di accelerare i pagamenti e – in un orizzonte di un paio di anni – tendenzialmente azzerare lo stock di arretrato degli indennizzi spettanti agli aventi diritto per la violazione dei termini ragionevoli del processo, consentendo cospicui risparmi per interessi e di contenzioso.

L’attuale debito in carico al Ministero della Giustizia per l’arretrato connesso all’applicazione della cd “Legge Pinto” – cioè la legge n. 89 del 2001, che ha previsto il diritto all’equa riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale causato dall’irragionevole durata del processo – maturato soprattutto da nove Corti d’appello nel periodo dal 2015 al 2022, ammonta a oltre 300 milioni di euro relativi a circa 62 mila decreti di pagamento emessi dalle Corti d’appello più coinvolte.

In spirito pragmatico, confidiamo che d’ora in poi la lavorazione delle pratiche potrà ricevere un’adeguata accelerazione per venire incontro alle aspettative dei soggetti da indennizzare.

L’Amministrazione penitenziaria

Il tema centrale dell’attività in campo penitenziario è stata e sarà la sicurezza nelle carceri, tanto nell’interesse degli operatori quanto dei detenuti, proseguendo la straordinaria azione intrapresa in questo campo dall’avvio del Governo, senza precedenti per ampiezza e profondità di intervento, in particolare a favore della polizia penitenziaria. A tale proposito basti citare le duemila extra assunzioni nel quadriennio 2023/2026 con adozione di nuova pianta organica del Corpo; l’istituzione del Gruppo Intervento Operativo (G.I.O.); l’istituzione della carriera dei medici del Corpo di Polizia Penitenziaria; l’adozione di Protocolli operativi di intervento, con la redazione del manuale e del prontuario operativo; un nuovo modello organizzativo della specializzazione cinofila; la rimodulazione dell’Organico della carriera dei funzionari del Corpo; l’avvio della nuova architettura organizzativa del DAP e dei Provveditorati mediante l’istituzione di Divisioni dirette da Primi Dirigenti della Polizia Penitenziaria; la creazione di due nuove scuole per agenti della Polizia Penitenziaria nel vecchio ospedale di Biella e nell’ex caserma Cesare Battisti di Nola; l’ampliamento delle dotazioni strumentali, dell’equipaggiamento (scudi, guanti anti taglio, uniformi, giubbotti antiproiettile; divise) e l’acquisizione di nuovi mezzi.

Sul fronte del reclutamento, il 183° Corso Allievi Agenti Polizia Penitenziaria per 1870 unità ha visto l’assegnazione alle sedi di servizio in data 8 luglio 2024; il 184° Corso Allievi Agenti Polizia Penitenziaria per 1713 unità (1285 uomini e 428 donne) sta svolgendo il previsto corso di formazione anch’esso da luglio scorso; intanto a marzo è stato bandito un nuovo concorso per l’assunzione di nuovi 2568 Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria (1926 uomini e 642 donne): sono pervenute circa 21.000 domande e sono in fase di ultimazione le previste prove fisiche e psicoattitudinali. Il 15 gennaio 2025 è stato pubblicato un nuovo bando di concorso per 3246 Allievi Agenti. In tutto, le procedure recenti hanno previsto oltre 3.500 assunzioni e circa altri seimila posti messi a concorso negli ultimi dodici mesi. I concorsi hanno riguardato anche 120 (elevati a 132) allievi commissari della carriera dei funzionari del corpo e 411 allievi vice ispettori (378 uomini e 33 donne). I concorsi interni e le procedure di avanzamento hanno visto l’indizione del concorso interno a 293 posti (262 uomini e 31 donne) per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente, e lo scrutinio per merito comparativo di 837 (727 uomini; 110 donne) vice sovrintendenti; il concorso interno per 60 posti di Vice Commissario della carriera dei funzionari del Corpo, la procedura per vice sovraintendenti (817 posti) e anche quella per 16 posti da orchestrali.

Finalmente, si è provveduto a investire sulle indispensabili figure dei direttori degli istituti mediante un concorso per 45 posti, elevati a 57, di direttore, a cui si aggiunge lo scorrimento per ulteriori 21 Dirigenti penitenziari che si vanno ad aggiungere alle già previste 30 unità. Ai primi di gennaio sono stati assegnati i vincitori del concorso per 52 Consiglieri Penitenziari presso le strutture di destinazione. È stato inoltre bandito nuovo concorso per Dirigente Penitenziario in data 27 novembre 2024 per 16 posti e con l’approvazione del DL Carceri è stato disposto l’incremento della dotazione organica dei Dirigenti Penitenziari di 20 unità con assunzione attraverso procedure concorsuali e/o scorrimento di graduatorie di concorsi già banditi. Si sta, infatti, predisponendo bando di concorso per 16 posti di Dirigenti Penitenziari che sarà a breve pubblicato. Alla luce di ciò, si evidenzia che le procedure concorsuali, già definite, hanno consentito che nella quasi totalità degli Istituti penitenziari sia presente la figura del Direttore penitenziario; mentre, in prospettiva, all’esito delle procedure in corso di definizione, sarà possibile, nelle sedi penitenziarie, assegnare unità di personale con le funzioni di vice.

Tra gli altri concorsi del comparto funzioni centrali spicca quello per 104 (elevati a 233) funzionari giuridico-pedagogici e quello per 140 funzionari contabili, e quello per funzionari contabili, con 107 posti elevati a 170 unità che hanno portato ad un incremento del numero totale dei funzionari pari a 638 unità. Con altri concorsi si sono quasi saturate le piante organiche dei funzionari tecnici, dei funzionari di mediazione culturale, degli assistenti tecnici, dei contabili e degli assistenti amministrativi

Un discorso speciale merita poi l’edilizia penitenziaria che ha previsto fondi per 166 milioni relativi a 21 interventi sbloccando interventi fermi da anni come la costruzione del nuovo carcere di Forlì, di quello di San Vito al Tagliamento e l’ampliamento di Brescia-Verziano. Si tratta di interventi essenziali per aumentare la capacità ricettiva del sistema penitenziario italiano. Il sovraffollamento carcerario si affronta con l’edilizia penitenziaria e non con i provvedimenti “svuota carceri” a cui purtroppo abbiamo troppo spesso assistito in passato, che erodono la certezza della pena, aumentano l’insicurezza sociale e non affrontano strutturalmente il tema del sovraffollamento.

A questi stanziamenti vanno aggiunte le risorse messe a disposizione per la costruzione di 8 Padiglioni detentivi provenienti dal Piano Nazionale Complementare. A seguito di tutti questi interventi si stima una disponibilità di ben 7.000 nuovi posti detentivi. A settembre scorso è stato nominato il commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria, dott. Marco Doglio, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2025. Il commissario sarà funzionale al recupero di nuove strutture detentive per combattere il sovraffollamento, occupandosi, infatti, della realizzazione delle nuove strutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti.

Tutte queste misure, e questi interventi costituiscono finalmente la nuova base su cui fondare il futuro del mondo carcerario. Il presente, figlio di passato che vogliamo superare, impone tuttavia di rappresentare, come si è già avuto modo di fare frequentemente nel corso del Question Time e del sindacato ispettivo ordinario, la situazione della popolazione carceraria.

Alla fine del 2024, il numero complessivo dei detenuti era pari a 61.861 unità, di cui 59.163 uomini e 2.698 donne.

I detenuti sottoposti al regime speciale art. 41-bis, comma 2, della legge sull’Ordinamento Penitenziario – che proprio quest’anno celebrerà i cinquant’anni dalla sua approvazione – sono allo stato 738, di cui 12 donne.

L’occasione odierna impone come sempre – quale dovere morale, prima ancora che istituzionale – di soffermarsi sul drammatico fenomeno dei suicidi in carcere, che nel 2024 ha purtroppo raggiunto il picco di 83 casi.

Il dato ufficiale differisce da quello giornalistico, indicato in 90, perché di alcune morti in carcere è ancora in corso l’accertamento della causa.

Su vicende così personali e drammatiche è difficile svolgere considerazioni che afferiscono alla dimensione più imperscrutabile dell’animo umano. Mi limito a confidare nel fatto che le misure messe in campo diano presto il loro sicuro beneficio, nel tempo necessario a produrre un effetto significativo, sicuramente diverso dall’istante in cui la disperazione di un individuo conduce al gesto estremo di togliersi la vita.

Sul fronte della prevenzione dei suicidi, come noto da vari anni esiste un Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti, approvato dalla Conferenza Unificata Stato- Regioni.

Il modello organizzativo prevede tre livelli in cui sono rappresentate costantemente le istituzioni penitenziarie e sanitarie: il livello centrale è costituito dal Tavolo di consultazione permanente per la sanità penitenziaria che elabora le strategie nazionali, il livello regionale comprende gli Osservatori regionali; il livello locale nasce dall’attività congiunta delle Direzioni di ciascun istituto penitenziario e delle Aziende sanitarie territorialmente competenti, a cui è chiesto di redigere i piani locali di prevenzione.

Questi devono contenere disposizioni specifiche inerenti a specifiche aree operative: l’Area dell’attenzione e del sostegno tecnico-clinico, cui afferiscono tutte quelle figure clinico-professionali (come medici, infermieri e psicologi); l’Area dell’attenzione e del sostegno tecnico: ci si riferisce alla figura del funzionario giuridico-pedagogico, il cui organico è stato significativamente potenziato; l’Area dell’attenzione atecnica, che è la parte più consistente della rete e si riferisce al personale di Polizia penitenziaria, ai volontari e agli stessi compagni di detenzione; l’Area della decisione: è costituita dal direttore dell’istituto e da chi svolge le funzioni di governo come, ad esempio, il comandante di reparto o gli addetti alla sorveglianza generale.

I Piani Locali di Prevenzione (PLP) sono presenti presso tutti gli istituti di pena del territorio nazionale, ad eccezione di poche sedi, le quali sono state sollecitate a dotarsene rapidamente.

Connesso al tema dei suicidi è quello delle politiche di trattamento dei detenuti affetti da patologie psichiatriche. Occorre infatti mantenere la collaborazione interistituzionale con gli organi sanitari ai quali è stato sollecitato il potenziamento del servizio psichiatrico per la diffusa patologia mentale.

A tale proposito, con riferimento alle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) – anche se la gestione è di esclusiva competenza sanitaria – il DAP attua un costante ruolo di coordinamento, attesa la disponibilità di posti letto insufficiente a garantire l’immediato ricovero dei soggetti interessati.

Alla data del 20 novembre 2024, risultano ricoverati presso le trenta R.E.M.S. attive 688 soggetti, di cui 611 uomini e 77 donne, insufficienti sul territorio a fronte di esigenze per almeno altri 672 i pazienti in attesa di posto letto.

Un accenno in questa sede meritano anche le politiche di trattamento dei detenuti tossicodipendenti, che ha visto quest’anno un attento monitoraggio del “Piano nazionale di azione contro la diffusione del fentanyl e delle droghe sintetiche”, elaborato dal Dipartimento delle politiche antidroga. Il monitoraggio ha riguardato la diffusione all’interno degli istituti penitenziari del fentanyl a scopo terapeutico e sono state elaborate le disposizioni rivolte alle articolazioni periferiche utili a dare attuazione del Piano.

Infine, nel 2024 è proseguita efficacemente la collaborazione con l’Ufficio del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, ovvero il cd. “Garante dei detenuti”.

A tale proposito, desidero coglier la solennità dell’occasione odierna svolgere un ricordo commosso del compianto Maurizio d’Ettore, alla cui memoria va la mia gratitudine personale e istituzionale; al contempo ribadisco gli auguri di buon lavoro al suo successore, Riccardo Turrini Vita, la cui levatura umana, culturale e professionale è la più sicura garanzia per l’espletamento nel miglior modo possibile dell’alto incarico che gli è stato affidato.

Giustizia di comunità e giustizia riparativa

Il dato relativo al numero dei detenuti, pari come detto a 61.861 unità, va affiancato a quello relativo alle persone in esecuzione penale esterna. Tale settore è infatti in rapida espansione, sia con riferimento alle materie trattate, sia con riguardo alle misure eseguite.

Ricorre di frequente, nei commenti della stampa e nei ragionamenti della politica, l’affermazione di una più o meno spiccata natura “carcerocentrica” del nostro sistema penale e penitenziario. Sul punto, senza giungere ad essere tranchant, ritengo che alcune puntualizzazioni possano essere formulate.

Al 31 dicembre 2024, su un totale di quasi 62 mila detenuti negli istituti penitenziari italiani, vi erano circa 46 mila persone in espiazione di pena, 1.300 circa delle quali in semilibertà.

Alla stessa data, erano in esecuzione di misure alternative – quali l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare – circa 45 mila persone; altre 5 mila erano sottoposte a pene sostitutive. Inoltre, più di 10 mila individui svolgevano lavori di pubblica utilità a titolo di “sanzione di comunità”, dunque come forma speciale di esecuzione penale.

Pertanto, a fronte dei 62 mila detenuti complessivi (di cui 46 mila condannati in via definitiva, vi erano all’incirca 60 mila persone che stavano espiando una pena con modalità differenti dalla tradizionale detenzione intramuraria, alle quali aggiungere ulteriori 26 mila persone sottoposte alla misura della messa alla prova. Se si considera poi l’intera casistica dei soggetti complessivamente in carico agli Uffici per l’esecuzione penale esterna (anche cioè per le attività di consulenza e indagini svolte a supporto della Magistratura di sorveglianza e ordinaria, nei procedimenti istruttori di ammissione alle misure e sanzioni di comunità, e in quelli relativi all’applicazione, modifica o revoca delle misure di sicurezza) si giunge a un dato pari a circa 140 mila unità.

In altri termini, il numero dei cittadini sottoposti a misure o sanzioni di comunità ha quindi ormai largamente superato quello delle persone recluse negli istituti penitenziari.

La giustizia di comunità è, quindi, a tutt’oggi, la risposta prevalente alla commissione di un reato.

Il Ministero della Giustizia è dunque costantemente impegnato, su tutti i fronti, per definire programmi di trattamento individualizzati e ritagliati sulle specifiche necessità delle persone, allo scopo di favore l’inclusione, ridurre la recidiva e migliorare la sicurezza sociale; conseguentemente nel 2024 sono state adottate anche azioni incisive di riorganizzazione delle strutture amministrative, mediante una nuova configurazione del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, analogamente a quanto avvenuto per il Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia.

Nel 2024 è proseguita l’attuazione della disciplina organica della giustizia riparativa, avviata lo scorso anno in esecuzione di quanto previsto dalla riforma introdotta con il D. Lgs. n. 150 del 2022, come successivamente modificata e integrata per mettere a punto la prima fase di operatività.

Dopo l’avvio dei lavori della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, presieduta per mia delega dal Vice ministro, a marzo scorso sono state costituite le 26 conferenze locali, una per ciascun distretto giudiziario, anch’esse presiedute su mia delega rispettivamente dal Vice Ministro Sisto e dai sottosegretari Delmastro Delle Vedove e Ostellari.

Il passaggio fondamentale è stato il raggiungimento, a luglio scorso, dell’intesa sui livelli essenziali delle prestazioni dei servizi (LEP) per la giustizia riparativa ai sensi dell’art.62 del d.lgs. n. 150/2022, in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni, definiti in sede di Conferenza nazionale con l’apporto dei sei esperti, che ringrazio, nominati di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica, all’esito di un approfondito confronto con le Regioni e i Comuni. La definizione degli standard contenuti nei livelli essenziali delle prestazioni consentirà progressivamente di offrire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale l’accesso a tali peculiari servizi, che consistono essenzialmente nella possibilità – non solo per il condannato, ma anche per l’imputato e l’indagato – di accedere a programmi – guidati da un mediatore esperto e sotto la vigilanza del giudice – volti in particolare alla promozione del riconoscimento della vittima del reato, alla responsabilizzazione della persona indicata come autore dell’offesa e alla ricostituzione dei legami con la comunità mediante la riconciliazione.

Secondo la principale novità della riforma, che è anche collegata al PNRR, l’efficace svolgimento di tali programmi potrà produrre effetti anche in sede processuale, con benefici potenzialmente deflattivi anche sul numero dei processi.

Dopo la definizione dei LEP – e dopo il completamento della fase di primo popolamento dell’elenco dei mediatori, che registra 359 iscritti, e di quello dei formatori, che registra 91 iscritti – per il 2025 si prevede dunque di completare la mappatura dei centri di giustizia riparativa attualmente esistenti, ai fini della loro qualificazione – in base all’esperienza maturata, al curriculum degli operatori in servizio, alla coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti dagli operatori – per la redazione di un elenco, previsto dalla legge, da cui agli enti locali potranno attingere per prima apertura dei centri.

Occorre al riguardo chiarire che solo lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa presso i Centri legittimamente riconosciuti consentirà di ottenere i benefici previsti.

Allo stato, la ricognizione dell’esistente ha registrato la presenza di 64 centri, distribuiti sul territorio nazionale a macchia di leopardo. Tra questi saranno individuati nei prossimi mesi quelli – almeno uno per distretto giudiziario, quindi 26, sebbene in almeno due regioni non vi è ancora nulla – da inserire nell’elenco e che riceveranno le risorse necessarie, appostate in un apposito capitolo di bilancio che ha stanziato circa 9 milioni di euro – il doppio rispetto a quanto inizialmente previsto – a cui si potranno aggiungere altre risorse non strutturali derivanti dalla Cassa delle ammende, che già da tempo opera in tale campo, e da fondi europei.

Dopo che i centri avranno iniziato ad operare, anche gli uffici giudiziari, che sono i naturali destinatari delle istanze di accesso a programmi di giustizia riparativa, potranno prima ammettere ai programmi gli indagati/imputati e poi valutarne l’esito, superando l’attuale fase in cui la domanda non può essere accolta per oggettiva impossibilità: i giudici finora sono stati spesso costretti ad adottare provvedimenti di non luogo a provvedere in attesa dell’istituzione dei centri ufficiali.

L’interesse rispetto a tali nuovi istituti è infatti in netta crescita presso soprattutto presso l’Avvocatura e sono previste iniziative congiunte con il Ministero, da un lato per fare adeguata formazione, anche dei giudici tramite la Scuola della magistratura, dall’altro per promuovere la conoscenza della riforma presso gli operatori professionali sul territorio, in primis gli avvocati. Il Consiglio Nazionale Forense ha collaborato in modo molto propositivo su questa materia, anche per l’ideazione di iniziative congiunte come potrà essere l’individuazione di una sorta di Giornata nazionale per la cultura della giustizia riparativa, da organizzare in tutti le sedi giudiziarie anche tramite i locali Consigli dell’ordine forense.

Giustizia minorile

Nel corso del 2024 il sistema della giustizia minorile ha affrontato importanti emergenze, con particolare riferimento al comparto detentivo.

Sin dal termine dell’emergenza pandemica si è assistito ad un progressivo aumento delle presenze medie giornaliere presso gli Istituti penali per i minorenni, che ha determinato l’attuale condizione di tendenziale sovraffollamento del comparto detentivo minorile. Tale congiuntura è conseguenza anche dell’aumento esponenziale dei detenuti stranieri, in larghissima maggioranza minori stranieri non accompagnati. Trattasi di ragazzi perlopiù provenienti dal nord-africa, spesso poli-assuntori di sostanze stupefacenti e/o psico-farmaci, con gravi problematiche comportamentali, talora anche di natura post-traumatica, che giunti in Italia vengono presto fagocitati dal circuito illecito costituito dalla sequenza integrata dall’assunzione di sostanze stupefacenti, alcol e psico-farmaci, connessi reati di spaccio di droga e condotte criminose predatorie, con conseguente marginalità sociale ed assoggettamento a misure penali.

L’incremento delle presenze giornaliere – ad oggi pari a 595 – negli istituti penali minorili (IPM) trova ulteriore concausa nell’incremento delle devianze giovanili, con fenomeni criminosi di elevata pregnanza lesiva.

Alla ricorrenza dei suddetti fattori causali deve aggiungersi la cronica insufficienza di comunità socio-educative ad alta integrazione sanitaria su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che soggetti caratterizzati da disturbi comportamentali o psichiatrici, astrattamente collocabili in comunità, finiscono per essere immessi nel circuito detentivo minorile a fronte della loro ritenuta pericolosità ed in assenza di alternative praticabili.

In tale ambito, pregnante è l’azione dell’Amministrazione per l’apertura di nuove comunità sul territorio, Allo stato, sono stati definiti e approvati dalla Regione Campania gli atti preliminari necessari all’apertura di una comunità integrata nel territorio casertano; è stato siglato, in data 23/9/24, l’Accordo di programma con la regione Lombardia per la realizzazione di tre comunità nel territorio lombardo (per un totale di 36 posti letto) e sono stati inoltre avviati tavoli di confronto e sono stati deliberati gli accordi di programma dalle Regioni Sardegna e Lazio per l’apertura rispettivamente di una struttura in Sardegna e due nel Lazio (di cui una con funzione di comunità filtro).

D’altronde, l’incremento progressivo dell’utilizzo del collocamento in comunità sia come misura cautelare, sia per lo svolgimento della messa alla prova in tutti i casi in cui non sia possibile attuarla presso il domicilio del minore, impone la revisione del modello organizzativo delle comunità ministeriali e la promozione di nuove comunità ministeriali o di “comunità filtro”, anche in co-gestione con gli Enti Locali e il privato sociale.

Pertanto, l’individuazione di comunità in grado di rispondere alla complessità dei bisogni dei minori e giovani provenienti dal circuito penale rappresenta una priorità dell’Amministrazione.

Si intende potenziare al massimo all’interno dei servizi minorili e soprattutto degli IPM le figure sociali, in ciò tenendo conto anche delle specificità socio-culturali e personologiche portate dei minori stranieri non accompagnati.

Tale strategia postula una forte implementazione degli organici e una progressiva ridefinizione del ruolo stesso della Polizia penitenziaria, che deve recuperare ed incentrare il proprio operato nel garantire la sicurezza, in una pienezza e prevalenza trattamentale che consenta ai giovani detenuti di introiettare una proiezione esistenziale positiva e adeguatamente supportata.

Infine, così come avvenuto in ambito di edilizia carceraria a cura del DAP, nel corso dell’anno 2024 è stato profuso il massimo impegno per ristrutturare gli Istituti penali per i minorenni. I minorenni ed i giovani adulti collocati in I.P.M. debbono potere fruire di spazi di socialità per seguire l’insegnamento scolastico, i tirocini formativi, le attività trattamentali e risocializzanti, con plurimi interventi a carattere multi-disciplinare, che rendono il sistema detentivo del tutto peculiare e non assimilabile, se non attraverso inaccettabili semplificazioni, a quello ordinario.

Diminuire il numero dei detenuti per ogni singolo IPM (anche tramite l’apertura di nuove strutture), implementare ed ottimizzare gli spazi di agibilità, potenziare le attività trattamentali, significa, ovviamente, migliorare la qualità di vita degli utenti e quindi il finalismo ri-educativo della pena. Le principali realizzazioni hanno riguardato il nuovo Istituto, di prossima apertura a marzo-aprile 2025, di Rovigo, che di base prevede una capienza di 22 posti detentivi; l’IPM di Milano, in cui grazie a nuovi lavori si potrà raggiungere la massima capienza ricettiva di 72 posti; Roma, dove si prevede il recupero di 18 posti letto, Nisida, Catania, Palermo, Quartucciu e Potenza per numerosi interventi di ripristino e manutenzione delle strutture, per ripristinare idonei standard di sicurezza all’interno degli spazi comuni e delle camere detentive. Ulteriori interventi sono in corso di realizzazione presso quattro Istituti grazie alle risorse provenienti dal Piano Nazionale Complementare.

Attività internazionale del Ministero

Proseguendo in questa logica argomentativa, desidero soffermarmi come lo scorso anno sulla rilevanza dell’attività internazionale del Ministero.

Un obiettivo strategico che abbiamo continuato a perseguire nel corso del 2023 è stato l’ulteriore rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale, in ambito europeo e con Stati terzi.

Dall’analisi dei dati statistici del 2024 emerge un sensibile incremento dell’attività svolta, in tale settore, rispetto all’anno precedente.

In materia di estradizioni e mandati di arresto europei nell’anno di rilievo sono state aperte, alla data del 31 dicembre 2024, poco più di 2.300 nuove procedure (per l’esattezza 2.609), sia in attivo che in passivo: le estradizioni sono state 679 (attive 310 e passive 369); i mandati di arresto europei 1930 (attivi 1.262 e passivi 668).

A queste si aggiungono diverse centinaia di nuove procedure (per l’esattezza 627) aperte, in relazione a tutti gli ulteriori strumenti di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in ambito UE, con particolare riferimento alle sanzioni sostitutive e alle misure alternative (238), alle sanzioni pecuniarie (316), alle misure cautelari non detentive (7) e, infine, agli ordini di protezione (4).

In tema di assistenza giudiziaria penale nello stesso periodo sono state aperte 4.280 nuove procedure, sia in attivo che in passivo.

In materia di assistenza giudiziaria civile nel periodo in questione sono state aperte 1.732 procedure di cooperazione, sia in attivo che in passivo.

In materia di trasferimento dei detenuti dall’inizio dell’anno sono state aperte 825 nuove procedure, sia in attivo che in passivo. Nel 2024 sono state aperte alcune centinaia di nuove procedure di cui agli artt. 9, 10 e 11 c.p. (nel complesso, per l’esattezza, 323), che assegnano al Ministro della giustizia il potere di chiedere il perseguimento penale per i delitti comuni commessi all’estero dal cittadino o dallo straniero.

Dall’inizio del 2024 ad oggi sono intensamente proseguite le attività di negoziazione di trattati bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria penale, che ha portato alla sottoscrizione di ben sette trattati internazionali con Kenya, Kosovo, Kirghizistan, Mozambico, Qatar, Regno Unito, Singapore.

Questi esiti consolidati sono il portato di un forte impulso al rilancio di una cooperazione internazionale rafforzata, derivato anche dalla partecipazione del Ministro della giustizia sia a numerosi incontri bilaterali di vertice sia ad eventi europei ed internazionali multilaterali, oltre alla partecipazione in sede europea a sei Consigli dei Ministri della giustizia e degli Affari Interni dell’Unione europea (c.d. Consigli GAI), in cui sono state trattate tematiche centrali dei negoziati per l’elaborazione della normativa e delle politiche europee. Le più importanti hanno riguardato le proposte di direttiva in materia di tutela penale dell’ambiente, violenza di genere, recupero e la confisca dei beni provento di reato, insolvenza, sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia minorile e quella sul traffico di migranti.

Quest’ultima, come parte dell’approccio globale alla base del Nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo, ha lo scopo di prevenire e contrastare il traffico di migranti definendo chiaramente e sanzionando efficacemente il reato di favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno non autorizzati nell’UE in linea con il Protocollo delle Nazioni Unite contro il traffico di migranti per via terrestre, marittima e aerea. Dopo articolate discussioni in sede europea, è stato raggiunto un orientamento generale nel corso del GAI del 13 dicembre 2024, sulla base di un testo in cui vi è una definizione del reato incentrata sulla sussistenza di un vantaggio finanziario o materiale.

In ambito ONU, l’Italia ha assicurato la partecipazione, attraverso i propri esperti, ai periodici incontri dei gruppi di lavoro tematici costituiti e coordinati da UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), tra cui in particolare quelli sul traffico dei migranti, co-presieduto dall’Italia, quello sulla tratta di persone, quello per il contrasto al riciclaggio attraverso l’uso di crypto-assets. Sono inoltre proseguite le attività relative al Meccanismo di riesame della Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale (Convenzione di Palermo) del 2000 e dei relativi Protocolli aggiuntivi sulla tratta di esseri umani, sul traffico di migranti e sul traffico di armi.

Last but not least, il già ricordato G7 svolto a Venezia lo scorso 9-10 maggio sotto la presidenza italiana ha visto al centro dell’agenda i temi riflessi nella “Dichiarazione Finale di Venezia”: l’impegno per l’Ucraina, la creazione del Venice Justice Group per affrontare le sfide globali in materia di giustizia, tra cui in particolare l’intelligenza artificiale, il contrasto al crimine organizzato, declinato nella lotta al narcotraffico (con enfasi alle droghe sintetiche, in primis il Fentanyl) e nella lotta alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti.

La riforma costituzionale in tema di ordinamento giurisdizionale

La riforma più significativa è, naturalmente il disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa approvato in prima deliberazione alla Camera dei deputati lo scorso 16 gennaio e che passa ora all’esame del Senato.

Vista la contingenza dei lavori parlamentari sul testo, non mi dilungo oggi sui contenuti, anche per rispetto delle prerogative parlamentari di esame di atti normativi di massimo rilievo formale, nell’ambito della gerarchia delle fonti, e sostanziale nell’ambito dell’ordinamento della Repubblica secondo l’impianto della Costituzione.

Il provvedimento è come noto volto a separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, per i quali vengono istituiti due distinti organi di autogoverno (Consiglio superiore della magistratura giudicante e Consiglio superiore della magistratura requirente). Viene altresì istituita un’Alta Corte disciplinare, cui è attribuita in via esclusiva la giurisdizione disciplinare, tanto nei confronti dei magistrati giudicanti quanto dei magistrati requirenti.

Il disegno di legge del Governo è promanato direttamente dal programma elettorale – in cui la riforma della Giustizia, e la separazione delle carriere tra Giudici e PM era ai primi punti – con cui la coalizione oggi di maggioranza si era presentata allo scrutinio degli elettori; in sede di discussione è stato abbinato ad altri progetti di legge costituzionali di iniziativa parlamentare, ed è appena il caso di ricordare che fa seguito a numerosi sforzi e impegni delle scorse legislature nella medesima direzione: esso esprime appieno il Kairos di questa legislatura e del Governo che ne è espressione nella sua aspirazione concreta a realizzare un cambiamento concreto con le necessarie riforme.

Se non mi soffermo ulteriormente su ciò che il testo contiene, ribadisco la necessità di farlo su ciò che esso esclude. Come ho più volte detto, con la consapevolezza intellettuale e l’impegno morale di chi per oltre quarant’anni ha indossato la toga del magistrato, non c’è nessuna disposizione che – nella lettera o nella voluntas o nella ratio – preveda l’assoggettamento del pubblico ministero all’Esecutivo. Questo postulato assoluto è garantito dalla norma positiva, che attua il principio costituzionale secondo cui la giurisdizione si attua mediante il giusto processo, dove le parti sono in condizioni di parità davanti al giudice terzo e imparziale. Lungi dall’indebolire l’accusa, la riforma difende e rafforza il ruolo del giudice.

La riforma è garantita dalla condivisione delle forze politiche di maggioranza che con unità di intenti hanno sottoscritto questo testo e lo sosterranno con la medesima determinazione nel corso di quest’anno, nel quale completeremo l’iter di approvazione alle Camere in prima e in seconda lettura entro l’estate. Siamo lieti che anche una parte dell’opposizione, sia pure con varie motivazioni e riserve, abbia dato la sua adesione.

La cultura liberale della giurisdizione, che ci ispira, è cosa ben diversa da quella nefasta della corporazione, e che ben conosco avendo fatto parte, semel et per semper, dell’Ordine giudiziario.

Tale cultura coniuga la certezza e la sicurezza delle garanzie dell’individuo all’interno del processo con la garanzia della sicurezza della collettività dopo che il processo si è concluso: ciò induce a ricordare ancora una volta che l’unico processo che respingiamo è quello alle intenzioni.

Viceversa, ribadisco che intenderemo proseguire nella piena attuazione del sistema accusatorio all’interno del sistema processuale penale, proseguendo e soprattutto ripristinando l’impianto del codice di procedura penale firmato da Giuliano Vassalli nel 1989, in sostituzione di quello firmato da Alfredo Rocco. In esso la separazione delle carriere è condicio sine qua non, e i due concetti sono consustanziali.

A questa innovazione sono state opposte obiezioni di varia natura. Sarebbe stato, e sarebbe ancora mio auspicio, che non rappresentassero l’enfasi apocalittica di radicati pregiudizi, ma esprimessero argomentazioni di coerenza sistematica, e ragionevoli considerazioni di opportunità.

Vorrei che la polemica transitasse dall’emotività derivante dalla rottura della consuetudine, alla dialettica serena di una logica comprensibile, coniugata con un utile pragmatismo.

Le critiche alla riforma ,che oltre alla separazione delle carriere prevede la diversa costituzione del Csm e l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare sono riassumibili: a)nel timore che i Pm perda la propria indipendenza e venga sottomesso al controllo del potere esecutivo b) nel pericolo che la sua differenziazione dalla figura del giudice sostituisca la sua toga con la divisa del superpoliziotto; c) nella perdita di professionalità dei componenti, nominati in base all’aleatorietà del sorteggio; c) nel vulnus all’indipendenza della magistratura soggetta al giudizio disciplinare di un organismo spurio. Infine, e più in generale, nella frantumazione quella che, con un ripetitività ormai logora, viene chiamata la cultura della giurisdizione.

Questo principio, dissi lo scorso anno, si riduce infatti a una banalità enfatica se viene circoscritto all’ambito della magistratura. Perché o intendiamo la giurisdizione con “ius dicere”, ed allora è prerogativa esclusiva del giudice, oppure come dialettica processuale, e allora coinvolge necessariamente tutti i protagonisti: accusa, difesa e giudice terzo. Il fatto è che la cultura della giurisdizione non ha nulla, ma proprio nulla a vedere con le carriere unite o separate di magistrati. Forse che i Paesi dove è nata la democrazia, dal Regno Unito agli Stati Uniti d’America non esiste una cultura della giurisdizione? Certo, non esiste nella loro fraseologia ufficiale, perchè la loro tradizione è aliena da questa metafisica astratta dell’intelletto speculativo. Ma esiste in concreto, come parità delle parti davanti al giudice terzo, a garanzia dell’unica funzione del diritto penale, questa sì realistica ed efficace: non lasciare impunito il delitto, e non condannare l’innocente.

Quanto al rischio di una sottoposizione del PM all’esecutivo, anche questa è un’interpretazione scadente di un pregiudizio obsoleto. Non c’è nessun parallelismo, nessuna consequenzialità tra le due situazioni. Negli Stati Uniti il procuratore distrettuale non è affatto subordinato all’Attorney General: semmai è sottoposto al giudizio del popolo, perché la carica è elettiva.

Ma questa è la conseguenza logica dei grandi poteri che gli sono attribuiti, come capo della polizia giudiziaria. Negli altri paesi di Common Law, esso ubbidisce solo alla legge, assicurando la legalità delle indagini compiute dalla polizia e valutandone la idoneità a sostenere l’accusa in giudizio. Ed è sufficiente leggere il testo, chiarissimo, del nostro disegno di legge costituzionale, per assicurarsi che la magistratura requirente mantiene le medesime prerogative di quella giudicante. Ogni altra interpretazione costituisce un processo alle intenzioni che non solo offende la dignità del Parlamento, ma ne dimentica il ruolo, posto che un’eventuale modifica futura dovrebbe transitare attraverso una nuova, e simmetrica, procedura di revisione costituzionale.

Quanto al tema del sorteggio, esso è inserito sistematicamente nel complesso giurisdizionale nella sua più alta esplicazione: nei confronti delle persone, del governo e del Capo dello Stato. Sono infatti sorteggiati i giudici popolari della Corte d’Assise che possono condannare all’ergastolo; i membri del Tribunale dei Ministri, che sottopongono a processo i componenti dell’Esecutivo, , e infine i sedici giurati della alta Corte che giudica il Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione.

Quanto al timore del cosiddetto PM superpoliziotto la risposta è assai semplice: nel sistema attuale esso lo è già, con l’aggravante che godendo delle stesse garanzie del giudice egli esercita un potere immenso senza alcuna reale responsabilità. Oggi infatti il Pm non solo dirige le indagini, ma addirittura le crea, attraverso la cosiddetta clonazione dei fascicoli, svincolata da qualsiasi parametro e da qualsiasi controllo, che può sottoporre una persona ad indagini occulte e insidiose, illimitate nel tempo e nell’estensione.

Con riguardo infine alla perdita di professionalità connessa al sorteggio, è sufficiente rilevare che esso avviene nell’ambito di un “canestro” di soggetti altamente qualificati, che per definizione devono possedere le doti di professionalità e probità, non diverse da quelle richiesti per l’eleggibilità. Il momento più significativo si afferma proprio nel procedimento disciplinare davanti all’Alta Corte, dove viene reciso quel pernicioso vincolo tra elettore ed eletto, tra giudicando e giudicante: fonte notoria, e reiteratamente denunciata da più parti – compresi gli stessi magistrati – di baratterie compensative nella consorteria correntizia.

Concludo con un concetto a me caro, più volte espresso anche in questa sede solenne. La nostra civiltà occidentale ha elaborato il concetto di Giustizia fondato su quattro pilastri diversi ma massicci: la cultura giudaico-cristiana e quella greco-romana. Alla loro sintesi noi ci stiamo ispirando nelle riforme che distillano, almeno nella misura minima sufficiente, i principî idonei a riportare la sua amministrazione nell’ambito della razionalità e dell’efficienza.

Il moderno Stato liberale ha superato le immaginazioni mitiche del cosiddetto Stato etico. Prendendo atto dei limiti e dei difetti della nostra imperfetta natura, esso non pretende di assicurare la felicità ma soltanto di garantire il diritto a procurarsela, attraverso quella libertà economica, religiosa e culturale, nella cui esplicazione lo spirito umano si realizza secondo le sue aspirazioni e le sue possibilità, con la sola imposizione, doverosa e solidale, di una redistribuzione della ricchezza che inevitabilmente si accumula in misura ineguale nelle persone più dotate nel progettarla, più spregiudicate nel perseguirla, e più egoiste nel mantenerla. E la garanzia dello svolgimento di queste attività in modo libero, pacifico e ordinato, sta proprio nella legge.

Lo Sato liberale si propone quindi di affrancare il cittadino dall’abbraccio soffocante dello Stato, di favorirne l’avvicinamento attraverso una semplificazione dei diritti e dei doveri, e, per quanto riguarda la giustizia penale, attuare il garantismo nella sua duplice funzione: la presunzione di innocenza e la certezza della pena. Non si tratterebbe di un ripudio delle quattro componenti della nostra tradizione culturale: al contrario, sarebbe una loro armonizzazione secondo lo Spirito del tempo. La retribuzione sanzionatoria di origine ebraica, si coniugherebbe con il principio di legalità greco-romano, mentre l’attitudine rieducativa della pena, mai contraria al senso di umanità, coronerebbe l’ideale cristiano, della redenzione dopo l’espiazione. Una sintesi felice, e soprattutto utile e illuminata.

Confido di aver adempiuto al compito istituzionale assegnatomi dalla legge citata all’inizio del mio intervento. Ringrazio tutti per l’attenzione e ascolterò volentieri il dibattito e sarò pronto a offrire eventuali chiarimenti e integrazioni in sede di replica.

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