L’avvocato non intimidisce il giudice se deposita nel giudizio un esposto presentato nei suoi confronti (Redazione)

In tema di doveri di probità e rapporti con il magistrato, si segnala la sentenza numero 310/2024 ( in allegato al post) del Consiglio Nazionale Forense che ha riformato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due applicata ad un collega che è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione: “per avere violato l’art. 53 comma 1 del Codice Deontologico Forense perché, quale difensore dei debitori esecutati nella procedura [OMISSIS]/2012 r.g.e., allegava al ricorso in opposizione agli atti esecutivi copia di un esposto-denuncia presentato dai propri assistiti presso la Guardia di Finanza – Nucleo Polizia Tributaria nei confronti del Giudice delle Esecuzioni e del Professionista Delegato, esposto che non rappresentava specifiche doglianze in ordine a ipotetici fatti di rilevanza penale e non apportava pertanto elementi utili alla difesa in sede civile, così violando il dovere di improntare il rapporto con i magistrato a dignità e reciproco rispetto”.

Nella sentenza del CNF è estraibile il seguente principio:

Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che, in un giudizio civile, faccia rilevare l’esistenza di un esposto presentato nei confronti dell’organo giudicante, ove la circostanza risulti veritiera e documentata e non vi siano elementi tali da indurre a ritenere fondatamente che l’iniziativa si ponesse lo scopo di influenzare negativamente il giudice o di porlo in condizioni di non svolgere serenamente la propria attività.

Infatti, la dignità e il rispetto nei confronti dei magistrati non potranno mai arrivare a comprimere il diritto di allegazione di tutto ciò che l’avvocato possa ritenere utile alla difesa, foss’anche ai fini di sollecitare l’astensione del giudice, purché ciò che si allega, appunto, sia vero e documentato e non influenzi negativamente il giudice (come nella specie).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 310 del 5 settembre 2024

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Del Paggio), sentenza del 30 agosto 2002, n. 116.