Segnaliamo le seguenti questioni, prese in esame dalla cassazione sezione 5 nella sentenza numero 1845/2025, nel giudizio cartolare può trovare applicazione il legittimo impedimento a comparire del difensore dell’imputato (art. 420-ter cpp)?
L’istanza di legittimo impedimento a comparire del difensore, depositata tempestivamente, contiene anche un’implicita richiesta di trattazione orale del processo?
La Cassazione premette che, essendosi il giudizio celebrato con contraddittorio cartolare (per l’assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale), non può trovare applicazione la previsione contenuta nell’art. 420-ter cod. proc. pen., in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore dell’imputato, non essendo prevista la sua comparizione personale (Sez. 3, n. 32864 del 15/07/2022, C., Rv. 283415, massima riferita al giudizio di cassazione, ma espressiva di un principio valido anche per il giudizio d’appello; Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Rv. 282172).
Inoltre, la cassazione ha ritenuto che la prospettazione di un legittimo impedimento dell’imputato non può essere ragionevolmente essere inteso quale istanza (tacita) di trattazione orale, stante l’impossibilità di dedurre univocamente, da tale istanza, una manifestazione di volontà logicamente incompatibile con la trattazione del giudizio nelle forme del rito cartolare.
Sul punto rammentiamo che la cassazione sezione 4 nella sentenza numero 1414 del 15 dicembre 2022, depositata nel 2023, nel chiedersi se tale istanza contenga anche un’implicita richiesta di trattazione orale del processo, è stata di contrario avviso.
Nella sentenza richiamata della sezione 4 si legge: “Orbene, la risposta al quesito che ci si è posti è affermativa.
Ciò perché, quando ha operato la richiesta di rinvio, il difensore era ancora nel termine per chiedere la partecipazione fisica all’udienza.
A norma dell’art. 23 bis, co. 4, della legge 176/2020 (ex art. 23 d.l. n. 149/2020), infatti, la cui operatività era, già, stata prorogata dal decreto-legge n. 105 del 2021 sino al 31 dicembre 2021, “la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2.
Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza”.
Deve, dunque, ritenersi implicita nella comunicazione del proprio legittimo impedimento a comparire e nella richiesta di rinvio la volontà di discutere in presenza il processo dinanzi alla Corte di appello.
Peraltro, è stato dedotto e documentato un impedimento codificato e previsto quale tale ex art. 420ter co. 5 bis cod. proc. pen. che lascia ben pochi margini di apprezzamento al giudice adito, se non quello di controllare -il che è nel caso che ci occupa- che ci si trovi nello spazio temporale previsto dalla norma (nei due mesi prima del parto o nei tre mesi successivi allo stesso)”.
Tale pronuncia è stata ritenuta “isolata” e pertanto disattesa dalla Cassazione sezione 5 nella sentenza 1845/2025 che ha sottolineato che contrariamente a quanto ritenuto in un isolato pronunciamento di questa Corte (Sez. 4, n. 1414 del 15/12/2022, dep. 2023, Rv. 284087), la prospettazione di un legittimo impedimento dell’imputato non può essere ragionevolmente inteso quale istanza (tacita) di trattazione orale, stante l’impossibilità di dedurre univocamente, da tale istanza, una manifestazione di volontà logicamente incompatibile con la trattazione del giudizio nelle forme del rito cartolare.
E ciò tanto più alla luce della stessa deduzione difensiva che, nella prospettazione offerta, presuppone, appunto, l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 420-ter cod. proc. pen. (quanto al legittimo impedimento dell’imputato) anche al rito cartolare.
D’altronde, in ultimo, art. 23-bis, comma 4, della legge n. 176 del 2020 (ex art. 23 d.l. n. 149 del 2020) è chiara nello statuire che “la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2″.
E l’esplicito tenore letterale, indicativo delle forme, dei tempi e delle modalità di comunicazione, esclude la possibilità che vi possa essere una richiesta di trattazione orale implicitamente contenuta in altro atto, tanto meno nell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore.
