La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 1845/2025 ha esaminato la questione relativa alla prospettata nullità del decreto di citazione a giudizio in appello, notificato all’imputato, per omessa indicazione delle modalità di trattazione dell’udienza (pubblica o camera di consiglio).
La Suprema Corte premette che l’art. 23-bis d.l. 137/2020 (applicabile, ai sensi dell’art. 94, comma 2, d. Igs. n. 150 del 2022) dispone la celebrazione delle udienze in camera di consiglio, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori (salvo diversa richiesta delle parti), stabilendo, conseguentemente, le regole per la discussione finale.
La Cassazione ha già avuto modo di osservare (Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Rv. 282438), che la normativa, stante la sua transitorietà connessa alla situazione pandemica, non contiene alcun riferimento alle modalità della vocatio in iudicium che continua ad essere regolata dall’art. 601, comma 3, del codice di procedura penale.
Ed è a tale norma che occorre far riferimento al fine di individuare i requisiti del decreto di citazione per il giudizio d’appello: quelli di cui all’art. 429, comma 1 lett. a) (generalità dell’imputato), f) (l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della comparizione) e g) (la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che l’assiste) nonché l’indicazione del giudice competente. Ed è lo stesso articolo che, al comma sesto, limita la nullità dell’atto alle ipotesi in cui l’imputato non sia identificato in modo certo ovvero manchi o sia insufficiente uno dei requisiti previsti dall’art. 429, comma 1 lett. f), cod. proc. pen. ovvero giorno, luogo ed ora della comparizione (in tal senso, Sez. 4, n. 27494 del 14/02/2017, Rv. 270706; n. 5017 del 19/12/2018, dep. 2019, Rv. 275116; Sez. 2, n. 36097 del 14/5/2014, Rv, 260354).
In applicazione del principio di tassatività delle nullità, quindi, l’omessa informativa in ordine alle diverse modalità di trattazione non costituisce causa di nullità dell’avviso di fissazione notificato alle parti.
Tanto più che “non può farsi carico al Presidente della Corte d’Appello del non previsto onere di informare l’appellante circa la vigenza di una legge processuale, i cui contenuti e prerogative rientrano nelle competenze proprie della difesa tecnica, cui è espressamente rimesso l’atto di impulso tendente all’instaurazione del contraddittorio orale” (Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Rv. 282438, in motivazione).
D’altronde, le modalità di trattazione indicate nel decreto di citazione (pubblica udienza) sono, in sé, indicative solo del rito da seguire (udienza pubblica o camera di consiglio), non anche della partecipazione (o meno) delle parti alla trattazione del procedimento (ben potendo anche il rito camerale essere “partecipato”).
E, in ogni caso, dall’esame degli atti processuali emerge la notifica al difensore delle conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, effettuata a mezzo pec il 13 maggio 2024, circostanza dalla quale la difesa ben poteva evincere le effettive modalità di trattazione del processo.
