E’ sempre vietato assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari (Riccardo Radi)

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 307/2024 ha deciso il procedimento disciplinare che trae origine dall’esposto, pervenuto al COA di R., con il quale la sig.ra [AAA] lamentava che l’avv. [RICORRENTE] avesse assunto la difesa dell’ex coniuge, il sig. [BBB], in procedimenti giudiziari aventi come controparte la stessa esponente, nonostante l’incolpato avesse in passato prestato la propria assistenza professionale in favore di entrambi i coniugi.

Sul punto il CNF ricorda che l’art. 68 cdf vieta -senza limiti temporali- al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro.

Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

In particolare, mentre il comma 2 attiene alle ipotesi di assunzione di incarico professionale contro una qualsiasi parte già assistita purché il nuovo incarico “non sia estraneo”, il comma 4 si riferisce al divieto di assumere incarichi in favore di uno dei coniugi contro l’altro, rendendo irrilevante il fatto che il nuovo incarico sia estraneo o meno al precedente.

È pertanto censurabile l’avvocato che assume un incarico in favore di un coniuge contro l’altro con riferimento – non ad una qualsiasi causa – ma ad una causa collegata a quella per cui aveva prestato assistenza in precedenza ad entrambi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 307 del 23 luglio 2024