Inadempimento al mandato: basta una richiesta del cliente per obbligare l’avvocato alla restituzione dei compensi ricevuti per l’attività professionale non prestata?
Nel caso di inadempimento al mandato, l’avvocato è tenuto alla restituzione totale o parziale delle somme ricevute e relative ad attività non espletata, ma tale obbligo -anche deontologico- non sorge immediatamente e automaticamente a fronte della richiesta del cliente che gli contesti di non avere adempiuto correttamente agli obblighi discendenti dall’assunzione del mandato.
La massima è estraibile dalla sentenza del Consiglio Nazionale Forense numero 66/2024 (in allegato al post).
Secondo il CNF, l’avvocato, legittimamente trattiene dette somme, che sarà tenuto a restituire (oltre eventuali danni) solo successivamente ad una declaratoria giudiziale che lo abbia dichiarato inadempiente e che lo abbia condannato a tale pagamento, peraltro da quantificarsi nel caso di adempimento parziale.
Altrimenti, anticipare un tale obbligo già alla richiesta del cliente, ed addirittura far discendere dal suo mancato assolvimento una violazione deontologica e l’applicazione di una sanzione disciplinare, comporterebbe persino la violazione del diritto di difesa perché il professionista, a fronte della semplice richiesta del cliente insoddisfatto volta alla restituzione degli importi già versati a titolo di compensi, non potrebbe nemmeno contestare e difendersi se non incorrendo in un illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024
