Ricorrere per cassazione per ottenere una riqualificazione da delitto consumato a delitto tentato che era già stata operata fin dal primo grado (Vincenzo Giglio)

Si crede di avere dimostrato con i fatti che Terzultima Fermata non si tira indietro se una decisione giudiziaria merita di essere criticata.

L’esercizio del diritto di critica però, se vuole essere credibile, deve rivolgersi in ogni direzione.

Il provvedimento della Suprema Corte che si sta per esporre dimostra che anche la parte-difesa non sempre è esente da pecche.

Così si legge in Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 1639/2025, udienza del 19 dicembre 2024 (i neretti sono stati aggiunti da chi scrive per evidenziare il passaggio cruciale):

Rilevato che AF ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;

Ritenuto che l’unico motivo del ricorso proponga un argomento inammissibile, in quanto manifestamente non pertinente rispetto al contenuto della sentenza impugnata, atteso che esso si limita a sostenere che il fatto attribuito all’imputato avrebbe dovuto essere qualificato non come incendio, ma come tentativo di incendio, che, però, è esattamente ciò che ha fatto la sentenza impugnata che ha confermato quella di primo grado in cui il reato era già stato qualificato come tentativo di incendio;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Non sembrano necessarie altre parole.