La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 1951/2025 ha ricordato il panorama giurisprudenziale riguardo alla decadenza dalla prova testimoniale in caso di omessa citazione dei testi.
Fatto
All’udienza davanti al Tribunale, alla presenza di uno dei suoi due difensori di fiducia, non si era provveduto alla citazione dei testimoni a discarico, nonostante la difesa fosse stata a ciò onerata proprio per quella udienza.
Ne era seguita la revoca da parte del Tribunale dell’ordinanza di ammissione dei testi.
Decisione
La Cassazione rileva che la statuizione adottata, così come quelle di rigetto da parte del Tribunale e della Corte di appello di ogni ulteriore istanza sul punto – sia ai sensi dell’art. 507 che dell’art. 603 cod. proc. pen. – non sono viziate giuridicamente, in quanto i giudici di merito, come è stato specificato nella sentenza impugnata, hanno ritenuto superfluo l’esame dei testi difensivi, attraverso un congruo giudizio di fatto, per questo non rivedibile in questa sede, che trova fondamento nella circostanza che la Corte di appello ha valorizzato come elemento decisivo di prova ai fini della affermazione di responsabilità, le dichiarazioni spontanee dell’imputato, idonee a superare ogni altra argomentazione a discarico.
La soluzione adottata dai giudici di merito in ordine alla revoca dei testimoni difensivi, è corretta anche accedendo alla tesi giurisprudenziale più favorevole alle ragioni dell’imputato, secondo la quale, la mancata citazione del teste per l’udienza non comporta l’automatica decadenza della parte richiedente dalla prova, ma consente al giudice di valutare se, per la superfluità della testimonianza o per il ritardo che comporterebbe per la decisione, debba dichiararsi la decadenza della parte dalla prova, ovvero differire l’audizione del teste già ammesso ad un’udienza successiva (Sez. 6, n. 33163 del 03/11/2020).
La sentenza suindicata, in applicazione del principio richiamato, ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito il quale non aveva revocato l’ordinanza ammissiva della prova dei testi del pubblico ministero, non citati, sui rilievo che gli stessi avrebbero potuto essere escussi all’udienza successiva, già fissata per il giorno seguente.
Orbene, anche a voler aderire a tale ultimo e meno rigoroso orientamento permane comunque in capo al giudice un potere di valutazione discrezionale in ordine alla non superfluità della prova rispetto al momento processuale in cui ci si trova.
Infine, per completezza in tema ricordiamo la sentenza della Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 20953/2023, che nel delineare il panorama giurisprudenziale riguardo alla decadenza dalla prova testimoniale, rammenta un terzo orientamento per il quale la mancata citazione dei teste per l’udienza non comporta la decadenza della parte richiedente dalla prova, salvo che quest’ultima sia superflua o la nuova autorizzazione alla citazione per un’udienza, in successiva comporti il ritardo della decisione (Sez. 4^, n. 48303 del 27/09/2017; conf. Sez. 2^, n. 21788 del 4/10/2018, dep. 20193; Sez. 3^, n. 13507 del 18/2/2010).
In conclusione il boccino è in mano al giudice.
