La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 1953/2025 ha ricordato che l’abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall’art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell’illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l’assoluta necessità della condotta e l’inevitabilità del pericolo.
Di conseguenza, la Suprema Corte ha evidenziato che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020).
La Cassazione, nel riconoscere un’interpretazione estensiva del concetto di danno grave alla persona, mediante l’inclusione dei diritti inviolabili, impone, però, una più attenta e penetrante indagine giudiziaria, diretta a circoscrivere la sfera di azione della esimente ai soli casi in cui siano indiscutibilmente presenti gli altri elementi costitutivi della stessa, quali i requisiti della necessità ed della inevitabilità del pericolo, tenuto conto delle esigenze di tutela dei diritti dei terzi, involontariamente coinvolti, diritti che non possono essere compressi se non in condizioni eccezionali e chiaramente comprovate (Sez. 2, n. 24290 del 19/03/2003, PG in proc. Bocchino, Rv. 225447) ed ha, altresì, evidenziato che lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015).
Nel caso in esame, non è contestato neanche in ricorso che gli odierni ricorrenti avessero abusivamente occupato l’immobile per esigenze di tipo abitativo, senza allegare alcunché riguardo al fatto che non potessero sopperire diversamente a tale necessità non transitoria, non bastando le loro condizioni economiche di ordinario disagio, tanto essendo sufficiente a far ritenere non integrata la scriminante sotto il profilo della inevitabilità del pericolo.
