Avvocato e omessa partecipazione all’udienza: inadempimento al mandato (redazione)

Avvocato sanzionato con sospensione per mesi 2 per aver omesso di partecipare alle udienze senza un legittimo impedimento o per una comprovata esigenza difensiva concordata con l’assistito.

ll CNF ha ribadito che, in difetto, di un legittimo impedimento, ovvero, di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdf), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, e tutto ciò a prescindere dall’eventuale irrilevanza penale della condotta ai fini del reato di abbandono di difesa.

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 302/2024 ha confermato la sospensione di mesi 2 al legale che ha omesso d partecipare all’udienza sia come difensore di ufficio e sia come legale di fiducia.

Nella sentenza si legge:

L’orientamento della giurisprudenza penale sul reato di abbandono di difesa richiamato nel ricorso – peraltro non dettagliato in citazioni puntuali – non assume alcun rilievo nell’ambito della valutazione deontologica del comportamento del difensore alla stregua dell’art. 26, c. 3 CDF.

Anche la giurisprudenza in subjecta materia, peraltro, conferma che non vi sia automatismo tra la mancata partecipazione all’udienza e l’illecito disciplinare ma, al tempo stesso, richiede che la presenza di un impedimento, di una scelta strategica o comunque di una ragionevole giustificazione per l’assenza sia provata dall’incolpato.

Nel caso di specie, peraltro, risulta dal capo di incolpazione – e, in particolare, dai verbali di udienza come ivi sintetizzati – l’assenza di qualunque giustificazione già all’atto della mancata presentazione alle udienze.

Assenza che permane anche in sede di impugnazione.

In difetto di prova di ragionevole giustificazione della mancata presenza all’udienza, dunque, si ha violazione dell’articolo 26, comma 3 del Codice deontologico.

Peraltro, con riferimento al procedimento (107/2019) instaurato su segnalazione dell’Ufficio GIP/GUP del Tribunale di Ravenna, l’incolpato rivestiva l’ufficio di difensore d’ufficio del sig. [AAA] imputato di reati fallimentari.

Questo Collegio, in recente arresto (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 3 ottobre 2023) ha statuito che: “In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdf), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista”.

In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 25 giugno 2022 nonché Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 107 del 25 giugno 2022.

Con riferimento, infine, alla dosimentria della sanzione, in considerazione della pluralità delle violazioni contestate per la medesima fattispecie costituente illecito disciplinare, appare congrua la sanzione applicata dal CDD di Bologna.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cancellario), sentenza n. 302 del 15 luglio 2024

2024-302.pdf