Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 485/2025, udienza del 4 dicembre 2024, ha affermato il principio per cui l’uso da parte di un tribunale di un sito ove vengono pubblicate le date di rinvio esonera il difensore d’ufficio dall’obbligo di comunicare al difensore fiduciario la data di rinvio sicché, ove l’udienza venga tenuta in anticipo rispetto alla data prevista, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio.
Sentenza impugnata
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 21 gennaio 2022, con cui PC era stato condannato alla pena di una anno e quattro mesi di reclusione (oltre a pena pecuniaria) per il reato di ricettazione di un assegno di provenienza illecita, beneficiando di pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione e per mancanza della condizione di procedibilità in relazione, rispettivamente, ad una imputazione di falso ed ad una tentata truffa.
Ricorso per cassazione
Il ricorso dell’imputato è fondato su due motivi.
Con il primo motivo si deduce carenza motivazionale in relazione alla eccepita nullità ex ari. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
In primo grado, a seguito dell’emergenza epidemica, presso il Tribunale di Napoli Nord era stato stabilito e prorogato, con una serie di decreti presidenziali, un sistema per assicurare i rinvii dei processi destinati a non essere trattati, con comunicazioni effettuate esclusivamente sul sito del Tribunale.
Nel caso specifico, l’indicazione reperibile sul sito in relazione al presente processo era errata. Infatti, a fronte dell’indicazione dello svolgimento dell’udienza di discussione il 14 febbraio 2022, il processo venne effettivamente trattato e discusso l’antecedente 21 gennaio 2022, impedendo quindi all’imputato di aver conoscenza e di essere presente al processo.
Con il secondo motivo si deduce carenza motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità, non avendo la sentenza d’appello fornito effettiva risposta alle questioni sollevate con l’atto di appello.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è meritevole di accoglimento in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo.
Come esposto nel ricorso e confermato dalla documentazione ad esso allegata, secondo il meccanismo ideato dal provvedimento del Presidente del Tribunale in epoca pandemica, la comunicazione del rinvio dell’udienza sarebbe dovuta avvenire con pubblicazione, da effettuarsi sette giorni prima di ciascuna nuova udienza, della lista dei processi da trattare e di quelli da rinviare.
L’ulteriore pubblicazione, all’esito di ciascuna udienza, di uno Statino’ (modello 33) sul sito del Tribunale, avrebbe reso edotti i Difensori delle date di rinvio, esonerando il Difensore d’ufficio presente all’udienza (delegato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per tutti i processi ‘di giornata’) dall’onere di comunicazione al Difensore (d’ufficio o di fiducia) del singolo processo. L’accesso agli atti del processo, consentito in questo caso dalla natura in procedendo della questione di cui trattasi (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, nonché, più recentemente, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) permette di rilevare che effettivamente, in ossequio al disposto dei decreti citati, il presente processo, in primo grado, aveva subito una serie di rinvii, fino a giungere, il 21 gennaio 2022, all’udienza destinata alla trattazione. Nel corso di tale udienza, assunto l’unico testimone, il processo veniva avviato alla discussione, cui facevano immediatamente seguito la camera di consiglio e la pronuncia della decisione con lettura del dispositivo.
Tuttavia, emerge, altresì, dall’esame degli atti ed in particolare dalla produzione difensiva, che la pubblicazione dell’ultimo rinvio sul sito del Tribunale indicasse la data del 14 febbraio (innanzi a nuovo giudice) anziché la data riportata nel verbale dell’udienza del 10 dicembre 2021, cioè il 21 gennaio 2022.
Sulla base della ricostruzione che precede, è ora possibile decidere la questione posta dal primo motivo.
Il collegio ritiene che la decisione della Corte d’appello sia errata poiché, nello svalutare a mera formalità, priva di valenza giuridica, la pubblicazione dei rinvii sul sito del Tribunale, al contempo valorizzando la continuità dei rinvii alla presenza del difensore d’ufficio, sì da ritener superflue ulteriori comunicazioni, dimentica che, ai termini del provvedimento organizzativo del Presidente del locale Tribunale, il difensore d’udienza era espressamente dispensato dalle comunicazioni e che, per contro, i difensori nominati in relazione ai singoli procedimenti, erano gravati da un onere di verifica sul sito, cui corrispondeva un affidamento nella correttezza dei dati dal sito forniti.
Tale affidamento è stato ‘tradito’ dall’indicazione errata, che ha precluso al difensore di essere presente all’ultima udienza del processo, con evidente pregiudizio per il diritto di difesa.
Si è così concretizzata una nullità di ordine generale, concernente l’assistenza dell’imputato (art. 179, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), che per la errata comunicazione non è stato possibile assicurare tempestivamente.
Trattandosi di una nullità di ordine generale, a regime intermedio, essa è stata tempestivamente sollevata con l’atto di appello, che costituisce il primo atto successivo al verificarsi della nullità.
La nullità travolge l’intero percorso processuale, riportando il procedimento alla fase in cui essa si è verificata, nel processo di primo grado.
Entrambe le sentenze medio tempore pronunciate vanno annullate senza rinvio (art. 620 cod. proc. pen.), con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord (art. 625, comma 3, cod. proc. pen.).
Data la natura preliminare della questione affrontata, il secondo motivo risulta assorbito.
