Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 1320/2025, udienza del 20 dicembre 2024, ha ricordato che è costante l’orientamento secondo il quale, in ragione della natura dichiarativa della pronuncia che revoca la sospensione condizionale della pena, l’eseguibilità della pena decorre, non dalla pronuncia del provvedimento che revoca il beneficio bensì, dalla data in cui si era verificata la causa della revoca.
Si deve, ulteriormente, precisare, in relazione alle cause di revoca previste dall’art. 168, primo comma, cod. pen., rispettivamente, dalle disposizioni di cui al n. 1 (“commetta un delitto … per cui venga inflitta una pena detentiva …”) e al n.2 (“riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso …”), che la prima causa di revoca è integrata al passaggio in giudicato della condanna che infligge la pena detentiva per il delitto, o per la contravvenzione della stessa indole, commesso nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto il beneficio, e la seconda causa di revoca si realizza con l’irrevocabilità della condanna, sopravvenuta nel quinquennio, per delitto anteriormente commesso.
La pronuncia che rileva l’operatività di una causa di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, e dunque in entrambi i casi previsti dall’art. 168, primo comma, cod. pen., è meramente dichiarativa di un effetto giuridico già verificatosi (Sez. 6, 05/05/1994, Poletto, Rv. 200599; Sez. 5, 12/04/2005, Massabo’, Rv. 232249; Sez. 1, 02/12/2015, Ouledfares, Rv. 266343).
Solo nel caso in cui la revoca del beneficio sia disposta, nella cognizione, dal giudice che pronuncia la condanna per il reato commesso nel quinquennio (art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen.) ovvero anteriormente commesso (art. 168, comma primo, n. 2 cod. pen.) si avrà coincidenza tra la pronuncia che revoca, di diritto, il beneficio e il verificarsi della causa della revoca.
