Liberazione anticipata: può essere negata anche per condotte che, senza essere reati, indichino la mancata partecipazione del condannato alla risocializzazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 1743/2025, udienza del 20 dicembre 2024, ha affermato che, al fine di valutare la meritevolezza dell’istanza di liberazione anticipata, può essere preso in considerazione anche un comportamento che non sia tale da integrare un reato, ma che si riveli, in ogni caso, indicativo della mancata partecipazione all’attività di risocializzazione e, dunque, anche una condotta per la quale sia pronunciata sentenza di assoluzione essendo stata accertata una condotta di connivenza.

La finalità principale assolta dall’istituto della liberazione anticipata è quella di consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all’opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991) ed è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l’accesso alle più incisive misure extra-murarie (C. cost. n. 276 del 1990).

Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, in motivazione, ha condivisibilmente precisato che «la valutazione di meritevolezza del beneficio (…) è ovviamente rimessa al giudice del merito; ma questo è tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall’interessato, siano rinvenibili sintomi dell’evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini de riconoscimento del beneficio, è (…) soltanto “la partecipazione” del condannato detenuto all’opera rieducativa».

È, peraltro, escluso che sia configurabile un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale di cognizione avente ad oggetto fatti potenzialmente rilevanti ai fini del riconoscimento di un beneficio penitenziario e il procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza.

È consolidato, e deve essere anche qui ribadito, l’orientamento per cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti mere ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, rilevando la sola valutazione della condotta del condannato, al fine di stabilire se lo stesso, a prescindere dall’accertamento giudiziale sulla sua responsabilità penale, sia meritevole dei benefici penitenziari richiesti (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019; Sez. 1, n. 42571 del 19 aprile 2013; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011; Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007).

Sez. 1, n. 33848 del 2019, cit. ha precisato che tale possibilità non esime il Tribunale di sorveglianza dall’«obbligo di valutare la pertinenza dei fatti contestati rispetto all’opera di rieducazione alla quale il soggetto è stato sottoposto, non potendo il solo riferimento a una pendenza giudiziaria ritenersi preclusivo alla concessione del periodo di liberazione anticipata richiesto».

Da ciò consegue, pertanto che, al fine di valutare la meritevolezza dell’istanza di liberazione anticipata, può essere preso in considerazione anche un comportamento che non sia tale da integrare un reato, ma che si riveli, in ogni caso, indicativo della mancata partecipazione all’attività di risocializzazione e, dunque, anche una condotta per la quale sia pronunciata sentenza di assoluzione essendo stata accertata una condotta di connivenza (Sez. 1, n. 12669 del 30/01/2019).