Ricordiamo che la Legge 25 novembre 2024, n. 177 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 187, commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 5-bis, 6, 8 e rubrica e l’introduzione dei commi 5-ter, 6-bis, 6-ter e 6-quater all’art. 187.
La prima cosa che appare evidente è la soppressione del riferimento allo stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti, ovvero, anche se non più richiamato in rubrica, di sostanze psicotrope.
Secondo la nuova formulazione, il conducente potrebbe incorrere nei rigori dell’articolo 187 per il solo fatto di essere positivo a una delle sostanze censite nelle tabelle allegate, anche senza che la presenza di queste nei liquidi biologici abbia determinato una evidente alterazione nei comportamenti di guida.
Pertanto, assume sempre più importanza il rispetto, da parte delle forze dell’ordine, della corretta scansione procedurale disciplinata dall’art. 187, commi 2, 2- bis, 3 e 4, del codice della strada.
Sul punto è interessante rileggere quanto enunciato dalla cassazione sezione 4 con la sentenza numero 40680/2024 e confrontarlo con le modifiche apportate all’articolo 187 Cds dalla Legge 177/2024.
La Suprema Corte nella sentenza suindicata ha stabilito che non è configurabile la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di alterazione psico-fisica da uso di stupefacenti, di cui all’art. 187, comma 8, cod. strada nel caso di inosservanza della scansione procedurale prevista dai commi 2, 2-bis, 3 e 4 del medesimo articolo.
In applicazione del principio, la Suprema Corte ha annullato la decisione che aveva riconosciuto la configurabilità della contravvenzione “de qua” sul rilievo che non era emersa l’impossibilità, prodromica agli ulteriori accertamenti sanitari da parte delle forze dell’ordine, di eseguire il prelievo di sostanza dal cavo orale del conducente.
La corretta scansione procedurale disciplinata dall’art. 187, commi 2, 2- bis, 3 e 4, del codice della strada, secondo la sentenza richiamata, è la seguente:
1. effettuazione del test speditivo tramite “accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili”, test il cui esito è orientativo (comma 2 art. 187)
2. effettuazione di “accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia” ovvero constatazione circa la impossibilità nel caso concreto di ricorrere a personale sanitario ausiliario delle forze di Polizia ovvero circa il rifiuto opposto da parte del conducente.
Comma 2 bis art. 187 ora modificato: “nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell’interno e dal Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi”.
(Con la nuova normativa, relativamente alle modalità di accertamento della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope viene sostituito il prelievo della mucosa orale, mai attuato per l’invasività della pratica che richiedeva la presenza di personale sanitario, con il prelievo di un campione di fluido del cavo orale che può essere effettuato dagli stessi organi di polizia stradale.
Tale prelievo costituisce accertamento urgente sulla persona e potrà essere effettuato solo nel caso in cui gli accertamenti qualitativi non invasivi abbiano dato esito positivo, oppure in caso di incidente stradale o anche sulla sola base di evidenti sintomi dello stato di alterazione.
Il campione prelevato dovrà poi essere sottoposto agli accertamenti tossicologici presso laboratori certificati, in conformità alle metodiche applicate per gli accertamenti tossicologici forensi).
3. Comma 3 art. 187, eventuale accompagnamento del conducente “presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope”;
La nuova formulazione non modifica sostanzialmente l’iter da seguire e prevede:
“Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso”.
4. nel caso di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, accertamento della presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope da effettuarsi, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di cui al comma precedente) e, in conseguenza, l’eventuale ricorrenza degli elementi costitutivi dell’illecito contestato.
