Condizioni che legittimano la revoca della pena sospesa (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 1319/2025, udienza del 20 dicembre 2024, ha chiarito che la causa di revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. richiede il concorso di una fattispecie giuridica complessa: la condanna a pena detentiva per delitto, o per contravvenzione della stessa indole, commessi nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che ha riconosciuto dal beneficio.

Dunque, tale causa non è integrata solo dalla commissione, nel quinquennio, di nuovo delitto, ma è necessario che per tale reato sia stata inflitta, come avvenuto nel caso di specie, condanna a pena detentiva.

Questa sentenza non rileva solo come accertamento della commissione del nuovo reato, ma, in relazione alla specie della pena inflitta, costituisce ulteriore elemento, necessario, della fattispecie giuridica che determina la revoca del beneficio.

Il momento in cui la sentenza di condanna, per effetto della revoca del beneficio, diviene eseguibile va dunque individuato in quello in cui è perfezionata la causa di revoca, e dunque nella data di irrevocabilità della condanna, a pena detentiva, per il nuovo reato che nella fattispecie risale al 24 febbraio 2024.

Va poi precisato, in relazione alla causa di revoca prevista, dalle disposizioni di cui al n. 2 del primo comma dell’art. 168 cod. pen. (“riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso …”), che la causa di revoca si realizza con la irrevocabilità della condanna, sopravvenuta nel quinquennio, per delitto anteriormente commesso, con la puntualizzazione che l’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020).

Inoltre, trattandosi di condanne con il beneficio della sospensione condizionale della pena, in forza del disposto dell’art. 172, comma quinto, cod. pen., il termine di prescrizione decorre dalla data in cui è intervenuta la causa di revoca del beneficio e quindi nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca, vale a dire il 24 febbraio 2024, data di irrevocabilità della sentenza di patteggiamento sopra indicata (Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020).

Nel caso di specie, al momento del verificarsi della causa di revoca non risultava nemmeno che fosse decorso il termine di estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. rispetto ai reati per i quali il beneficio di cui si tratta era stato concesso.

Ne consegue che il giudice dell’esecuzione ha erroneamente escluso che la sentenza di patteggiamento potesse costituire causa di revoca della sospensione condizionale della pena (in quanto avvenuta successivamente alla concessione del beneficio) dato che, al contrario, essa costituisce causa di revoca per le ragioni sopra indicate.