Reato di scambio elettorale politico-mafioso: indici rivelatori dell’intesa tra il candidato e il procacciatore dei consensi (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 42651/2024 ha stabilito che in tema di scambio elettorale politico-mafioso, l’esistenza di un’intesa per il procacciamento di consensi elettorali con modalità mafiose può desumersi anche in via indiziaria, mediante la valorizzazione di indici fattuali della natura dell’accordo, quali la fama criminale del procacciatore, l’assoggettamento alla forza intimidatrice promanante dagli affiliati ad associazione di tipo mafioso e l’utilità del loro apporto per il reclutamento elettorale nella zona d’influenza dell’organizzazione criminale.

In applicazione del principio sopra enunciato, la Suprema Corte ha ritenuto esente da censure la condanna dell’imputata in ragione della sua “caratura” criminale, resa evidente dai precedenti penali specifici, dal rapporto di parentela con il capo del clan operante nel territorio, dalla costante presenza della stessa ai seggi elettorali, dalla riproduzione della sua effige sul fac-simile delle schede elettorali e dall’organizzazione di una “squadra” per procacciare i voti.

L’art. 416-ter cod. pen., nella sua nuova formulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 43 del 2019, punisce «chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis».

Allo stesso modo è punito «chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma».

La nuova formulazione dell’art. 416-ter ne ha ampliato il campo applicativo sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.

Sotto il primo profilo, è previsto che la promessa di procacciare voti può essere ricevuta sia dall’uomo politico sia da intermediari e può provenire tanto da soggetti estranei alla consorteria criminosa, quanto da esponenti del sodalizio mafioso.

Sotto il secondo profilo, la controprestazione della promessa non è più limitata al denaro e alle altre utilità ma comprende anche la disponibilità “a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa”.

La Cassazione ha ritenuto che sussiste “perfetta continuità tra il vecchio e il nuovo testo dell’art. 416-ter c.p., dal momento che, ribadita la punibilità dell’accordo che contempli l’utilizzo del metodo mafioso, vi sono state aggiunte parole volte ad ampliare il campo d’applicazione della norma, con una previsione riferita ai soggetti dell’accordo illecito e ai contenuti dello scambio” (Sez. 5, n. 42227 del 03/09/2021).

L’esistenza di un accordo politico-mafioso per il procacciamento di consensi elettorali, secondo la giurisprudenza di legittimità, può desumersi anche in via indiziaria, mediante la valorizzazione di indici fattuali sintomatici della natura dell’accordo, quali la fama criminale del procacciatore, l’assoggettamento alla forza intimidatrice promanante dagli affiliati ad associazione di tipo mafioso e l’utilità del loro apporto per il reclutamento elettorale nella zona d’influenza, risultando, per converso, irrilevante il post factum costituito dal mancato incremento delle preferenze (Sez. 6, n. 9442 del 20/02/2019; Sez. 5, n. 26426 del 07/05/2019, nella quale la Suprema Corte ha affermato il principio in un’ipotesi in cui il procacciatore dei voti era stato consapevolmente individuato dal candidato in ragione della sua “prossimità” al clan camorristico operante sul territorio e si era avvalso della collaborazione di soggetti coindagati per il delitto di estorsione commesso in danno di altri candidati).