Divieto di pubblicazione di atti di indagine: dall’Europa una risposta sibillina (Redazione)

La direttiva Ue 2016/343 non prescrive limitazioni specifiche per quanto riguarda la pubblicazione da parte della stampa di atti processuali relativi alla fase preprocessuale del procedimento”.

Il Commissario Ue alla Giustizia Michael McGrath risponde ad una interrogazione dell’Eurodeputata Valentina Palmisano che chiedeva: il considerando 16 della direttiva (UE) 2016/343 vieta alle autorità pubbliche di presentare un indagato come colpevole prima di un verdetto, ma non richiede il divieto di pubblicazione degli atti giudiziari;

il considerando 18 riconosce la necessità di divulgare informazioni sui procedimenti penali per motivi di interesse pubblico/sicurezza; e l’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali garantisce la libertà di espressione e informazione.

La normativa introduce una restrizione sproporzionata alla libertà di stampa, limitando la possibilità per i giornalisti di informare il pubblico su procedimenti di interesse generale, in violazione dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2016/343, che richiede restrizioni proporzionate e giustificate, e resta da chiarire se un giornalista che pubblica uno stralcio o una sintesi dell’ordinanza cautelare, e non l’intero atto, possa essere punibile.

Ciò premesso, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

  • 1.Ritiene che il divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari sia conforme ai principi di proporzionalità della direttiva (UE) 2016/343 e alla libertà di stampa sancita dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali?
  • 2.Quali azioni intende intraprendere per evitare che il recepimento della direttiva comporti restrizioni ingiustificate alla libertà di informazione?

Interrogazione parlamentare | Recepimento della direttiva (UE) 2016/343 in Italia e libertà di stampa | E-002129/2024 | Parlamento Europeo

Risposta del Commissario alla Giustizia:

La Commissione attribuisce grande importanza alla tutela dei diritti fondamentali.

La libertà di accesso all’informazione, il rispetto dei diritti procedurali di indagati e imputati nei procedimenti penali e il diritto alla presunzione di innocenza fino a che non sia legalmente dimostrata la colpevolezza sono sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

La direttiva (UE) 2016/343 impone agli Stati membri di garantire che le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino indagati e imputati come colpevoli.

La direttiva non prescrive limitazioni specifiche per quanto riguarda la pubblicazione da parte della stampa di atti processuali relativi alla fase preprocessuale del procedimento.

Fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media, la direttiva prevede soltanto che la diffusione di qualsiasi informazione da parte delle autorità pubbliche ai media rispetti la presunzione di innocenza e non crei l’impressione che la persona sia colpevole prima che la sua colpevolezza sia stata provata dalla legge.

Nel capitolo della relazione sullo Stato di diritto 2024 dedicato all’Italia[1] si osserva che le iniziative legislative che disciplinano l’accesso a determinate informazioni giudiziarie e la relativa pubblicazione preoccupano i giornalisti. Nella relazione si osserva inoltre che il governo italiano ritiene giustificate tali iniziative per garantire il diritto al rispetto della vita privata e la presunzione di innocenza. La Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi al riguardo, anche nel quadro del ciclo sullo Stato di diritto.

Interrogazione parlamentare | Answer for question E-002129/24 | E-002129/2024(ASW) | Parlamento Europeo