Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 317/2025, udienza del 12 dicembre 2024, ha ricordato che il “profitto” del reato consiste nel vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta da esso. Il criterio selettivo di ciò che può essere confiscato a titolo di profitto, dunque, è rappresentato dalla pertinenzialità della cosa rispetto al reato: occorre, cioè, una correlazione diretta del vantaggio con il reato ed una stretta affinità con l’oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita a qualsiasi vantaggio patrimoniale che possa comunque scaturire dall’illecito (per tutte, Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti; Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, Miragliotta; nonché, quantunque non massimate su tali specifici punti: Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert; Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso; Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli; Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli; Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, Montella).
Occorre avere riguardo, però, allo specifico reato oggetto di contestazione, quand’anche la tipologia e le modalità esecutive dello stesso – come sovente accade nella materia degli stupefacenti – rendano logicamente probabile, l’esistenza di precedenti condotte analoghe, tuttavia ipotizzabili solo in astratto.
Al ricorrente si addebita di avere venduto sostanza stupefacente ad una persona per circa venticinque volte nell’arco di poco più d’un anno, di averne ceduta in qualche occasione ad un altro soggetto a titolo gratuito e di averne detenuto un quantitativo più ampio.
Ne consegue che potrebbero qualificarsi come “profitto” del reato soltanto le somme corrispondenti ai corrispettivi ottenuti dalle vendite, non potendo ritenersi derivato dalla semplice detenzione, come pure dalle cessioni gratuite, alcun vantaggio economico in via immediata e diretta. Non può rilevare, infatti, l’ipotetica provenienza di quel denaro da precedenti attività illecite, quand’anche dello stesso tipo, che, peraltro, sono al più presumibili e che, comunque, esulano dalla contestazione.
Valuterà, inoltre, il giudice di merito se detta somma sia sproporzionata rispetto ai redditi leciti del ricorrente e quegli non ne abbia giustificato la provenienza mediante verificabili allegazioni, potendo in tal caso essere sottoposta a confisca ai sensi dell’art. 85-bis,d.P.R. n. 309.
Questa misura, infatti, è applicabile – per effetto dell’art. 4, comma 3-bis, dl. 15 settembre 2023, n. 123, conv. dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 – anche in caso di condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, stesso d.P.R., non avendo essa carattere sanzionatorio, punitivo, né, dunque, natura penale, ma costituendo piuttosto la naturale conseguenza dell’illecita acquisizione dei beni ad essa assoggettabili (così, in motivazione, Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, Rizzi, con richiami a Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, cit.; Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella; Corte cost., sentenza n. 24 del 2019).
Ne consegue che essa si applica retroattivamente, entro i limiti previsti dall’art. 200, comma primo, cod. pen., e, per l’individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge vigente al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado (così Sez. 6, n. 213 del 22/11/2023, dep. 03/01/2024; Sez. 4, n. 14095 del 20/03/2024).
La sentenza impugnata dev’essere, dunque, annullata, limitatamente alla statuizione di confisca, con rinvio al competente giudice di merito per un nuovo giudizio sul punto.
