Indagato latitante: esclusa la facoltà dei prossimi congiunti di nominargli un difensore di fiducia che, se comunque nominato, non può chiedere il riesame cautelare (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 619/2024, udienza del 6 dicembre 2024, ha risposto al quesito, posto da ricorso, volto a verificare se il difensore nominato da un prossimo congiunto dell’indagato latitante – nella specie la madre – sia legittimato alla presentazione di istanza di riesame cautelare.

La disciplina ordinaria, prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 96 cod. proc. pen., stabilisce che la nomina è atto di competenza dell’imputato (ovvero dell’indagato) da redigere con dichiarazione di questi; mentre l’art. 96, comma 3, cod. proc. pen. riserva ai soli stretti congiunti di chi sia privato della libertà personale («persona che sia stata fermata, arrestata o comunque sottoposta a custodia cautelare») la facoltà di provvedervi.

L’orientamento prevalente della Suprema Corte (da ultimo Sez. 3, n. 16140 del 22/12/2023, dep. 2024) ritiene la nomina fiduciaria del difensore dell’indagato/imputato da parte dei prossimi congiunti una disposizione derogatoria non suscettibile di applicazione analogica, secondo i principi generali (sull’inammissibilità dell’interpretazione analogica di una disposizione avente contenuto derogatorio di una regola generale, anche in materia penale, si veda Sez. 1, n. 25387 del 03/05/2018, dep. 2019) e sull’inammissibilità di interpretazione estensiva si veda Sez. 1, n. 1456 del 09/12/2013, dep. 2014) secondo quanto previsto dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, tanto da non applicarsi ai latitanti.

L’univoco dato testuale della disposizione non consente di condividere il diverso indirizzo giurisprudenziale, rimasto isolato, che valorizza la ratio della norma, ovverosia agevolare l’intervento di un difensore di fiducia rispetto a quello d’ufficio, quando l’interessato non possa provvedere all’incombente personalmente (Sez. 2, 13 maggio 2014, n. 19619).

Peraltro, la posizione giurisprudenziale prevalente, cui si aderisce, non appare in contrasto con la tutela del diritto di difesa in quanto un soggetto che si sottrae volontariamente all’esecuzione di un provvedimento che lo priva della libertà personale, di cui sono a conoscenza i parenti prossimi, difficilmente è ignaro dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico e non è in condizioni di nominare un proprio difensore di fiducia (Sez. 3, n. 16140 del 22/12/2023, dep. 2024).