Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 618/2025, udienza del 6 dicembre 2024, ha ribadito il risalente e granitico orientamento di legittimità secondo il quale la cognizione cautelare non può generare incompatibilità del giudice che l’ha esercitata, perché “il procedimento incidentale “de libertate”, non comportando un accertamento sul merito della contestazione, non può essere considerato un “giudizio” ai fini di applicazione dell’art. 34 cod. proc. pen.
Ne consegue che il collegio che abbia esaminato una richiesta di riesame non è incompatibile con la cognizione di un successivo appello cautelare o a svolgere le funzioni di giudice di rinvio cautelare, qualora il suo provvedimento sia stato annullato con rinvio dal giudice di legittimità. Per le stesse ragioni è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 117 Cost. (Sez. 1, n. 46935 dell’11 luglio 2023).
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