Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 287/2025, udienza del 13 dicembre 2024, ha chiarito a quali condizioni possono essere utilizzate per la decisione dichiarazioni predibattimentali non oggetto di contraddittorio dibattimentale.
La mera irreperibilità costituisce di per sé un dato neutro, che può assumere valenza ai fini del divieto di cui al comma 1-bis dell’art. 526 cod. proc. pen. solo qualora sia connotata dalla volontà di sottrarsi all’esame, desumibile o da prova diretta o da presunzione collegata all’avvenuta citazione per il dibattimento (Sez. 1, n. 23571 del 20/06/2006; in senso analogo, Sez. 3, n. 25327 del 19/02/2019, secondo cui la mera irreperibilità del teste non determina automaticamente l’inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, costituendo un dato neutro che assume valenza solo qualora sia connotata dalla provata volontà del testimone di sottrarsi all’esame).
È vero che, ai fini della dimostrazione della volontà del testimone di sottrarsi all’esame, non è indispensabile che egli sia stato raggiunto da una citazione (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, cit.). Tuttavia, per potere ritenere una tale volontà, occorre pur sempre che siano emersi degli elementi, diversi dalla citazione, in virtù dei quali sia possibile desumere la stessa volontà. Elementi che, però, non risultano essere emersi nel caso di specie né sono stati specificamente indicati dal ricorrente.
Proseguendo nel discorso, il punto di partenza di esso, in quanto punto di partenza dell’evoluzione giurisprudenziale successiva, è costituito dalla già citata Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, la quale affermò il principio secondo cui «[l]e dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono – conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell’art. 6 della CEDU – fondare in modo esclusivo o significativo l’affermazione della responsabilità penale» (così la massima Rv. 250199-01).
Successivamente a tale pronuncia, lo scenario della richiamata giurisprudenza europea in tema di applicazione dell’art. 6 CEDU ha tuttavia visto un deciso mutamento in conseguenza della sentenza della Grande Camera della Corte EDU 15/12/2011, Al-Khawaja e Taheri c. Regno Unito (ricorsi n. 26766/05 e n. 22228/06), con la quale è stato affermato che, quando la dichiarazione predibattimentale resa in assenza di contraddittorio costituisce la prova unica o determinante sulla quale si basa la condanna, ciò non si traduce automaticamente in una violazione del diritto a un processo equo. Questa, infatti, deve essere esclusa qualora la restrizione dei diritti della difesa che ciò comporta sia controbilanciata da elementi sufficienti, inclusa l’esistenza di solide garanzie procedurali (punto 147 della sentenza).
Tale prospettiva dell’equità complessiva del processo e, quindi, dell’apprezzamento degli elementi di contrappeso in grado di compensare la restrizione delle prerogative difensive che deriva dall’utilizzazione di una prova decisiva non verificata in contraddittorio, è stata successivamente ribadita dall’altra sentenza della Grande Camera della Corte EDU 15/12/2015, Schatschaschwili c. Germania (ricorso n. 9154/10).
A seguito di tali due pronunce, le quali, anche per essere state entrambe rese dalla Grande Camera della Corte EDU, si devono ritenere espressive di un diritto consolidato espresso dalla giurisprudenza europea, la Corte di cassazione ha proseguito nella propria opera di interpretazione conformativa della normativa interna e, in particolare, dell’art. 526, comma 1- bis, cod. proc. pen.
Così, Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, ha precisato la nozione di «garanzie procedurali» idonee a compensare il deficit di contraddittorio, individuando le stesse «nell’accurato vaglio della credibilità dei contenuti accusatori effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta» e, sotto un altro profilo, «nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto». La verifica dell’esistenza di solide garanzie procedurali è stata, pertanto, ritenuta poter essere eventualmente anche alternativa alla verifica di elementi di conferma esterna ai contenuti accusatori.
Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, cit., ha sottolineato come la sentenza sul caso Al-Khawaja e Tahery abbia segnato uno spartiacque («[i]l quadro generale convenzionale è tuttavia mutato»), rilevando che «se, in precedenza, era consentito solo un uso indiretto dell’elemento di prova precedentemente formato senza contraddittorio sulla relativa fonte (cioè solo un uso confermativo di una prova sostanzialmente raggiunta “aliunde”), a seguito della sentenza Al-Khawaja, l’irripetibilità dell’atto derivante da determinati fatti impeditivi, non preclude l’uso probatorio pieno delle dichiarazioni unilateralmente rese in fase predibattimentale, a condizione, tuttavia, che vi siano altre risultanze che fungano da riscontro […] dell’attendibilità delle dichiarazioni in questione».
Il principio è stato successivamente ribadito e precisato da Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, secondo cui le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all’interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU nelle due sentenze Al Khawaja e Tahery c. Regno Unito e Schatschaachwili c. Germania, la base «esclusiva e determinante» dell’accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell’accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata.
Tale principio è stato ancora ribadito da Sez. 4, n. 13384 del 15/02/2024, con la quale Corte di cassazione, in applicazione dello stesso principio, ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata sul rilievo che le puntuali e logiche dichiarazioni predibattimentali della persona offesa risultavano corroborate dal riconoscimento fotografico dell’autore del reato dalla stessa effettuato con certezza, nonché dalle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria circa analogo riconoscimento avvenuto, nel corso delle indagini, ad opera di un informatore.
In conclusione, l’evoluzione giurisprudenziale sul tema ha segnato, sul fronte europeo, il superamento della precedente giurisprudenza della Corte di Strasburgo che reputava automaticamente non compatibili con il diritto a un processo equo le condanne fondate su testimonianze “cartolari” costituenti l’elemento di prova unico o determinante dell’accertamento di responsabilità, e, sul fronte interno, il superamento di Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, che su quella precedente giurisprudenza europea si era in gran parte basata.
