Il COA di Napoli ha stigmatizzato le prassi distorte, prive di alcun fondamento giuridico, che in alcuni Tribunali richiedono al difensore di procedere a depositare al portale telematico la costituzione di parte civile, la procura speciale, prima dell’udienza o dopo la loro formale acquisizione in formato cartaceo in udienza, così sostituendosi al lavoro dei cancellieri.
Il COA con delibera del 15 gennaio 2025 (il link alla fine del post) ha sottolineato che:
“il deposito di atti, memorie o documenti difensivi è sempre ammesso anche in forma cartacea (c.d analogica) nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali.
Qualsiasi provvedimento che escludesse tale fondamentale facoltà, si porrebbe in netto contrasto con il chiaro dettato legislativo (artt. 111 bis e 111 ter c.p.p.), nonché con le norme tecniche emanate dal DGSIA (provvedimenti dell’11 luglio 2023 e del 08 gennaio 2025), determinando una gravissima lesione del diritto di difesa, tutelato nella sua inviolabilità in ogni stato e grado del procedimento dall’art. 24, comma 2, della Costituzione”
