La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 1759 del 15 gennaio 2025 ha precisato che deve essere annullato senza rinvio, in quanto abnorme, il provvedimento con cui del giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di emissione di un decreto penale di condanna rilevando che una precedente richiesta era stata rigettata, ritenendo che al pm richiedente non rimanesse che esercitare l’azione penale in via ordinaria o chiedere l’archiviazione.
La Suprema Corte rileva che una volta esclusa l’operatività della richiesta di emissione del decreto penale, perché non accolta, e venuta meno la sua funzione propulsiva dell’ulteriore corso del procedimento, il pubblico ministero è reintegrato nella totalità dei poteri, conferitigli dagli articoli 405 e seguenti Cpp, quanto all’esercizio dell’azione penale ed alle sue modalità.
Pertanto, il Pm potrà richiedere una nuovo decreto penale al Gip o esercitare l’azione penale in via ordinaria o chiedere l’archiviazione.
La cassazione evidenzia che il precedente richiamato dal Gip (Cassazione penale sezione 5 sentenza 41392/2004) non è conferente in quanto, il riferimento all’irretrattabilità dell’azione penale è del tutto incongruo, dal momento che con la restituzione degli atti al p.m., lo stesso giudice si svincola dalla richiesta formulatagli.
Il principio è invece il seguente.
La restituzione, ai sensi dell’art. 459, comma 3 c.p.p., degli atti al p.m. che ha formulato la richiesta non accolta di decreto penale di condanna, fa regredire il procedimento alla fase delle indagini.
In tal modo ripristina le facoltà dell’organo di iniziativa penale, svincolandolo dal precedente atto, che non ha più alcuna valenza, tant’è che se il p.m. intende confermare la sua precedente scelta, deve esercitare di nuovo l’azione penale.
