Nel procedimento disciplinare il capo di incolpazione deve contenere il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il “nomen juris” o la rubrica della ritenuta infrazione, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’avvocato incolpato.
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 304/2024 ha accolto l’eccezione sollevata per nullità del capo di incolpazione per difetto di specificità, stabilendo che le previsioni del codice deontologico forense hanno natura di fonte integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività.
Ne consegue che, al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa all’interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il “nomen juris” o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.
Nella sentenza pubblicata in data 15 gennaio 2025, riportata per esteso in allegato al post, si legge: “A tal proposito va osservato che le previsioni del codice deontologico forense hanno natura integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività.
Ne consegue che, al fine di garantire l’esercizio del diritti di difesa all’interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il “ nomen juris” o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme. ( Cass. SSUU n° 20383 del 16 luglio 2021; Cass.SSUU n° 8313 del 25 marzo 2019).
Il capo di incolpazione, così come formulato dal CDD di Perugia risulta, pertanto, generico ed indeterminato e non ha consentito all’incolpato di svolgere in modo compiuto il diritto di difesa che spetta ad ogni avvocato che sia attinto da un procedimento disciplinare.
In particolare, le frasi ritenute sconvenienti non appaiono nel capo di incolpazione (sub 2), né dallo stesso si evince in che modo l’incolpato avrebbe tradito la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso del mandato (sub 1), carenza quest’ultima che – peraltro connota la 5 stessa decisione impugnata.
Tale carenza è stata, peraltro, denunciata dall’Avv. [RICORRENTE] anche innanzi al CDD, senza che la decisione disciplinare dia atto dell’eccezione”.
