Ricettazione: configurabile quando taluno possieda una rilevante somma di denaro senza essere in grado di giustificarla plausibilmente (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 288/2025, udienza del 13 dicembre 2024, ha ricordato che il principio di riferimento in tema di responsabilità ex art. 648 cod. pen. nel caso di possesso di consistenti somme di denaro è quello, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, relativa a una fattispecie concernente il rinvenimento della somma complessiva di oltre € 153.000,00 in contanti, occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell’imputato, privo di stabile occupazione, che non aveva saputo indicarne la provenienza; nello stesso senso: Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021).

Tale principio deve essere ribadito anche in quanto esso costituisce applicazione del più generale principio secondo cui l’affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011; Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009; Sez. 4, n. 11303 del 07/11/1997; in termini sostanzialmente analoghi: Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019; Sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013).

Né il suddetto principio si può ritenere in contrasto con l’affermazione della stessa Suprema Corte secondo cui, ai fini della configurabilità del fumus dei reati contro il patrimonio che presuppongono la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, pur non occorrendone la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali, sia individuato quantomeno nella sua tipologia (Sez. 2, n. 25221 del 18/05/2022; Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019). Tale orientamento, infatti, ha evidenziato l’impossibilità dell’apposizione di un vincolo cautelare che sia fondato sulla sola quantità di denaro contante rinvenuto in possesso di un soggetto, ma non ha escluso la possibilità di ritenere la sussistenza del menzionato fumus commissi delicti qualora, oltre a tale dato, si aggiungano ulteriori circostanze tali da suffragare la prova logica della provenienza delittuosa del denaro.

Da ciò discende che l’integrazione del delitto di ricettazione potrà essere riconnessa all’individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamento del denaro contante, significative della volontà di occultarlo, ma, altresì, in presenza di accertati contatti con esponenti criminali, del coinvolgimento dell’agente in fatti di reato e, comunque, di ulteriori elementi che si possano ritenere significativi della provenienza del denaro da reato.