La Cassazione civile sezione 2 con ordinanza numero 897 del 14 gennaio 2025 ha stabilito che in tema di patrocinio a spese dello Stato, va revocato il gratuito patrocinio se la convivenza della persona beneficiaria è dichiarata dal suo psicologo.
Nel caso esaminato, la ricorrente aveva dichiarato all’assistente sociale di avere una relazione affettiva stabile e tale dichiarazione è stata utilizzata dal tribunale per revocare l’ammissione al patrocinio anche in considerazione della circostanza che in sede di istanza non si era fatta alcuna menzione del legame.
Pertanto, il tribunale aveva rilevato la mancata produzione dei redditi del compagno convivente e non aveva ritenuto di dover effettuare alcun accertamento tramite GdF o Agenzia dell’Entrate.
Ricordiamo che in merito alla rilevanza dei redditi dei familiari è sufficiente il requisito della convivenza che non necessita della fisica coabitazione
In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai fini della determinazione dei limiti reddituali che, ove superati, giustificano la revoca anche d’ufficio del beneficio, deve tenersi conto della somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo dai familiari, da intendersi non soltanto coloro i quali sono legati all’istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui, rilevando un legame affettivo stabile e duraturo, a prescindere dalla coabitazione fisica (Cassazione civile sezione 2 ordinanza numero 3501 del 07.02.2024)
