Dichiarazioni rese da persona sentita ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen., invece che come testimone: quali conseguenze? (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 41198/2024 ha stabilito che l’omessa pronuncia della formula di impegno ex art. 497, comma 2, cod. proc. pen., da parte di un teste, erroneamente sentito con le forme dell’articolo 210 cpp, non ha conseguenze se l’avvocato non ha eccepito nulla prima che l’esame abbia avuto inizio.

La Suprema Corte ha evidenziato che, in tema di prove, sono utilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona sentita con le forme di cui all’art. 210 cod. proc. pen. che avrebbe dovuto essere, invece, escussa come testimone, posto che l’omessa osservanza delle formalità di cui all’art. 497, comma 2, cod. proc. pen. integra una nullità relativa che deve essere dedotta dalla parte che vi assiste prima che l’esame abbia inizio, non versandosi in ipotesi di prova assunta in violazione di un divieto stabilito dalla legge.

Ricordiamo il precedente della Cassazione sezione 5 sentenza numero 44860/2025 che ha sancito che il mancato invito al teste a rendere la dichiarazione sacramentale di cui all’art. 497, comma secondo, cod. proc. pen., configura una nullità relativa che, ai sensi dell’art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere eccepita dalla parte che vi assiste, prima che l’esame abbia inizio. In quanto, quale che fosse la forma in cui l’esame di M. avrebbe dovuto essere condotto, il mancato invito al teste a rendere la dichiarazione sacramentale di cui all’art. 497, comma secondo, cod. proc. pen., configura una nullità relativa che, ai sensi dell’art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere eccepita dalla parte che vi assiste, prima che l’esame abbia inizio (Cass., n. 45696 del 27/11/2008; Cass., n. 22407 del 2/3/2004; Cass., n. 8656 del 11/7/1996).

Non risulta che, nel caso di specie, il difensore dell’imputato, presente all’udienza in cui fu assunta la testimonianza di M., abbia sollevato eccezioni, né prima dell’esame né subito dopo (e nemmeno prima della chiusura dell’udienza).