Violenza sessuale: sono irrilevanti le condotte provocatorie e le abitudini sessuali della vittima (Redazione)

La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 1219 del 13 gennaio 2025 ha ricordato che i costumi e le abitudini sessuali della vittima di reati sessuali non influiscono sulla sua credibilità e non possono costituire argomento di prova per l’esistenza, reale o putativa, del suo consenso allo stesso modo, è irrilevante l’antecedente condotta provocatoria tenuta dalla stessa persona offesa.

La Suprema Corte ha richiamato due precedenti, il primo della Cassazione penale, sez. 3 numero 46464/2017: “In tema di valutazione della prova, i costumi sessuali della vittima di reati sessuali sono ininfluenti sulla sua credibilità e non possono costituire argomento di prova per l’ esistenza, reale o putativa, del suo consenso”.

Il secondo della Cassazione penale sezione 3 numero 7873/2022, in merito alla irrilevanza “ dell’antecedente condotta provocatoria tenuta dalla stessa persona offesa”

La cassazione ha ricordato che tra le condizioni di “inferiorità psichica o fisica”, previste dall’art. 609-bis, comma 2, n. 1, c.p., rientrano anche quelle determinate dalla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l’abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell’agente.

La mancanza totale del consenso e l’impossibilità psico-fisica di esprimerlo colloca la condotta nella fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 609-bis c.p.; più nel dettaglio, l’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti quando è tale da privare del tutto la persona della capacità di intendere e di volere ponendola in una situazione di palese incapacità di esprimere un consenso, esclude la configurabilità della fattispecie di cui all’art. 609-bis, comma 2, c.p., dovendosi piuttosto ritenere integrata la violenza di cui al primo comma del medesimo articolo (Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 2022, n. 7873).
Costituisce, inoltre, principio consolidato, sotto l’angolo prospettico del soggetto attivo, che l’esimente putativa del consenso dell’avente diritto non è mai configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l’errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale.

Ed invero, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, è sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali, diventando perciò irrilevante l’eventuale errore sull’espressione del dissenso anche ove questo non sia stato esplicitato.