Sentenze del giudice di pace: il PM può appellare solo quelle di condanna ad una pena diversa da quella pecuniaria, per tutte le altre può solo ricorrere per cassazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 508/2025, udienza del 13 dicembre 2024, ha ricordato che la sentenza di proscioglimento del giudice di pace è inappellabile e solo ricorribile per cassazione da parte del pubblico ministero; ed invero, ai sensi dell’art. 36 d. lgs. n. 274/2000, il PM può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria (primo comma) mentre, può proporre ricorso per cassazione contro tutte le altre sentenze del giudice di pace (secondo comma).            

Ne deriva affermarsi che dalla lettura combinata del suddetto articolo, emerge come solo le sentenze di condanna che applicano una pena diversa dalla pecuniaria possono essere appellate dal PM, mentre, per tutte le altre, siano esse di condanna o di proscioglimento, l’unico rimedio è costituito dal ricorso per cassazione.            

L’esclusione dell’appello avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace, costituisce un residuo delle disposizioni introdotte con la legge c.d. Pecorella (Legge n. 46 del 2006) che aveva eliminato generalmente l’appello contro tali pronunce, con varie disposizioni poi dichiarate incostituzionali ad eccezione, proprio, della previsione del divieto di appello del PPM avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace.            

Il principio della generale ricorribilità per cassazione delle pronunce di proscioglimento emesse dal giudice di pace appare essere stato affermato da diversi orientamenti della Corte di legittimità; in particolare si è stabilito come la sentenza di proscioglimento del giudice di pace è impugnabile dal PM unicamente con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 19331 del 30/04/2012; Sez. 1, n. 48928 del 11/07/2019).            

Ne consegue che, trattandosi di ricorso diretto del PM e non per saltum, l’eventuale annullamento va disposto con rinvio allo stesso giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Stabilita la ricorribilità solo per cassazione delle sentenze in esame, va, poi, sottolineato come la proposizione del ricorso da parte dell’organo rappresentante la pubblica accusa non conosca limitazioni oggettive nella articolazione dei motivi; ed invero, una siffatta limitazione, non può ricavarsi dal citato articolo 36, comma secondo, d. lgs. n. 274/2000, che non contiene alcuna previsione limitativa né dalla disciplina generale circa il ricorso del PM dettata dall’art. 608, cod. proc. pen. come modificato dalla c.d. Riforma Orlando (Legge n. 103 del 2017). Ed invero, tale novella, introducendo il comma 1-bis dell’art. 608 cod. proc. pen., ha stabilito una limitazione dei motivi proponibili, ai soli casi di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 606 cod. proc. pen., in caso di ricorso per cassazione nell’ipotesi di sentenza di appello che confermi quella di proscioglimento di primo grado, e cioè nell’ipotesi di c.d. doppia conforme di assoluzione. Tale disposizione, che riduce il campo cognitivo della Corte di cassazione nel caso di impugnazione del PM di una sentenza di proscioglimento, non riguarda però le pronunce di assoluzione del giudice di pace che, come già visto, sono  direttamente ricorribili per cassazione dal pubblico ministero senza possibilità di interporre appello; mancando, pertanto, una pronuncia di conferma dell’assoluzione disposta in primo grado, non può ritenersi che le limitazioni dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. siano estensibili al caso del ricorso per cassazione disciplinato dal citato comma secondo dell’art. 36, d. lgs. n. 274/2000.           

Detto principio risulta già stabilito da pronunce della Corte di cassazione secondo cui il PM può ricorrere per cassazione contro tutte le sentenze inappellabili pronunciate dal giudice di pace e, in particolare, contro le sentenze di proscioglimento, per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., ivi inclusi i vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lett. e) della citata norma (Sez. 1, n. 48928 del 11/07/2019; Sez. 5, 23043 del 23/03/2021).