Oggi la Consulta esaminerà, in udienza pubblica, la seguente questione di costituzionalità riguardante:
1) l’articolo 605, sesto comma, del codice penale, aggiunto dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo numero 150 del 2022 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, numero 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui non prevede la punibilità a querela della persona offesa quando il fatto è commesso in danno del coniuge ovvero, in via subordinata, in danno del coniuge non più convivente;
Ordinanza 7/2024 tribunale di Grosseto
Reati e pene – Sequestro di persona – Regime di procedibilità – Mancata previsione della procedibilità a querela della persona offesa quando il fatto è commesso in danno del coniuge ovvero, in via subordinata, quando il fatto è commesso in danno del coniuge non più convivente.
– Codice penale, art. 605, sesto comma, aggiunto dall’art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).
Mentre, in Camera di consiglio la Corte tratterà la seguente questione di costituzionalità riguardante:
2) l’articolo 28, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica numero 448 del 1988 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), aggiunto dall’articolo 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge numero 123 del 2023 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile), convertito con modificazioni, nella legge numero 159 del 2023, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso articolo 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano ai delitti di violenza sessuale di gruppo e di violenza sessuale, di cui, rispettivamente, agli articoli 609-octies e 609-bis del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 609-ter del codice penale
Ordinanza 76/2024 Tribunale per i minorenni di Bari
Processo penale – Processo minorile – Sospensione del processo e messa alla prova – Esclusione della applicabilità dell’istituto della messa alla prova ai delitti previsti dall’art. 609-octies cod. pen., limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen.
– Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), art. 28, comma 5-bis.
Ordinanza 104/2024 Tribunale per i minorenni di Bari
Processo penale – Processo minorile – Sospensione del processo e messa alla prova – Esclusione della applicabilità dell’istituto della messa alla prova ai delitti previsti dall’art. 609-bis cod. pen., limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen.
– Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), art. 28, comma 5-bis.
