Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la definizione della competenza territoriale: requisiti di ammissibilità (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 488/2025, udienza del 17 dicembre 2024, ha ribadito, in adesione ad un indirizzo consolidato, che il rinvio pregiudiziale alla Corte regolatrice per la definizione della questione sulla competenza territoriale presuppone «questioni di una certa serietà», in modo da evitare un automatico, defaticante e dilatorio passaggio che induca le parti a strumentali eccezioni (in tal senso si veda anche Sez. 1, n. 22319 dell’11/04/2023). 

Necessità della convinzione positiva del giudice a quo sulla propria competenza ma contestuale esistenza di un serio dubbio sulla stessa, tanto più se derivante da un’eccezione di parte

Il giudice a quo è, quindi, tenuto, ai fini della ammissibilità del rinvio, a delibare sulla non manifesta infondatezza della questione, prospettando l’impossibilità di risolverla con certezza mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti normativi (Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023; Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023; Sez. 6, n. 31809 del 10/05/2023; Sez. 6, n. 20612 del 12/04/2023).

Come condivisibilmente osservato (si veda nuovamente Sez. 3, n. 22304 del 14/03/2024), l’istituto di cui all’art. 24-bis, cod. proc. pen., mira a scongiurare l’inutile celebrazione di processi in base ad un’errata attribuzione di competenza, con conseguente necessità di dover iniziare da capo il processo (così come si evidenzia nella “Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435” di cui alla detta Commissione Lattanzi, p. 40).

Insomma, solo nel caso in cui vi sia da parte del primo giudice che procede un serio dubbio circa la competenza (e, in particolare, se tale dubbio sia corroborato da un’eccezione che, potenzialmente, mini in radice il processo) e lo stesso giudice si ritenga, comunque, competente, la questione può esser sollevata ai sensi dell’art. 24-bis, cod. proc. pen.

In tal senso depone il combinato disposto di cui all’art. 21, comma 2, cod. proc. pen. («2. L’incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491 comma 1. Entro quest’ultimo termine deve essere riproposta l’eccezione di incompetenza respinta nell’udienza preliminare») ed all’art. 24-bis, comma 6, cod. proc. pen. («6. La parte che ha eccepito l’incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l’eccezione nel corso del procedimento»).

In particolare, quest’ultima disposizione ha il fine evidente di evitare che la questione di competenza si trascini oltremodo, ostacolando il corretto e celere svolgimento del processo, stabilendo una decadenza nel caso in cui la parte, non chiedendo la rimessione della questione alla Suprema Corte, si acquieti sulla decisione del giudice di procedere oltre: laddove, nel caso opposto, impone al giudice di valutare, come detto, la serietà della questione e, dunque, l’opportunità di dirimerla definitivamente prima di svolgere la relativa istruttoria.

Inammissibilità del rinvio pregiudiziale ove il giudice rimettente sia certo della propria competenza o incompetenza: è infatti tenuto a procedere oltre nel primo caso o declinare la competenza a favore del giudice ritenuto competente nel secondo caso

È evidente, per contro, che l’istituto, proprio per le dette sue peculiarità, non possa essere utilizzato nel caso in cui il giudice a quo sia certo della sua competenza o della sua incompetenza: posto che, in tali ipotesi, lo stesso dovrà o procedere oltre o declinare la propria competenza a favore del giudice che reputa competente. Infatti: «È precluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice investito della questione sia certo della propria competenza o, per converso, della propria incompetenza, dovendo, in tali eventualità, adottare i provvedimenti consequenziali, rigettando l’eccezione formulata dalla parte o dichiarando immediatamente la propria incompetenza» (Sez. 3, sentenza n. 39153 del 12/07/2024; negli stessi termini: Sez. 2, Sentenza n. 37432 del 19/9/2024).

Rinvio inammissibile se vi sia già stata una ricusazione della competenza

Così come è chiaro che, laddove vi sia stata già una decisione che declini la competenza, il giudice adito a seguito di ciò non possa utilizzare lo strumento della rimessione ex art. 24-bis, cod. proc. pen. Tanto si desume chiaramente dalla lettera della norma, secondo cui: «Prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell’articolo 21, comma 2», ovvero quella respinta nell’udienza preliminare.

È pertanto chiaro che, nel caso in cui l’udienza preliminare vi sia, la rimessione non possa che essere disposta o eccepita prima della sua conclusione: il che deve logicamente far ritenere che, anche allorché la detta udienza non vi sia, il termine debba essere, analogamente, stringente e non possa estendersi oltre la fase di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen. effettuata per la prima volta. In tal senso, comunque, si è già più volte espressa la Suprema Corte, secondo cui: «A differenza del conflitto, ex art. 30 cod. proc. pen. […] la natura anticipatoria e preventiva dello strumento del rinvio pregiudiziale presuppone, nella nuova architettura delineata dopo la riforma, che sulla competenza non vi sia ancora stata una decisione da parte di altro giudice parimenti investito della questione della competenza territoriale. Diversamente opinando non si comprenderebbe la ragione per la quale il rimedio pregiudiziale sia stato inserito all’art. 24-bis cod. proc. pen., Capo IV – Provvedimenti sulla giurisdizione e competenza – e non nella disciplina dei conflitti di competenza, Capo V – Conflitti di giurisdizione e competenza – che è rimasta inalterata» (così, nuovamente, Sez. 3, n. 22304 del 14/03/2024).

Ne consegue che «è inammissibile il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen. disposto dal giudice, al quale gli atti siano stati trasmessi per effetto di una sentenza dichiarativa di incompetenza emessa da altro giudice, che si ritenga, a sua volta, territorialmente incompetente, in quanto la natura anticipatoria e preventiva di tale strumento postula che non vi sia già stata una decisione sulla competenza territoriale, sicché, in tal caso, l’unico rimedio esperibile risulta il conflitto di competenza» (Sez. 3, n. 22304 del 14/03/2024; così pure Sez. 2, sentenza n. 41518 del 25/9/2024; confronta, in termini analoghi, Sez. 5, Sentenza n. 18137 del 15/3/2024, secondo cui: «Qualora un primo giudice declini la competenza in favore di un secondo, che a sua volta ritenga la competenza di un terzo, quest’ultimo, al quale siano trasmessi gli atti, se ricusa la competenza affermandone la sussistenza in capo ad uno dei primi due, è tenuto a sollevare conflitto»).

In definitiva, il rinvio pregiudiziale proposto con ordinanza del 27/06/2024 del Tribunale di Catania, ai sensi dell’art. 24-bis, cod. proc. pen., è certamente inammissibile, poiché non sollevato nei detti stringenti termini dal giudice che per primo ha proceduto, bensì da quello al quale gli atti sono stati trasmessi per competenza da altro giudice. In tal caso, ove fosse stato certo della propria incompetenza e della competenza del Tribunale di Caltagirone, il Tribunale di Catania avrebbe dovuto sollevare conflitto di competenza: istituto quest’ultimo che, peraltro, in caso opposto, non si vedrebbe quando opererebbe.

L’ordinanza di rinvio pregiudiziale non può di norma essere riqualificata come proposizione di un conflitto di competenza

Al riguardo, poi, è opportuno precisare ulteriormente come non sia comunque possibile qualificare diversamente l’ordinanza di rimessione de qua, quale proposizione del conflitto ai sensi dell’art. 30, comma 1, cod. proc. pen.

Il chiaro riferimento fatto dal Tribunale di Catania al rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis, cod. proc. pen., e la radicale diversità dei presupposti dei due istituti rendono dubbia in radice la possibilità di riqualificazione.  Infatti, posto che, come detto, lo strumento di cui all’art. 24-bis, cod. proc. pen., presuppone l’affermazione, seppur minata da dubbi di una certa serietà, di competenza da parte di chi solleva la questione, che deve essere il primo giudice che procede, mentre lo strumento di cui al conflitto negativo di competenza va utilizzato dal giudice che riceva gli atti da quello inizialmente adito e che abbia declinato la sua competenza, laddove la neghi a sua volta, il provvedimento che, di fatto, sollevi conflitto e si qualifichi ai sensi dell’art. 24-bis, cod. proc. pen., non può che risultare del tutto contraddittorio: sicché, scelta una determinata via, da parte del giudice a quo, appare difficilmente conciliabile la riqualificazione ai sensi dell’altra.

Ad ogni modo, pur ammettendo la teorica possibilità di una riqualificazione ai sensi dell’art. 30, cod. proc. pen., della rimessione in esame, resterebbe il fatto che, nella specie, anche il ricorso a tale strumento sarebbe inammissibile per l’omesso rispetto della procedura prevista per il conflitto di competenza. In particolare, ai sensi dell’art. 31, cod. proc. pen., l’ordinanza che sollevi il conflitto avrebbe dovuto darne «immediata comunicazione al giudice in conflitto»: di modo da consentire a quest’ultimo di trasmettere «immediatamente alla Corte di cassazione copia degli atti necessari» alla sua risoluzione, «con l’indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni».

Nella specie tanto non risulta avvenuto e, come già recentemente rilevato dalla Suprema Corte, ciò preclude anche la teorica possibilità di ritenere ammissibile l’ordinanza di rimessione intendendola quale proposizione di conflitto (così Sez. 2, sentenza n. 41518 del 25/9/2024, la quale si è, peraltro, pronunciata in un caso in cui, diversamente da quello in esame, era stato, per giunta, lo stesso giudice rimettente a qualificare – in modo invero perplesso, data la detta netta distinzione dei due istituti – anche ex art. 30, oltre che ai sensi dell’art. 24-bis, cod. proc. pen., l’ordinanza di rimessione).

Del resto, anche prima dell’introduzione del nuovo istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, non si dubitava dell’ineludibilità del detto adempimento procedurale: essendo evidente che, qualora tale iter non venga seguito, «la Corte viene a trovarsi nell’impossibilità di adottare qualsiasi decisione essendo sfornita dei necessari elementi di valutazione» (Sez. 2, sentenza n. 20869 del 15/5/2013; negli stessi termini: Sez. 1, sentenza n. 33532 del 7/7/2010 e Sez. 3, sentenza n. 17086 del 7/4/2006).

Rinvio pregiudiziale inammissibile se devolve alla Corte di cassazione il preventivo accertamento di dati di fatto, spettando tale compito esclusivamente al giudice di merito

Da ultimo, si rileva un ulteriore profilo di inammissibilità della rimessione in esame.

Invero, la stessa prospetta una ricostruzione dei fatti diversa da quella del primo giudice che aveva declinato la sua competenza, ovvero il Tribunale di Caltagirone: in definitiva, assumendo di non condividerne le valutazioni. Ora, come pure recentemente chiarito, «in tema di rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale ex art. 24-bis cod. proc. pen., è inammissibile la rimessione di questione relativa all’accertamento di dati di fatto da cui dipenda la determinazione della competenza, trattandosi di profilo che esula dal giudizio di legittimità, in quanto devoluto, in via esclusiva, al giudice di merito» (Sez. 3, n. 10703 del 17/01/2024; negli stessi termini: Sez. 6, n. 31809 del 21/07/2023 e Sez. 2, sentenza n. 49479 del 31/10/2023).

Tanto, del resto, è conforme al più generale principio secondo cui la competenza per territorio si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga macroscopici errori, immediatamente percepibili: omettendo, dunque, anticipati giudizi di merito. Infatti, è stato più volte chiarito che: «In sede di esame di questione preliminare concernente la competenza, il Tribunale può valutare, e conseguentemente escludere, un evidente errore nel capo di imputazione a seguito del quale si determinerebbe una diversa competenza, ma a condizione che l’errore sia così manifesto e grossolano da costituire una radicale estravaganza rispetto alla previsione normativa contenuta nell’imputazione medesima» (Sez. 4, sentenza n. 23398 del 12/02/2002; negli stessi termini: Sez. 1, n. 34272 del 18/6/2015 e Sez. 1, n. 30548 del 14/7/2009).

Analogamente, è pacifico che: «La competenza per territorio, nell’ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori, macroscopici ed immediatamente percepibili» (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018; così pure: Sez. 3, n. 38491 del 20/06/2024).

I detti macroscopici errori, trattandosi di una verifica preliminare al giudizio ed all’istruttoria dibattimentale, devono risultare, dunque, dalle emergenze cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, da quelle acquisite non oltre il termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen., restando ovviamente irrilevanti i dati successivamente acquisiti, per il principio della perpetuatio iurisditionis (Sez. 2, n. 14557 del 04/03/2021; Sez. 3, sentenza n. 46253 del 16/10/2024).

Insomma, la Corte di cassazione non deve essere costretta ad operare accertamenti di fatto sulle diverse letture dei dati istruttori in atti, compito che istituzionalmente non le appartiene: dovendo limitarsi a rilevare quelle macroscopiche distonie che rendono altrettanto macroscopicamente erroneo il capo d’imputazione.