La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 45816/2024 ha stabilito che è inoppugnabile il provvedimento di rigetto dell’istanza di rateizzazione del pagamento della pena pecuniaria presentata in sede di opposizione al decreto penale di condanna. In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che la richiesta può essere avanzata, invece, nel giudizio conseguente all’opposizione o direttamente al magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 660, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.
Va rilevato, innanzitutto, che nessuna disposizione di legge prevede l’impugnabilità del provvedimento il quale, a seguito di opposizione avverso decreto penale di condanna, ordina procedersi con giudizio immediato nei confronti dell’imputato opponente.
Proprio muovendo da questa premessa normativa, infatti, l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna sia inoppugnabile, salvo i casi di abnormità (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 47373 del 25/09/2008, Schirripa, Rv. 242764 – 01), e che, di conseguenza, non sia impugnabile neppure il provvedimento di revoca del decreto penale di condanna adottato sul presupposto, rivelatosi erroneo, dell’irreperibilità dell’imputato (così Sez. 3, n. 16786 del 28/02/2013, Barenbruch, Rv. 255093 – 01).
Va poi evidenziato che nessuna disposizione di legge prevede che il giudice che ha emesso il decreto penale possa successivamente modificare detto provvedimento al fine di disporre la rateizzazione del pagamento della pena pecuniaria inflitta. Invero, il legislatore contempla l’ipotesi della modificabilità del decreto penale esclusivamente nel caso di richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis legge n. 689 del 1981.
Inoltre, la giurisprudenza ha già precisato che, anche nel caso di decreto penale di condanna, il provvedimento di rateizzazione della pena pecuniaria è attribuito alla competenza del magistrato di sorveglianza dall’art. 660, comma 3, cod. proc. pen. (così Sez. 1, n. 22780 del 12/05/2009, Fresi, Rv. 243955 – 01, pronunciatasi in relazione a conflitto negativo di competenza tra il magistrato di sorveglianza e il G.i.p. che aveva emesso il decreto penale di condanna).
Né, in generale, può ritenersi impugnabile un provvedimento che rigetta un’istanza diretta ad ottenere una pronuncia del giudice fuori dei casi previsti dalla legge e in relazione al quale l’ordinamento non prefigura alcun rimedio, posto il principio di tipicità dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568 cod. proc. pen.
Peraltro, appare utile precisare che l’inoppugnabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza di rateizzazione del pagamento della pena pecuniaria inflitta con il decreto penale, quando la stessa è proposta in sede di opposizione a quest’ultimo, non determina l’assenza di qualunque tutela per l’interessato.
In primo luogo, infatti, la richiesta di rateizzazione può essere senz’altro proposta nel giudizio conseguente all’opposizione.
E questo in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza che, con riferimento all’ordinanza di rigetto della domanda di oblazione presentata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, da un lato, ne esclude l’autonoma impugnabilità per l’assenza della previsione di rimedi impugnatori avverso la stessa, e, dall’altro, però, precisa che eventuali vizi di essa possono essere denunciati con l’impugnazione della sentenza che definisce il giudizio di opposizione (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 35550 del 26/04/2017, Lucciola, Rv. 271137 – 01, e Sez. 3, n. 23605 del 23/03/2001, Lorusso, Rv. 218935 – 01).
In secondo luogo, poi, come si è già rilevato, il destinatario del decreto penale che intende ottenere la rateizzazione può anche limitarsi a far maturare l’inoppugnabilità di tale provvedimento e rivolgersi quindi al magistrato di sorveglianza a norma dell’art. 660 cod. proc. pen.
In particolare, può richiamarsi la disposizione di cui al comma 3, secondo periodo, dell’art. 660 cit., nel testo vigente dopo la riforma recata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; detta disposizione, infatti, precisa espressamente: «L’ordine di esecuzione contiene inoltre l’avviso al condannato che, quando non è già stato disposto nella sentenza o del decreto di condanna, entro venti giorni, può depositare presso la segreteria del pubblico ministero istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 133-ter del codice penale».
